Sep05

LA BELLA D’ITALIA

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LA BELLA D’ITALIA

Domenica 6 settembre nella cittadina di Penne, si è svolta la finale regionale dell’evento LA BELLA D’ITALIA (concorso di bellezza), all’interno della serata abbiamo dedicato un momento suggestivo alle tematiche di genere, coadiuvato da musica e scenografia, come Coordinamento Donne CISL AbruzzoMolise.

Abbiamo avuto modo di parlare del decreto legislativo di giugno 2015, contenente disposizioni in materia di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, a norma dell’articolo 1, commi 8 e 9 della legge n. 183 del 2014.

Si tratta di un provvedimento che interviene, prevalentemente, sul testo unico a tutela della maternità (n° 151 del 26 marzo 2001) e reca misure volte a sostenere le cure parentali, a tutelare la maternità delle lavoratrici, Il decreto interviene, innanzitutto, sul congedo obbligatorio di maternità, al fine di rendere più flessibile la possibilità di fruirne in casi particolari come quelli di parto prematuro o di ricovero del neonato, inoltre il decreto prevede un’estensione massima dell’arco temporale di fruibilità del congedo parentale dagli attuali 8 anni di vita del bambino a 12. Quello parzialmente retribuito (30%) viene portato dai 3 anni di età del bambino a 6 anni; quello non retribuito dai 6 anni di vita del bambino ai 12 anni.

Un’altra importante affermazione è quella dell’ Art. 23 (Congedo per le donne vittime di violenza di genere) . La dipendente di datore di lavoro pubblico o privato imprenditore, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza o dai Centri antiviolenza o dalle Case rifugio di cui all’articolo 5-bis decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, ha il diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al suddetto percorso di protezione per un periodo massimo di tre mesi.

. Durante il periodo di congedo di cui al comma 1 è dovuta l’intera retribuzione . Tale periodo è computato ai fini dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, nonché ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.

La lavoratrice di cui al comma 1 ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale, verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere nuovamente trasformato, a richiesta della lavoratrice, in rapporto di lavoro a tempo pieno.

Penso sia veramente importante che queste giovani Donne che a breve entreranno nel mondo del lavoro, abbiano consapevolezza di quali siano le tematiche di genere.

 

 

 

La Coordinatrice Donne CISL Abruzzo

 

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