May05

Il Welfare abitativo? Non pervenuto Restano solo le detrazioni d'imposta

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Il Welfare abitativo? Non pervenuto Restano solo le detrazioni d'imposta

Welfare abitativo assente. Agli inquilini privati e pubblici rimangono solo le esigue detrazioni d’imposta sull’affitto pagato. Cancellati anche per quest’anno i finanziamenti statali del fondo affitti e tagliati quelli per la morosità incolpevole che rappresentavano gli unici ammortizzatori sociali per i conduttori più fragili, con una alta incidenza canone reddito, ed in difficoltà nel pagamento del canone. Gli unici “aiuti” per chi vive in locazione sono quelli che si possono ottenere attraverso la dichiarazione dei redditi che permette di recuperare importi variabili sulla base della tipologia del contratto d’affitto e del reddito posseduto. Anche se si tratta di importi bassi il sistema delle detrazioni rappresenta una occasione da non sprecare. Ricordiamo condizioni ed importi. Per gli inquilini che hanno un contratto a libero mercato: (art.2 comma 1, legge 431/98), della durata di anni 4+4 vi è una detrazione di euro 300 con redditi inferiori a 15.493,71 euro. Oppure di 150 euro con un reddito tra i 15.493,72 e i 30.897,41 euro. Con il contratto di locazione agevolato o concordato, a seguito degli accordi locali tra sindacati inquilini e della proprietà: (art.2 comma 3, legge 431/98) con durata di anni 3+2, è possibile una detrazione di euro 495,98 con un reddito inferiore a 15.493,71 euro che si riduce a 247,90 con reddito tra i 15.493,71 e i 30.897,41 euro. Per i giovani che hanno una età tra i 20 e i 30 anni ed in presenza di contratto d’affitto della tipologia: libero, concordato o transitorio e la condizione di abitazione principale, possono usufruire di una detrazione di euro 991,60 per primi tre anni del contratto di locazione, purché in presenza di un reddito inferiore ad euro 15.493,71. Detrazioni anche per studenti universitari fuori sede in affitto o per i loro genitori che hanno sostenuto il pagamento del canone per i figli a carico, con il recupero del 19% del canone pagato. Sono considerati studenti fuori sede quelli che hanno la residenza ad almeno 100 chilometri dall’università frequentata. L’importo massimo in questo caso è di 2.633 euro per studente. Anche i lavoratori dipendenti trasferiti da non oltre tre anni in un’altra sede di lavoro, distante almeno 100 chilometri dalla precedente residenza, ed in un’altra regione, possono usufruire di una detrazione di euro 991,60 per tre anni con reddito inferiore a 15,493,71 oppure di 495,80 se compreso tra 15.493,71 e 30.987,41 euro. Anche gli inquilini delle abitazioni di edilizia residenziale pubblica (quelle di proprietà dei comuni o IACP, ALER, ATER ecc.) e quelli degli alloggi sociali privati (di cooperative o società) il cosiddetto: “social housing” hanno diritto ad una detrazione di imposta pari ad euro 900 con un reddito inferiore ad euro 15.493,71 oppure di euro 450 con reddito tra 15.493,71 e 30.897,41. Per quest’ultima detrazione è necessario fornire l’attestazione di alloggio sociale effettuata dall’ente gestore. Mentre per tutte le altre tipologie di affitto serve copia del contratto di locazione registrato e le ricevute del canone corrisposto.

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