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Mancata consegna buste paga e mancato pagamento Assegni Familari A.N.F.

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Mancata consegna buste paga e mancato pagamento Assegni Familari A.N.F.

La Direzione Territoriale del Lavoro deve eseguire le ispezzioni e le verifiche di merito in caso di mancato rispetto della norma

Il dlgs 151/2015 (Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese....), all'art 22 n. 6 e 7 inasprisce le sanzioni pecuniarie per i datori di lavoro che non pagano gli anf o che non consegnano i prospetti paga ai lavoratori.
Gli importi sanzionatori oscillano tra i 500 e i 5000 euro per gli anf e tra i 150 e i 900 euro per la mancata consegna delle buste paga (sanzioni inerenti la violazione nei confronti di un solo lavoratore; se i lavoratori sono più di 5, gli importi aumentano considerevolmente). La minaccia di tali sanzionidovrebbe fungere da deterrente per certi datori di lavoro che ancora non rispettano la norma. Pertanto in caso di inadempimenti i lavoratori possono denunciare alla D.T.L di competenza il mancato rispetto della norma al fine di procedere alle opportune verifiche ispettive

riportiamo il testo dell'art 22 n. 6 e 7

6. All'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il datore di lavoro che non provvede, se tenutovi, alla corresponsione degli assegni è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 5.000 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero a un periodo superiore a sei mesi la sanzione va da 1.500 a 9.000 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici mesi la sanzione va da 3.000 a 15.000 euro».

7. All'articolo 5 della legge 5 gennaio 1953, n. 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di mancata o ritardata consegna al lavoratore del prospetto di paga, o di omissione o inesattezza nelle registrazioni apposte su detto prospetto paga, si applica al datore di lavoro la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 900 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero a un periodo superiore a sei mesi la sanzione va da 600
a 3.600 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici mesi la sanzione va da 1.200 a 7.200 euro. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro adempia agli obblighi di cui agli articoli precedenti attraverso la consegna al lavoratore di copia delle scritturazioni effettuate nel libro unico del lavoro, non si applicano le sanzioni di cui al presente articolo ed il datore di lavoro è sanzionabile esclusivamente ai sensi dell'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifi cazioni.».

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