Dec10

Il 16 dicembre alla cassa per Tasi e IMU

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Il 16 dicembre alla cassa per Tasi e IMU

Nell'attesa che le novità della Legge di Stabilità 2016 su IMU e TASI vengano approvate, per il pagamento del saldo di dicembre 2015 non vi sono particolari novità e, quindi, si seguono le modalità e le regole applicate lo scorso anno.
Innanzitutto, ricordiamo che sono tenuti al pagamento dell'IMU tutti coloro che detengono immobili in Italia a titolo di proprietà o esercitano su di esso un diritto reale di godimento (uso, abitazione, usufrutto). L'IMU si applica su tutti gli immobili ad esclusione della casa in cui il contribuente e il suo nucleo familiare ha fissato la propria dimora e residenza (abitazione principale e relative pertinenze), per i quali si dovrà pagare la Tasi.
Sono soggetti alla TASI ( Tassa sui Servizi Indivisibili) tutti i contribuenti che detengono o posseggono, a qualsiasi titolo, fabbricati e aree edificabili ubicati sul territorio nazionale.
Il versamento delle imposte in questione deve essere effettuato in due rate di pari importo con scadenza semestrale, anche se era consentito il pagamento delle imposta in unica soluzione entro il 16 giugno, nel caso in cui a tale data fosse già disponibile la delibera valida per il 2015.
Il 16 dicembre prossimo scade, quindi, il termine per il pagamento del saldo che è pari al 50 per cento dell'imposta calcolata applicando le aliquote stabilite dal Comune per l'anno 2015 se approvate entro il termine del 30 luglio e pubblicate sul sito del Dipartimento delle Finanze entro il 28 ottobre.
Per quanto riguarda aliquote e detrazioni i valori da utilizzare per il calcolo sono quelli indicati nelle delibere dei singoli Comuni: i contribuenti dovranno applicare le delibere approvate dai Comuni entro la data del 30 luglio (termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione da parte dei Comuni), e in assenza di una delibera valida dovranno fare riferimento alle aliquote in vigore lo scorso anno.
In concreto, quindi, qualora il Comune abbia deliberato nuove e diverse aliquote di pagamento 2015 successivamente al versamento dell'acconto (16 giugno), è necessario ricalcolare l'imposta su base annua e versare la differenza tra quanto risulta essere l'imposta dovuta complessivamente e quanto versato in sede di acconto.
Diversamente, qualora il Comune non abbia deliberato nei termini previsti o abbia già deliberato lo scorso giugno, i contribuenti dovranno versare lo stesso importo pagato a giugno in sede di primo acconto.
Ricordiamo, inoltre, che il saldo Tasi 2015 si paga su tutti gli immobili (fabbricati e aree edificabili), mentre gli inquilini devono pagare una quota della tassa stabilita dal Comune in un intervallo che può variare fra il 10 e il 30 per cento. Se la delibera comunale non indica nulla, l'inquilino è tenuto a versare il 10 per cento della Tasi. Infine, in caso d'inadempienza da parte dell'inquilino, il proprietario non sarà chiamato a risponderne.
Ulteriore elemento da tenere in considerazione riguarda le pertinenze ovvero i magazzini e i locali di deposito (categoria catastale C/2), i box e le autorimesse, (C/6), le tettoie chiuse o aperte (C/7) che sono assimilate all'abitazione principale.

L'IMU e la TASI dovranno essere pagate utilizzando il modello F24 (o l'apposito bollettino di conto corrente postale) ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

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