Sep14

4 BANCHE: COSA FARE PER CHIEDERE L’INDENNIZZO FORFETTARIO

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4 BANCHE: COSA FARE PER CHIEDERE L’INDENNIZZO FORFETTARIO

Dopo la firma del Verbale di Intesa fra le 4 banche in liquidazione (Banca Marche, Banca Etruria, Cassa di risparmio di Chieti e Cassa di Risparmio di Ferrara) e le Associazioni consumatori, tra cui Adiconsum, e la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale sia del Decreto legge n. 59/2016 approvato dal Consiglio dei Ministri (G. U. n. 102 del 3 maggio 2016) che del testo-coordinato del Decreto legge (G. U. n. 153 del 2 luglio 2016), entra nel vivo la fase per ricorrere al Fondo di solidarietà o all’Arbitrato.

 

I criteri adottati per richiedere l’indennizzo forfettario sono:

1.   la data del 12 giugno 2014

2.   il valore del patrimonio

 

1.   La data del 12 giugno 2014

È la data in base alla quale vengono distinti gli investitori che potranno accedere agli indennizzi automatici da quelli che invece dovranno procedere con l’arbitrato:

Ø  Se l’acquisto delle obbligazioni è avvenuto prima del 12 giugno 2014: si accede ai rimborsi automatici

Ø  Se l’acquisto delle obbligazioni è avvenuto dopo il 12 giugno 2014: si accede all’arbitrato.

 

2.   Il valore del patrimonio

Gli investitori che hanno acquistato le obbligazioni entro il 12 giugno 2014 possono chiedere al Fondo di solidarietà istituito con la Legge di Stabilità 2016, l’indennizzo forfettario solo se:

  1. il patrimonio mobiliare dell’investitore è inferiore a 100.000 euro alla data del 31 dicembre 2015, esclusi gli strumenti finanziari all’oggetto
  2. l’ammontare del reddito lordo ai fini Irpef dell’investitore nel 2014 è inferiore a 35.000 euro.

 

COME RICHIEDERE GLI INDENNIZZI

La domanda va indirizzata al Fondo di solidarietà e deve indicare:

·      il nome, e l’indirizzo (anche digitale) dell’investitore

·      la banca presso la quale sono stati acquistati i titoli

·      la tipologia degli strumenti finanziari acquistati, le quantità e gli oneri connessi all’acquisto.

 

A questo punto il Fondo valuta:

·      la completezza della documentazione

·      la sussistenza delle condizioni

·      calcola l’importo dell’indennizzo

·      procede alla liquidazione entro 60 giorni.

 

A quanto ammonta l’indennizzo forfettario

·      All’80% del corrispettivo pagato per l’acquisto delle obbligazioni, al netto di oneri e spese connessi alle operazioni di acquisto e al netto della differenza, nel caso fosse positiva, tra i rendimenti ottenuti e il rendimento di mercato di un Buono del tesoro poliennale (Btp) in corso di emissione e della stessa durata finanziaria dell’obbligazione oppure tra i rendimenti ottenuti e il rendimento ricavato tramite interpolazione lineare dei buoni del tesoro poliennali in corso di emissione aventi durata finanziaria più vicina.

 

ATTENZIONE

L’ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA ARBITRALE PRECLUDE LA POSSIBILITÀ DI PRESENTARE ISTANZA AL FONDO PER L’INDENNIZZO FORFETTARIO DEGLI STRUMENTI ACQUISTATI ENTRO IL 12 GIUGNO 2014.

LA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA PER GLI INDENNIZZI FORFETTARI PER GLI STRUMENTI ACQUISTATI ENTRO IL 12 GIUGNO 2014 NON PRECLUDE INVECE LA POSSIBILITÀ DI ACCEDERE ALL’ARBITRATO PER LE OBBLIGAIZONI ACQUISTATE DOPO TALE DATA.

 

IMPORTANTE:

Mercoledì 14 settembre, Adiconsum parteciperà al tavolo nazionale per definire gli aspetti tecnici. Per info e assistenza contatta la sede territoriale Adiconsum più vicina.

 

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