Notizie - Sicet

Giu15

EMERGENZA SFRATTI

Categoria: Notizie - Enti, Notizie - Sicet

EMERGENZA SFRATTI

Modificare la legge sulle locazioni prevedendo un unico regime contrattuale, quello concordato, e rifinanziare nella prossima legge di stabilità il fondo affitti con una dotazione di almeno 500 milioni di euro. Queste le proposte lanciate dal segretario generale nazionale del Sicet Cisl, Nino Falotico, all'indomani della pubblicazione dei dati Istat sugli sfratti nel 2016, dati che "vanno presi con le pinze - mette in guardia il dirigente sindacale - in quanto i rilevamenti continuano ad essere parziali". Il sindacato inquilini della Cisl rileva, infatti, che anche quest'anno i dati relativi a diverse province - undici per la precisione - sono incompleti, tanto che lo stesso sindacato stima uno scostamento medio che oscilla da tre a quattro punti percentuali in più.
"La situazione - spiega Falotico - è a macchia di leopardo con regioni che registrano un sensibile calo degli sfratti rispetto al 2015, come il Friuli Venezia Giulia (-43%), e regioni che invece fanno registrare una forte impennata, come la Basilicata (+81,6%) e il Piemonte (+65,8%). Desta allarme, inoltre, la crescita delle richieste di esecuzione e degli sfratti eseguiti dagli ufficiali giudiziari che - osserva il segretario del Sicet - segnalano la necessità di rivedere le norme a tutela delle famiglie alla luce della perdurante situazione di grave difficoltà economica e sociale. Rispetto alla morosità incolpevole appare evidente l'inefficacia delle attuali norme di indirizzo e programmazione statale, gestite da Regioni e Comuni".
Per Falotico "è necessario riprendere il confronto con il governo e con le istituzioni locali con un duplice obiettivo: aggiornare le norme e le politiche in materia di casa e incrementare le risorse finanziarie per il contrasto al disagio abitativo, a partire dal rifinanziamento del fondo affitti, attualmente azzerato, e del fondo sulla morosità incolpevole, quest'ultimo oggetto recentemente di un taglio di oltre il 30 per cento".

 

 

 

 

May05

Il Welfare abitativo? Non pervenuto Restano solo le detrazioni d'imposta

Categoria: Notizie - Sicet

Il Welfare abitativo? Non pervenuto Restano solo le detrazioni d'imposta

Welfare abitativo assente. Agli inquilini privati e pubblici rimangono solo le esigue detrazioni d’imposta sull’affitto pagato. Cancellati anche per quest’anno i finanziamenti statali del fondo affitti e tagliati quelli per la morosità incolpevole che rappresentavano gli unici ammortizzatori sociali per i conduttori più fragili, con una alta incidenza canone reddito, ed in difficoltà nel pagamento del canone. Gli unici “aiuti” per chi vive in locazione sono quelli che si possono ottenere attraverso la dichiarazione dei redditi che permette di recuperare importi variabili sulla base della tipologia del contratto d’affitto e del reddito posseduto. Anche se si tratta di importi bassi il sistema delle detrazioni rappresenta una occasione da non sprecare. Ricordiamo condizioni ed importi. Per gli inquilini che hanno un contratto a libero mercato: (art.2 comma 1, legge 431/98), della durata di anni 4+4 vi è una detrazione di euro 300 con redditi inferiori a 15.493,71 euro. Oppure di 150 euro con un reddito tra i 15.493,72 e i 30.897,41 euro. Con il contratto di locazione agevolato o concordato, a seguito degli accordi locali tra sindacati inquilini e della proprietà: (art.2 comma 3, legge 431/98) con durata di anni 3+2, è possibile una detrazione di euro 495,98 con un reddito inferiore a 15.493,71 euro che si riduce a 247,90 con reddito tra i 15.493,71 e i 30.897,41 euro. Per i giovani che hanno una età tra i 20 e i 30 anni ed in presenza di contratto d’affitto della tipologia: libero, concordato o transitorio e la condizione di abitazione principale, possono usufruire di una detrazione di euro 991,60 per primi tre anni del contratto di locazione, purché in presenza di un reddito inferiore ad euro 15.493,71. Detrazioni anche per studenti universitari fuori sede in affitto o per i loro genitori che hanno sostenuto il pagamento del canone per i figli a carico, con il recupero del 19% del canone pagato. Sono considerati studenti fuori sede quelli che hanno la residenza ad almeno 100 chilometri dall’università frequentata. L’importo massimo in questo caso è di 2.633 euro per studente. Anche i lavoratori dipendenti trasferiti da non oltre tre anni in un’altra sede di lavoro, distante almeno 100 chilometri dalla precedente residenza, ed in un’altra regione, possono usufruire di una detrazione di euro 991,60 per tre anni con reddito inferiore a 15,493,71 oppure di 495,80 se compreso tra 15.493,71 e 30.987,41 euro. Anche gli inquilini delle abitazioni di edilizia residenziale pubblica (quelle di proprietà dei comuni o IACP, ALER, ATER ecc.) e quelli degli alloggi sociali privati (di cooperative o società) il cosiddetto: “social housing” hanno diritto ad una detrazione di imposta pari ad euro 900 con un reddito inferiore ad euro 15.493,71 oppure di euro 450 con reddito tra 15.493,71 e 30.897,41. Per quest’ultima detrazione è necessario fornire l’attestazione di alloggio sociale effettuata dall’ente gestore. Mentre per tutte le altre tipologie di affitto serve copia del contratto di locazione registrato e le ricevute del canone corrisposto.

Giu02

Sugli affitti arrivano importanti novità in base alla manovra di primavera

Categoria: Notizie - Sicet

Sugli affitti arrivano importanti novità in base alla manovra di primavera

Importanti novità sugli affitti. Viene introdotta la possibilità di applicare, nella tassazione dei redditi, la cedolare secca al 10% per le locazioni transitorie e al 21 % su quelle brevi o turistiche anche tramite gli intermediari sul web come: Airbnb. E riprende anche la dismissione immobiliare dell’INPS con un cambio della norma. Questi i contenuti della manovra correttiva di primavera, il decreto legge n. 50 del 2017 e di un chiarimento dell’Agenzia delle Entrate. Per il fisco una nuova interpretazione della norma sulla tassazione fissa dei redditi da locazione. Con l’opzione che l’aliquota ridotta del 10%, già utilizzata per i contratti di locazione degli immobili nei comuni con carenze abitative, in quelli ad alta tensione abitativa, confinanti e capoluogo di provincia, sulla base degli accordi locali tra sindacati inquilini e della proprietà, di cui all’art. 2 comma 3 della legge 431/98, si possa applicare anche a quelli transitori. Questo, ricorda l’Agenzia, in quanto le parti possono stabilire la durata del contratto anche in ossequio all’art. 5 comma 1 della legge 431/98 con esigenze transitorie diverse da quelle degli studenti universitari. Quindi anche i redditi degli affitti che vanno da un mese sino a 18 mesi, per motivi particolari, e nei comuni ad alta tensione abitativa cedolare ridotta. Con la nuova cosiddetta “tassa Airbnb”, possibilità di opzione della cedolare secca, con aliquota ordinaria al 21% per i gli affitti di brevi periodi, fino a trenta giorni. Utilizzati generalmente per turismo nei luoghi di vacanza e nelle città d’arte. Si parte dal 1 giugno e il decreto legge in conversione riguarda gli immobili abitativi con tutti i contratti stipulati da persone fisiche, direttamente o tramite intermediari presenti anche sulla rete web. Inoltre per gli intermediari: i portali internet, se intervengono nel pagamento, ricevendo il canone d’affitto on line, sono tenuti ad applicare una ritenuta del 21% a titolo di acconto o d’imposta. Questo in base alla scelta della tipologia di tassazione del proprietario: con irpef o cedolare. La norma che è di contrasto alla elevata evasione nel settore turistico, dispone per gli intermediari anche l’onere di sostituto d’imposta e di trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai contratti di locazione. Nuova attività sul “mattone” degli enti di previdenza. Con il conferimento al fondo di investimento immobiliare INVIMIT del patrimonio dell’INPS si modifica e riparte la dismissione degli alloggi. Saranno rispettati i vincoli del decreto legge n. 351 del 2001, il quale prevede in favore dei conduttori degli immobili i diritti di opzione e di prelazione. Si tratta di un numero importante di immobili, a destinazione abitativa e commerciale, di circa 30mila, già cartolarizzati, ma rimasti invenduti per un insuccesso della precedente dismissione Scip 2. Gli alloggi erano nei patrimoni dei soppressi INPDAP e INPDAI per un valore complessivo di 2,5 miliardi di euro. Maggiori informazioni in tutte le sedi del SICET.

Feb14

Affitti concordati, al via le novità

Categoria: Notizie - Sicet

Affitti concordati, al via le novità

Affitti concordati, al via il nuovo decreto ministeriale con i criteri per gli accordi locali utili alla stipula dei prossimi contratti abitativi, transitori e degli studenti. Preoccupato il SICET, per le maglie larghe del provvedimento, con molte deroghe, in particolare sulle locazioni transitorie, dove l’eccezione di questa tipologia, pericolosamente, potrebbe diventare la regola con possibili abusi. Dal provvedimento risultano assenti indicatori di requisiti minimi sulla qualità abitativa, in primis nel risparmio energetico. Elemento questo che avrebbe caratterizzato in positivo la norma. Quali sono le nuove regole, pubblicate in questi giorni nella gazzetta ufficiale che guideranno i sindacati degli inquilini e quelli della proprietà nella definizione dei nuovi accordi comunali. Intese che permetteranno poi alle parti di sottoscrivere contratti di locazione concordati della durata di anni 3+2, affitti per studenti tra 6 mesi e 3 anni e locazioni transitorie fino a 18 mesi. In attesa dei nuovi accordi rimarranno in vigore quelli precedenti con i relativi parametri economici e giuridici. Il canone dovrà essere fissato all’interno di una fascia di oscillazione minima e massima. Mentre il territorio comunale verrà suddiviso in zone omogenee per valori e servizi. Le parti poi potranno definire il canone effettivo anche facendosi assistere dalle proprie organizzazioni sindacali. E’ prevista una attestazione di conformità del contratto, una sorta di asseverazione, come definito poco chiaramente dal decreto, che dovrà essere meglio precisata nelle intese locali. Per gli studenti i contratti a loro dedicati potranno essere stipulati solo nei comuni sede di ateneo ed in quelli confinanti per inquilini iscritti a corsi di laurea e formazione successiva, master, dottorati e specializzazioni. Gli studenti dovranno avere la residenza in un comune diverso da quello della locazione, ovviamente per evitare abusi. Nel caso di patrimoni di grandi proprietà, con almeno 100 unità abitative, (istituti previdenziali, di credito o pubblici) si potranno fare degli accordi integrativi. Per gli affitti transitori, nei particolari casi di mobilità lavorativa, studio, apprendistato, formazione professionale, aggiornamento e ricerca di soluzioni occupazionali, viene introdotta una nuova disciplina che vede il SICET critico. Fino alla durata di 30 giorni, affitto libero. Per i contratti transitori della durata tra 1 e 18 mesi, solo nei comuni con più di 10mila abitanti, si applicheranno i canoni concordati definiti negli accordi. Nei contratti dovrà essere specificatamente indicata la motivazione transitoria e allegata documentazione. Su questo il decreto contiene una contraddizione. Da un lato infatti vengono previste sanzioni in caso di irregolarità nella indicazione di transitorietà e dall’altro si introduce una deroga locale nel caso di fattispecie non previste dall’accordo o di difficoltà di documentazione delle motivazioni. Nel decreto viene prevista anche una tabella degli oneri accessori con la suddivisione delle varie spese tra inquilino e proprietario. E’ presente anche una disciplina per l’attività delle commissioni di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale per le controversie che potessero insorgere durante la locazione. Nel provvedimento è stato inserito anche un riepilogo delle agevolazioni fiscali a favore dei proprietari e per gli inquilini. Maggiori informazioni in tutte le sedi del SICET.

Feb03

Sicet, affitti ko con indici Istat ai minimi

Categoria: Notizie - Sicet

Sicet, affitti ko con indici Istat ai minimi

Affitti fermi ed in qualche caso in discesa con gli indici ISTAT al minimo o addirittura negativi. Con il fenomeno della deflazione, che registra nel Paese una diminuzione dei prezzi di beni e servizi evidenziate da rilevazioni FOI negative dell’ISTAT, si sta creando una nuova situazione per gli inquilini di unità immobiliari ad uso abitativo e commerciale a cui non erano abituati. Quella dell’assenza di aumento degli affitti. Infatti nel corso delle locazioni negli ultimi quarant’anni in Italia ci si è sempre confrontati con la possibilità da parte della proprietà immobiliare di adeguare all’inflazione i canoni di locazione. Con gli anni 80 in cui questa era a due cifre. E spesso questo adeguamento è oggetto di discussione e contestazioni tra le parti, rispetto all’indice mensile su cui applicare l’aggiornamento, oppure per la percentuale su cui procedere al calcolo: il 75% oppure il 100%. Per quanto riguarda il caso degli affitti abitativi va precisato subito che il problema dell’aggiornamento si pone esclusivamente nei confronti di contratti per i quali la proprietà mantenga il regime fiscale di tassazione dei redditi da canoni di locazione con l’aliquota marginale IRPEF. Infatti con la cedolare secca non si possono aumentare gli affitti. Questo in base al decreto legislativo n. 23/2011 sul federalismo fiscale che all’art. 4, comma 11, vieta l’aggiornamento del canone in base alla variazione Istat o a qualsiasi titolo. Negli affitti non soggetti a cedolare di natura abitativa e commerciale la situazione è alquanto variegata sia rispetto alle modalità di adeguamento e sia rispetto alla percentuale da applicare. Nei contratti liberi, bisogna prestare particolare attenzione in quanto vale la clausola con le modalità con le quali viene descritto l’aggiornamento dell’affitto. Questo può essere a richiesta della proprietà che annualmente nel mese di decorrenza del contratto provvederà a chiedere l’aggiornamento che potrà essere in percentuale del 75% o del 100% della variazione ISTAT. L’aggiornamento che è una facoltà della proprietà, dovrà essere quantificato, e la richiesta dovrà essere trasmessa con modalità certa e decorerà dal mese successivo alla domanda. Nel contratto concordato invece la percentuale della variazione dell’aggiornamento è fissata al 75% attraverso i contratti tipo derivanti dal decreto ministeriale di recepimento dell’accordo nazionale, e anche in questo caso l’aggiornamento è facoltativo. Nelle locazioni ad uso diverso dall’abitativo: commerciali o produttive, l’aggiornamento del canone di locazione è facoltativo e qualora sia applicato deve essere nella misura del 75%. In caso di indice ISTAT negativo, non è possibile procedere automaticamente all’aggiornamento del canone ma va fatta una richiesta scritta alla proprietà. Per un adeguamento automatico sarebbe necessario prevedere nei contratti una clausola in cui lo si preveda in aumento ed in diminuzione. Nelle locazioni commerciali la percentuale da applicare è al 75% salvo che le parti non deroghino, aumentando la durata minima, in questo caso la percentuale salirà al 100%. Tutte le strutture del SICET sono a disposizione per fornire informazioni ed assistenza.

Gen09

Sicet, obbligo della termoregolazione sei mesi di proroga per l'installazione

Categoria: Notizie - Sicet

 Sicet, obbligo della termoregolazione sei mesi di proroga per l'installazione

Proroga di sei mesi dell’obbligo di installare nei condomini i sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore che scadeva a fine anno. Con il decreto legge 30 dicembre 2016 n.244, cosiddetto: “mille proroghe” il Governo ha spostato il termine per mettere in regola gli impianti di riscaldamento nei condomini al prossimo 30 giugno 2017. Per il SICET è una norma di buon senso, viste le difficoltà per mettersi in regola. Questo per i tempi strettissimi necessari ad effettuare i lavori, come prescritti dalle ultime norme emanate il 16 agosto, dopo l’entrata in vigore dell’ultimo decreto legislativo modificativo. Una nuova norma che ha cambiato molte prescrizioni della legge in materia con il risultato di aver reso inutili i lavori fatti dai condomini solerti che si erano attivati in precedenza sulla base delle norme in vigore, successivamente modificate. E la beffa, di una situazione degli impianti del riscaldamento non a norma, nonostante la spesa sostenuta. Ma le difficoltà sono state anche legate alle procedure non rapide per mettere in cantiere la messa a norma, attraverso la convocazione dell’assemblea condominiale, la predisposizione dei vari preventivi, la loro valutazione e votazione. Senza dimenticare poi l’esecuzione da parte delle ditte dei lavori in poche settimane. Ricordiamo, che le sanzioni in caso di controllo da parte delle agenzie regionali per l’ambiente sono particolarmente salate, con multe che vanno da un minimo di 500 ad un massimo di 2.500 euro. La messa a norma consiste, come previsto dal decreto legislativo n. 102 del 2014, di installare un contatore di fornitura in corrispondenza dello scambiatore di calore collegato alla rete o del punto di fornitura dell’edificio. Le difficoltà però derivano dai lavori che dovrà effettuare il proprietario dell’unità immobiliare per mettere un sotto contatore per ogni appartamento con il compito di misurare il consumo energetico. Nel caso che questa tipologia di intervento non sia possibile, perché l’edificio è vecchio ed il riscaldamento è a colonna, la soluzione sarà quella di prevedere l’installazione, per ogni calorifero, di un termoregolatore ed un contabilizzatore. Nel caso in cui l’appartamento sia affittato l’onere straordinario dell’adeguamento è a carico del locatore. Mentre nulla è dovuto da parte dell’inquilino, non solo per la suddivisione degli oneri in base alle norme vigenti sulle locazioni, ma anche in ragione delle disposizioni sulla cedolare secca che vieta qualsiasi aumento del canone. Circa il 30 % dei condomini non è riuscito a mettersi in regola principalmente a causa degli installatori oberati dal lavoro sotto la scadenza che non erano in grado di accontentare i committenti. La novità dell’installazione delle termovalvole permetterà di risparmiare sulla spesa del riscaldamento attraverso una riduzione dei costi di oltre il 20 %. Altro vantaggio sarà quello di poter gestire autonomamente il calore nell’appartamento sostenendo in particolare la spesa in base al consumo effettivo individuale, evitando così antipatiche discussioni e contenziosi tra i condomini e con l’amministratore. Maggiori informazioni in tutte le sedi del SICET.

Nov01

Povertà in casa, assicurati 50 litri d'acqua al dì anche a chi non può pagare il servizio

Categoria: Notizie - Sicet

Povertà in casa, assicurati 50 litri d'acqua al dì anche a chi non può pagare il servizio

Povertà in casa, assicurati 50 litri di acqua al giorno anche a chi non può pagare il servizio perché versa in grave stato di disagio economico e sociale. Questo attraverso il decreto del presidente del consiglio del 29 agosto 2016 pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 14 ottobre 2016. In Italia, secondo i dati dell’ultimo rapporto di Caritas, vivono in uno stato di povertà 1 milione 582 mila famiglie per un totale di quasi 4,6 milioni di individui. Si tratta del numero più alto dal 2005 ad oggi ed è, parlando di povertà assoluta, della forma più grave di indigenza, quella di chi non riesce ad accedere a quel paniere di beni e servizi necessari per una vita dignitosa. Le situazioni più difficili sono quelle vissute dalle famiglie del mezzogiorno, dagli anziani, dalle famiglie con due o più figli minori, dalle famiglie di stranieri, dai nuclei il cui capofamiglia è in cerca di un’occupazione o operaio e dalle nuove generazioni. Ancora dati sconcertanti sulla povertà dicono che le famiglie in questa situazione nelle regioni del nord sono cresciute dal 3,1% del 2007 al 7,6% del 2015. L’Istat segnala anche un dato preoccupante quelle della morosità per mutui, affitti, bollette di acqua, luce e gas che interessa il 14,3 delle famiglie italiane: 2,7 milioni. Per loro gli acquedotti non potranno negare il servizio idrico anche in caso di morosità, dovendo assicurare un minimo di 50 litri al giorno per persona. Il decreto sull’acqua rinvia la fase operativa ad un successivo provvedimento dell’Autorità garante per l’energia elettrica, il gas ed i servizi idrici (AEEGSI). La norma nasce dal collegato ambientale con la direttiva per l’autorità ad emanare il provvedimento sulla morosità degli utenti del servizio idrico che per la federazione delle aziende è tra l’1 ed il 10%. Andranno poi riscritte numerose norme dei regolamenti sul servizio idrico. La lettura dei contatori, il loro ammodernamento, la fatturazione i piani di rientro della morosità, i reclami e le controversie, la messa in mora e la chiusura della fornitura. Queste nuove direttive che verranno emanate dall’Autorità saranno vincolanti per le aziende che dovranno uniformarsi alle decisioni. Ma un risultato positivo sarà anche quello di rendere più semplice chiedere, da parte degli utenti, sanzioni alle aziende in caso di pratiche commerciali scorrette. Queste saranno erogate dalla AEEGSI. Nel decreto si prevede che l’alimentazione idrica potrà essere sospesa alle utenze solo dopo la messa in mora e se il deposito non sarà sufficiente a sanare l’arretrato. Per le utenze domestiche il servizio potrà essere sospeso quando la morosità superi il corrispettivo annuo della fascia agevolata. Salvaguardando la famiglie in condizioni di tutela. Le difficoltà saranno nell’applicare queste norme anche alle utenze condominiali oltreché a quelle individuali. Infatti se il tubo di entrata dell’acqua è unico per tutto l’immobile non sarà possibile sospendere l’erogazione in modo differenziato salvando alcuni utenti ed altri no. Così come la chiusura o la limitazione della portata. Una soluzione potrebbero essere quella di accordi locali con gli acquedotti, attraverso parametri stabiliti dalla Autorità, per suddividere le utenze da condominiali ad individuali. Ma non sarà semplice. Tasto dolente del decreto è quello della copertura dei costi dell’operazione di tutela delle famiglie disagiate e povere. Il provvedimento stabilisce che deve essere garantito l’equilibrio economico del servizio idrico da parte dei gestori con la conseguenza di spalmare sugli altri utenti i costi con un possibile aumento del 2 % delle tariffe. Operazione che va contrastata con tutti i mezzi, aprendo una trattativa con l’Autorità preposta.

Oct25

Casa: il SICET non firma la convenzione nazionale per i contratti d’affitto concordati

Categoria: Notizie - Sicet

Casa: il SICET non firma la convenzione nazionale per i contratti d’affitto concordati

Oggi al Ministero delle Infrastrutture sono state convocate le organizzazioni sindacali degli inquilini e della proprietà edilizia per il rinnovo della convenzione nazionale ai sensi della legge 431 del 1998 sui contratti d’affitto concordati.
La convenzione nazionale, che sarà recepita con un successivo decreto ministeriale, è il testo di riferimento per la definizione in sede locale degli accordi per la stipula dei contratti di locazione con affitto concordato.
Fino all’ultimo il SICET ha chiesto al Vice Ministro Nencini e alle altre organizzazioni sindacali e della proprietà edilizia di modificare i due punti maggiormente critici, e per alcuni aspetti illegittimi, del testo. In mancanza di dette modifiche il SICET ha conseguentemente deciso di non siglare l’intesa.
Anzitutto la convenzione modifica il regime dei contratti ad uso transitorio, ampliando le possibilità di ricorso a questo tipo di locazione, che, invece, dovrebbe restare un'eccezione, facendo diventare legittima ogni necessità del locatore di ridurre la durata contrattuale, con il rischio reale che a livello locale si istituiscano forme di transitorietà contrattuale molto vaste e diversificate e si creino situazioni di grande disomogeneità contrattuale nel territorio nazionale.
L’obbligo di attestazione dei contratti per accedere alle agevolazioni fiscali anche da parte di una sola delle associazioni firmatarie dell’accordo locale è illegittima e, peraltro, sotto il profilo della obbligatorietà dell'assistenza, è già stata in passato, ai tempi dei patti in deroga nel 1996, per aspetti non diversi da come prevista nel testo siglato stamane, oggetto di una censura della Corte Costituzionale. L'assistenza nella stipula dei contratti, come proposto dal SICET, dovrebbe invece essere esplicitamente facoltativa, in modo da escludere l’introduzione surrettizia di un vincolo oneroso nei confronti dei soggetti contrattuali, e menchemeno potrebbe subordinare le eventuali agevolazioni fiscali all'attestazione.
Sul decreto di recepimento della convenzione nazionale, che dovrà essere condiviso anche dal Ministero dell'economia, auspichiamo che una verifica dell’Ufficio Legislativo possa rimediare alle evidenti illegittimità, fermo restando che in sede di accordi locali il SICET si impegnerà per definire migliori e più efficaci garanzie e tutele per gli inquilini.

Sep27

Inquilini morosi, in arrivo 60 milioni

Categoria: Notizie - Sicet

Inquilini morosi, in arrivo 60 milioni

In arrivo 60 milioni di euro dal Ministero delle Infrastrutture per la morosità incolpevole degli inquilini. Purtroppo a questa buona notizia si accompagnano le notevoli difficoltà, da parte delle Amministrazioni Locali, nell’erogazione effettiva degli aiuti alle famiglie. Sembra assurdo, ma è così. Da un lato crescono a dismisura gli sfratti per morosità, 70mila provvedimenti, e si amplia la povertà abitativa. Dall’altro vengono stanziate risorse che vengono spese solo parzialmente per la complessità delle procedure e norme poco chiare. In questi giorni, nei vari comuni si aprono i termini per presentare le domande al contributo. Gli inquilini interessati possono rivolgersi in tutte le sedi del SICET per la compilazione e l’inoltro della richiesta. Nel ultimo provvedimento legislativo di fine luglio, si definisce per morosità incolpevole, la situazione di sopravvenuta impossibilità al pagamento dell’affitto per la perdita o la consistente riduzione del reddito del nucleo familiare. Questo, a causa di: perdita del lavoro per licenziamento, riduzione dell'orario per crisi, inserimento in cassa integrazione, mancato rinnovo di contratti a termine, cessazione di attività libero professionali o d’impresa, cause di forza maggiore o da malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato la consistente riduzione del reddito o necessità di costose spese mediche e assistenziali. Su questo i dubbi del SICET, relativamente alla rigidità della definizione di “moroso incolpevole”, che introduce la caratteristica di difficoltà sopraggiunta, mentre non riconosce come degne del contributo le famiglie in condizioni di povertà preesistente. I contributi da erogare saranno sino ad un massimo di 8.000 euro e finalizzati a sanare la morosità accertata dal comune con contestuale rinuncia all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile. Fino ad un massimo di 6.000 euro, qualora il proprietario dell'immobile consenta il differimento dell'esecuzione dello sfratto per il tempo necessario a trovare un’adeguata soluzione abitativa, all'inquilino moroso incolpevole. Stesso contributo per assicurare il versamento di un deposito cauzionale utile alla stipula di un nuovo contratto di locazione. Mentre possibile arrivare fino a 12.000 euro per assicurare il versamento di un numero di mensilità relative ad un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato. Oltre alla erogazione del contributo, i comuni avranno l’importante compito di adottare le misure necessarie per comunicare alle Prefetture l’elenco degli inquilini richiedenti che abbiano i requisiti per l'accesso al fondo. Questo per le valutazioni all'adozione delle misure di graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica nell’esecuzione dei provvedimenti di sfratto. Gli atti delle Prefetture, con il passaggio da casa a casa, eviterebbero di lasciare senza alloggio molte famiglie. Le regioni invece dovranno assicurare il monitoraggio sia sull'utilizzo dei fondi che degli eventuali stanziamenti regionali ed il trasferimento ai comuni delle risorse. Il SICET, ha già sollecitato i vari livelli di responsabilità politica in materia, indicando come soluzione alle difficoltà nell’utilizzo del fondo morosità il ripristino dello stanziamento a favore Fondo di sostegno all’affitto, fin dalla prossima legge di stabilità, verificando la possibilità di utilizzare tutti i residui da fondi di vario tipo non utilizzati. Il sindacato inquilini della CISL ha inoltre chiesto alle Prefetture il massimo impegno per accordi sulla graduazione dell’utilizzo della forza pubblica, allargando la possibilità prevista per la morosità incolpevole anche alla finita locazione, che da quando non c’è più la proroga degli sfratti non è prevista alcuna protezione per le famiglie coinvolte.

Ago29

Vademecum per gli studenti sulla locazione dell'alloggio

Categoria: Notizie - Sicet

 Vademecum per gli studenti sulla locazione dell'alloggio

Studiare in Italia costa. Non si tratta solo delle tasse universitarie, i libri e le spese di trasporto che incidono sulle famiglie. Per molti giovani che per vari motivi studiano fuori dalla loro città, il salasso maggiore è rappresentato dell’affitto. Si tratta di un posto letto, oppure di una stanza che variando nella qualità abitativa, nel mobilio e per la vicinanza ai trasporti raggiunge una media nazionale mensile, rilevata dal SICET, di 290 euro nella doppia e 420 euro in singola. La città più cara per gli affitti a studenti è Milano con oltre 500 euro per stanza, seguita da Roma, Firenze e Bologna. In questo periodo di test ed immatricolazioni all’università gli studenti cercano un posto letto per il prossimo anno accademico. Una scelta importante, in cui è bene evitare errori che possono produrre disagi e danni nel corso della locazione. Per prima cosa il SICET, il sindacato inquilini della CISL, suggerisce di stipulare un contratto scritto. La legge in materia sulle locazioni n.431/98 prevede esplicitamente una tipologia contrattuale per studenti universitari: all’art. 5 comma 2. Stipulabile esclusivamente nei comuni sede di ateneo o di corsi distaccati. Le condizioni per questo tipo di contratto sono: per lo studente avere la residenza in un comune di diverso da quello in cui frequenta l’università e di questo deve essere data evidenza nel contratto come dell’iscrizione al corso di laurea. In qualità di conduttore può essere indicato: uno o più studenti, i genitori degli stessi o l’ente di diritto allo studio. Il contratto ha una durata minima di sei mesi e non superiore a tre anni. Dopo la scadenza del periodo definito il contratto cessa, salva la possibilità di un rinnovo dello stesso. Va utilizzato il modello depositato dalle organizzazioni sindacali nel comune in cui è ubicato l’immobile. Per questo si suggerisce l’assistenza del SICET. L’importo dell’affitto non è libero, bensì fissato a metro quadro, attraverso dei parametri premianti la qualità dell’alloggio e oggetto dell’accordo sindacale. Generalmente viene versato dall’inquilino un deposito cauzionale, di importo fino a tre mensilità e produttivo di interessi, a garanzia dell’alloggio. Nel contratto si stabiliscono le spese accessorie e le modalità di pagamento. Su questo aspetto, per quanto riguarda anche il canone, è bene corrisponderlo sempre con modalità tracciabili, evitando il contante. Il SICET suggerisce di predisporre un verbale di consegna dell’immobile, con le condizioni in cui si trova lo stesso, per eliminare contestazioni alla fine. Deve essere data copia all’inquilino dell’APE (attestato delle prestazioni energetiche dell’edificio) con menzione nel contratto. Lo stesso va registrato entro 30 giorni dalla stipula o decorrenza e questo adempimento esclude la denuncia dell’inquilino alla autorità di P.S. Salvo che lo stesso sia straniero ed in questo caso va segnalato al comune o ai vigili, carabinieri, questura entro 48 ore dalla cessione dell’alloggio. Nel caso di scelta del proprietario del regime fiscale della cedolare secca, rispetto all’IRPEF, la tassazione dei canoni sarà al 10%. Il pagamento dell’aliquota sostituisce anche le addizionali, l’imposta di registro e di bollo con esclusione di quella sulle ricevute. L’applicazione di questo regime tributario determina l’assenza di qualsiasi aumento del canone per l’inquilino per l’intera durata contrattuale. Il comune può deliberare aliquote agevolate di IMU e TASI. Maggiori informazioni in tutte le sedi del SICET.

May06

Affitto, via agli sgravi fiscali

Categoria: Notizie - Sicet

Affitto, via agli sgravi fiscali

Al via sgravi fiscali per chi acquista immobili da destinare all’affitto. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del regolamento relativo all’art. 21 del decreto legge n. 133/2014 convertito dalla legge n. 164 su:”misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive” che si pone l’obiettivo di avviare incentivi agli investimenti in abitazioni in locazione, si potranno ottenere deduzioni irpef del 20%, sul valore sino a 300mila euro. Le abitazioni interessate sono quelle invendute che, alla data del 12 novembre 2014, erano già interamente o parzialmente costruite ovvero quelle per le quali alla medesima data era stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio comunque denominato, nonché quelle per le quali era stato dato concreto avvio agli adempimenti utili all'edificazione, quali la convenzione tra Comune e soggetto attuatore dell'intervento. Le deduzioni spettano alle persone fisiche, non esercenti attività commerciale, che hanno acquistato o acquistano, dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 unità immobiliari a destinazione residenziale, di nuova costruzione invendute o oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro e risanamento conservative. Si tratta di una deduzione dal reddito complessivo ai fini dell’IRPEF pari al 20% del prezzo di acquisto dell'immobile risultante dall'atto notarile di compravendita, nel limite massimo complessivo di euro 300.000. Agli stessi acquirenti spetta, altresì, la deduzione dal reddito complessivo degli interessi passivi sui mutui contratti per l'acquisto della medesima unità immobiliare nella misura del 20% degli stessi. Le deduzioni sono riconosciute per l'acquisto di alloggi per i quali e' stato rilasciato il certificato di agibilità o si sia formato il silenzio assenso nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2017. Le deduzioni spettano al proprietario dell'unita' immobiliare anche nell'ipotesi in cui quest'ultima sia concessa in usufrutto a soggetti giuridici pubblici o privati operanti da almeno dieci anni nel settore dell'alloggio sociale. E’ inoltre riconosciuta la deduzione dal reddito complessivo delle spese sostenute, dipendenti da contratti di appalto, per la costruzione di un'unita' immobiliare a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente stesso prima dell'inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori. La deduzione e' possibile per la costruzione di abitazioni, da ultimare entro il 31 dicembre 2017, per le quali e' stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio anteriormente alla data del 12 novembre 2014. La deduzione e' riconosciuta per le spese attestate nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2017 ed e' ripartita in otto quote annuali di pari importo a partire dal periodo di imposta nel quale avviene la stipula del contratto di locazione. Per accedere alle deduzioni devono essere rispettati i seguenti criteri: l'unita' immobiliare acquistata deve essere destinata, entro sei mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per almeno otto anni e purché tale periodo abbia carattere continuativo. L'alloggio sia a destinazione residenziale, e non sia classificato o classificabile nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. L’abitazione non sia ubicata nelle zone omogenee classificate E e, consegua prestazioni energetiche certificate in classe A o B. Il canone di locazione non sia superiore a quello indicato nella convenzione di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ovvero non sia superiore al minore importo tra il canone definito ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (canone concordato), e quello stabilito ai sensi dell'art. 3, comma 114, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Non debbono sussistere rapporti di parentela entro il primo grado tra locatore e locatario. Devono essere accertate le esecuzioni di opere edilizie conformi a quelle assentite o comunicate. Le deduzioni sono riconosciute una sola volta per ogni singolo immobile e non sono cumulabili con le altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge per le medesime spese. In assenza di immobili realizzati nell'ambito urbano ai sensi dell'art. 3, comma 114, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il canone e' calcolato in base ai parametri definiti dall'accordo territoriale vigente, sottoscritto dalle organizzazioni di categoria ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (canone concordato). In caso di trasferimento dell'unita' immobiliare locata, per vendita o per successione ereditaria, la deduzione fiscale spettante si trasferisce per la parte residua al nuovo soggetto proprietario purché in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 fermo restando in capo ad esso il rispetto delle condizioni di spettanza previste dall'art. 21, comma 4, del decreto‐legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. Le risorse previste sono 10,1 milioni di euro per l'anno 2015 e 19,2 milioni di euro per il 2016. Si tratta del tentativo del Governo di immettere nel mercato della locazione, attraverso incentivi, una quota delle unità abitative invendute, indirizzandole verso l’utilizzo più richiesto, quello dell’affitto. Per il SICET, i dubbi riguardano i canoni, che come previsto dal regolamento, risulteranno elevati rispetto alla condizione economica della maggior domanda. Questo potrebbe portare ad una misura poco efficace e non utilizzata dagli operatori.

Gen21

Sicet:Luci e ombre su nuova Legge per gli affitti

Categoria: Notizie - Sicet

Sicet:Luci e ombre su nuova Legge per gli affitti

Una legge di stabilità per gli affitti con luci ed ombre. Gli aspetti più critici sono: l’azzeramento del fondo di sostegno per gli inquilini in difficoltà e la cancellazione della tracciabilità nel pagamento del canone. Mentre saranno utili al settore: la riduzione della tassazione nei contratti concordati, l’esenzione della TASI sull’abitazione principale, le detrazioni nell’edilizia pubblica e le misure sugli affitti in nero. Nel nostro Paese sono oltre mezzo milione le famiglie in forte sofferenza economica che vivono in affitto. E sino ad oggi avevano evitato lo sfratto per morosità grazie agli aiuti economici erogati con il fondo affitti. La legge di bilancio per l’anno in corso non ha previsto alcun finanziamento. Il SICET è molto preoccupato per gli effetti che si produrranno sulle famiglie già provate dalla crisi che non riusciranno, senza il fondo, a pagare i canoni di locazione. Il Risultato sarà quello di un forte aumento degli sfratti per morosità già oggi a quota 70mila. Altra misura sicuramente non utile a combattere l’evasione nelle locazioni è la cancellazione dell’obbligo dei pagamenti attraverso mezzi tracciabili che era stata introdotta nella legge di stabilità 2013. Dal primo gennaio si potranno pagare gli affitti con tutte le modalità, compresa anche quella in contanti, sino a 2.999 euro. Per evitare l’insorgere di contestazioni e per una maggiore tranquillità dell’inquilino si suggerisce comunque di corrispondere il canone con bonifico o assegno. Introdotta anche la riduzione del 25% di IMU e TASI, da parte dei comuni, sui contratti di locazione abitativi concordati, di durata di anni 3+2, su quelli per studenti universitari che vanno da 6 a 36 mesi e per quelli transitori di durata tra 1 e 18 mesi. Questo a condizione che vi sia l’accordo territoriale e per locazioni nelle aree metropolitane di: Roma, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Torino, Bari, Palermo e Catania, nei comuni confinanti in queste aree e nei comuni capoluogo di provincia. La norma prevede che l’aliquota stabilita dal comune è ridotta al 75%. I risparmi maggiori sono a Bologna, Genova, Milano e Roma. A fronte di questa riduzione della tassazione il SICET auspica un altrettanto conseguente abbassamento dei canoni. Finalmente con la stabilità viene eliminata la TASI per gli inquilini che dovevano corrisponderla per una quota tra il 10 ed il 30% del totale. Con il taglio dell’imposta per l’abitazione principale ovvero il luogo in cui il contribuente ha la residenza anagrafica o in cui ha stabilito la dimora abituale, tranne che per le abitazioni di lusso, per i proprietari o i detentori, viene a cadere l’obbligo di corrispondere l’imposta. Per l’edilizia residenziale pubblica vengono introdotte le detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica, usufruibili dagli IACP comunque denominati dalle leggi regionali, per spese effettuate nell’anno in corso. Vengono altresì anticipati 84 milioni di euro nel 2016 per interventi di manutenzione leggera e messa a norma degli alloggi pubblici. Ci sono 500 milioni di euro messi a bando per città metropolitane e comuni capoluogo di provincia con l’obiettivo di riqualificare l’urbanistica delle periferie. Con la legge di stabilità viene introdotta una ennesima sanatoria per i canoni sanzionatori relativi a quanto pagato dagli inquilini con contratti in nero e da loro registrati nel periodo 7 aprile 2011 al 16 luglio 2015 dopo due sentenze di incostituzionalità. Inoltre si introduce la nullità di ogni accordo scritto volto a determinare un importo del canone superiore a quello risultante dal contratto scritto. In caso di violazione della norma vi è la sanzione della restituzione all’inquilino, da parte del proprietario, di quanto versato in più rispetto a quanto indicato nel contratto registrato. La richiesta va fatta entro sei masi dalla riconsegna dell’immobile. Il proprietario è obbligato a registrare in contratto entro 30 giorni e in assenza di registrazione di un contratto il giudice accerterà l’esistenza del contratto e determinerà il canone in misura non superiore al minimo degli accordi territoriali per i canoni concordati. Maggiori informazioni in tutte le sedi del SICET.

Dec08

La nuova pagella energetica per gli alloggi in locazione

Categoria: Notizie - Sicet

La nuova pagella energetica per gli alloggi in locazione

Novità sull’APE, l’attestato delle prestazioni energetiche che per gli affitti e le compravendite di unità immobiliari si adegua con la recente entrata in vigore dei decreti del 26 giugno 2015. Si tratta della nuova pagella obbligatoria di cui devono essere dotati tutti gli alloggi, contenente la collocazione nella classe energetica relativa alla efficienza ed ai consumi, ma anche degli interventi tecnici ed edilizi necessari al suo mantenimento e miglioramento. Con maggiore semplicità ed informazioni contenute nel documento con l’avvio di una omogeneizzazione tra le varie regioni che sino ad ora avevano avuto comportamenti diversi, creando non poche difficoltà tra tecnici, mediatori immobiliari, proprietari ed inquilini. Quando si affitta, oppure si vende una abitazione è obbligatorio dotarsi e consegnare alla controparte interessata l’attestato delle prestazioni energetiche. Il documento illustra la situazione dell’immobile classificandolo tra la classe migliore: A4 e la peggiore G. Tutto questo sulla base degli impianti tecnologici presenti nell’immobile in cui più sono recenti e migliore sarà la loro prestazione. La redazione del nuovo documento viene effettuata con un unico modulo contenente indici analoghi in tutte le regioni. Questo per rendere immediatamente comprensibile a tutti la reale situazione degli impianti e dei loro consumi nell’alloggio. Con un nuovo programma e una banca dati nazionale denominata SIAPE sarà possibile conoscere e confrontare gli APE in tutta Italia con un importante ed efficace aiuto nelle scelte di mercato. Nelle cinque pagine del documento si può apprendere immediatamente con la grafica per immagini i consumi e gli interventi necessari alla riduzione degli stessi. Ma anche sono presenti dati con il calcolo dell’efficienza sia del riscaldamento che della climatizzazione. L’attestato rimane obbligatorio nelle compravendite, locazioni, donazioni e per le nuove costruzioni e ristrutturazioni edilizie. L’APE può essere utilizzato più volte nell’arco di dieci anni che rappresenta la sua durata, ma deve essere aggiornato in caso di riqualificazione energetica che comporti una modifica dei consumi. Come cambi di impianti, serramenti ecc. E’ anche necessario sottoporre gli impianti a tutte le manutenzioni obbligatorie, pena la decadenza dell’attestato. Le nuove norme valgono anche per gli annunci di immobili in vendita o locazione proposti da agenzie o intermediari immobiliari o privati. Si dovranno indicare tutte le informazioni energetiche. Gli attestati prodotti dai tecnici abilitati iscritti agli appositi albi regionali oppure da geometri, ingegneri o architetti iscritti all’ordine, dovranno anche essere inviati su portali locali ma anche trasmessi al sistema nazionale SIAPE. Per le locazioni deve essere inserita nel contratto una clausola in cui: "il conduttore dà atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione comprensiva dell'attestato relativo alla prestazione energetica dell'edifico o dell'unità immobiliare" oppure, può essere scritta sotto forma di dichiarazione da parte dell'affittuario di aver ricevuto dal locatore la documentazione relativa all'attestazione energetica Inoltre per l’imposta di registro l’allegazione dell’APE al contratto nel momento dell’adempimento non comporta costi aggiuntivi che sono previsti in caso di presentazione successiva. Maggiori informazioni in tutte le sedi territoriali del SICET.

Nov13

CONOSCERE ORGANIZZARE RAPPRESENTARE

Categoria: Notizie - Sicet

CONOSCERE ORGANIZZARE RAPPRESENTARE

La Conferenza nazionale di organizzazione tenutasi a Riccione il 12 e 13 novembre 2015: approva e sostiene gli obiettivi e il programma operativo indicati nella relazione del segretario generale, con gli spunti, le riflessioni e gli arricchimenti emersi dal dibattito e dall'intervento della segreteria confederale CISL; sollecita e impegna gli organismi dirigenti ad assumerne le indicazioni e coerentemente programmarne l’attuazione. Rispetto ai nuovi scenari della crisi degli alloggi, la Conferenza ritiene compito di primaria importanza per gli Organismi dirigenti del SICET assicurare piena sintonia del programma sindacale e del progetto organizzativo con le necessità di difesa e tutela dei ceti popolari, stanti il diffuso aggravamento del disagio e del rischio abitativi e, infine, l'esclusione e discriminazione di fasce sempre più consistenti di povertà e svantaggio da qualsivoglia rete pubblica di protezione e d'offerta sociale. La Conferenza, sulla base degli obiettivi di politica generale, come tratteggiati dagli atti del 7° Congresso, considera urgenti, sia per il confronto ai tavoli istituzionali nazionali, sia per il raccordo con l'attività sindacale in ambito regionale e territoriale e della mobilitazione degli inquilini e della domanda casa, l’iniziativa sui seguenti temi della proposta di politica abitativa del SICET sui quali sono indiferibili l’impegno e il coinvolgimento della CISL: 1. la ripresa di una programmazione nazionale e del finanziamento per l'edilizia residenziale pubblica, considerando la competenza dello Stato sulla determinazione dell'offerta minima di alloggi da destinare alle fasce sociali con più grave disagio e svantaggio, il bilancio negativo dei piani casa nazionali definiti e finanziati fra il 2008 e 2014, l'urgenza di una normativa quadro di riferimento per l’ERP e la revisione del decreto ministeriale concernente la definizione di alloggio sociale per qualificare distintamente la missione di servizio dell'edilizia pubblica rispetto all'edilizia agevolata e convenzionata; 2. il contrasto alla perdurante emergenza abitativa e la tutela pubblica in materia di sfratti per morosità e finita locazione, intervenendo anche sul rifinanziamento statale del fondo affitti, integrato da risorse autonome delle regioni, per garantire nel territorio continuità di servizio dei dispositivi di assistenza e aiuto economico alla famiglie in difficoltà, ma anzitutto rimettendo al centro della proposta e dell’azione rivendicativa la necessità di una riforma della legge 431/98 per introdurre nel mercato della locazione Riccione 12-13 novembre 2015 Documento Finale Conferenza Nazionale d’Organizzazione Riccione 12 – 13 novembre 2015 2 privata un sistema di regole e istituti tesi a riequilibrare la posizione contrattuale delle parti e un’effettiva sostenibilità dei canoni, con il solo regime contrattuale del canone concordato; 3. l'intervento legislativo in materia urbanistica, con norme stringenti sulla quota di vantaggi pubblici che devono essere ceduti dai privati a seguito d’operazioni immobiliari, per garantire una provvista pubblica d’aree e quote volumetriche sul costruito, con obblighi e quantità non derogabili di dotazione territoriale per l'edilizia pubblica e uno strumento di valenza strategica per l'intervento integrato sulle periferie urbane nelle aree metropolitane e nelle grandi città, connotando la riqualificazione edilizia dei quartieri ERP con interventi finalizzati al risparmio energetico. Il programma sindacale deve trovare anche una forte dimensione progettuale e operativa a livello regionale, di territorio e di comune, costruendo insieme alla CISL “piattaforme per l'abitare sociale”, centrate sui temi dell'accessibilità al sistema abitativo, del contrasto all'emergenza casa e alla povertà abitativa, della politica urbanistica e dell'offerta d’alloggi sociali, della gestione delle case popolari, per rapporto alle iniziative legislative che in molte regioni d’Italia sono avviate per riformare gli ordinamenti vigenti dell’edilizia pubblica, con evidenti rischi di stravolgimento della missione, del modello e dei profili di servizio dell'ERP. La Conferenza ribadisce la scelta di fondo di un rilancio del progetto di sviluppo organizzativo centrato sul livello territoriale dell’organizzazione e sulla crescita del SICET come soggetto sindacale per la rappresentanza degli inquilini e delle persone e famiglie con un disagio abitativo, puntando nei contesti organizzativi più deboli ad un superamento della dimensione di mero ufficio casa o sportello di servizio, ancora prevalente in diversi territori. Il rilancio organizzativo del SICET si fonda sul patto associativo con la Confederazione, confermando e aggiornando la convenzione nazionale e le convenzioni che lo concretizzano ai diversi livelli, e che oltre a stabilire i criteri di tesseramento, l’assistenza e la tutela sindacale agli iscritti CISL, fissano punti di principio basilari del progetto di «sindacato inquilini dentro la CISL», quali:  il riconoscimento al SICET della titolarità sulla politica dell’abitare e della rappresentanza degli interessi e dei bisogni abitativi;  l’impegno programmatico per la crescita dell’autonomia economica del SICET, la cui fonte primaria, seppure non esclusiva, non può che consistere nello sviluppo del proselitismo. Da questi principi deve discendere una più coerente e precisa regolazione del rapporto fra strutture SICET e sistema CISL, in particolare i CAF, affinché da detto rapporto non derivino limitazioni o riduzioni delle potenzialità di sviluppo del proselitismo SICET. Perciò, a tutti i livelli organizzativi, bisognerà proseguire nella direzione di una puntuale applicazione e, dove necessario, di un aggiornamento e rafforzamento del sistema delle convenzioni, verificandone con la CISL lo stato d’attuazione e i risultati conseguiti in termini di qualità ed efficienza del servizio sindacale, di sviluppo del radicamento organizzativo, d’accrescimento del proselitismo e di miglioramento dell’autonomia economica del SICET. La Conferenza impegna gli Organismi dirigenti regionali e territoriali, con il supporto della segreteria nazionale e il coinvolgimento della CISL nei rispettivi ambiti, a definire le tappe Documento Finale Conferenza Nazionale d’Organizzazione Riccione 12 – 13 novembre 2015 3 programmatiche di avvicinamento agli obiettivi di maggiore solidità associativa e di presenza organizzativa del SICET nel territorio di competenza, considerando:  le situazioni che richiedono una messa a punto delle condizioni minime d’intervento e di garanzia della continuità dei servizi d’assistenza e tutela sindacale agli inquilini;  l’esigenza di una verifica di alcuni accorpamenti organizzativi allo scopo di rimediare situazioni che si sono dimostrate inadatte rispetto all’esercizio della rappresentanza sindacale per rapporto alla differente articolazione territoriale di importanti istituzioni di settore, o per il rilancio del progetto organizzativo del SICET;  l'urgenza di irrobustire le capacità di rappresentanza e contrattazione di tutti i presidi organizzativi SICET, per garantire un'offerta organizzativa adeguata sotto il profilo della competenza e della prossimità dei servizi d’assistenza giuridica e tutela sindacale;  le potenzialità di crescita e rafforzamento dell’attività e del proselitismo SICET nelle grandi aree urbane, sia aumentando gli iscritti, in particolare nel settore dell’edilizia pubblica, sia regolarizzando il tesseramento, tanto dal lato del valore del costo tessera, laddove esso è eccessivamente basso rispetto alle norme interne di riferimento, quanto dal lato dell’applicazione delle convenzioni CISL/SICET;  le opportunita di allargamento della “squadra” operativa impegnata nella gestione delle sedi di recapito, cercando un rapporto con le categorie CISL ed in particolare stringendo una migliore collaborazione con la Federazione Pensionati per programmare insieme percorsi formativi di base finalizzati ad accrescere e stabilizzare l’intervento volontario nelle attività organizzative e di tutela sulla casa nei territori; La Conferenza sollecita gli Organismi dirigenti ad assumere come priorità organizzativa in questa fase un progetto di politica dei quadri per favorire il ricambio generazionale del gruppo dirigente del SICET, governando i processi per salvaguardare e valorizzare i risultati raggiunti nonché garantire alle nostre Strutture risorse operative sufficienti per la continuità di servizio e di rappresentanza Nazionale, Regionale e Territoriale sulla base di:  una sistematica e articolata programmazione e cura dei processi formativi, di professionalizzazione e valorizzazione dei quadri e dei militanti impegnati nell’attività sindacale SICET sul territorio  un patto di collaborazione con la CISL e la FNP per riattivare, tramite ANTEAS, un canale d'acceso per il SICET al Servizio Civile Volontario.

Sep14

Sicet: La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la sanatoria dei contratti sanzionatori sugli affitti in nero

Categoria: Notizie - Sicet

Sicet: La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la sanatoria dei contratti sanzionatori sugli affitti in nero

Affitti in nero: la Corte Costituzionale boccia la sanatoria dei contratti sanzionatori. Con la sentenza n.169, del 16 luglio 2015, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1 ter, della legge 80/2014 nel quale venivano fatti salvi, sino al 31 dicembre 2015, i contratti di locazione sorti a seguito della registrazione effettuata dagli inquilini in assenza di quella che doveva essere effettuata a cura dei proprietari. Tutto questo caos nasce con il decreto legislativo 23/2011, sul federalismo fiscale, che introduce la cedolare secca sui redditi da affitto. Ricordiamo che oggi questo regime prevede una tassazione unica del 10% sui contratti concordati e per studenti e del 21% su quelli liberi. La forte riduzione della tassazione veniva concessa in cambio di una presunta maggiore fedeltà fiscale dei proprietari. Inasprendo le sanzioni che venivano raddoppiate in caso irregolarità nella registrazione o dichiarazione infedele. Ma il tentativo del legislatore di limitare il mercato nero negli affitti non si fermava qui. Nel caso di omessa registrazione di una locazione o con indicato un canone inferiore a quello reale, la legge dava l’opportunità all’inquilino di registrare autonomamente l’affitto ed ottenere in cambio un rapporto di locazione di quattro anni più quattro, con un canone ridotto a tre volte la rendita catastale. Un sistema di dissuasione per i proprietari disonesti che ha dato importanti risultati alla lotta all’evasione. Un sistema di illegalità, quello in Italia, che da stime del SICET, interessa circa 500mila contratti per una evasione di circa 3 miliardi di euro all’anno. Ma questa norma, già nel marzo 2014 con la sentenza n. 50 era stata giudicava illegittima dalla Consulta, non sul merito di favorire la regolarità fiscale, ma a causa di eccesso di delega legislativa. Questo pronunciamento apriva un enorme contenzioso tra inquilini e proprietari, con tantissime cause civili, per la richiesta da parte del  proprietario di ottenere la differenza tra il canone in nero e quanto regolarmente versato dal conduttore. Un fatto gravissimo, rispetto alla lotta all’evasione, e per il messaggio sbagliato di vedere prevalere chi privilegia il mercato in nero rispetto a chi ha avuto il torto di aver solo applicato una legge dello Stato che consentiva la riduzione del canone. Per salvaguardare gli inquilini, ed in attesa di un provvedimento complessivo sul fisco immobiliare, il Governo ha varato la sanatoria sino a fine di questo anno. Su questo la recente sentenza evidenzia il contrasto con l’art. 136 della Costituzione, sul giudicato costituzionale, in quanto il legislatore non può produrre, riproponendo la stessa norma, dopo che la stessa è stata censurata dalla Consulta. Essa cessa di essere efficace dal giorno successivo alla prima sentenza. Non è possibile quindi per la Corte mantenere in vita, e salvare come è stato fatto dal legislatore, i contratti sanzionatori. La situazione ora diventa complicata con contenziosi giudiziari che si innescheranno per il vuoto legislativo. Possibili istanze dei proprietari per riottenere i canoni iniziali, anche se in assenza di un contratto in forma scritta o non registrato è possibile eccepire la sua nullità. Bisogna intervenire subito con una buona norma. E come per la precedente bocciatura vanno salvaguardati gli inquilini che hanno utilizzato una legge dello Stato e non possono essere lasciati soli. Il SICET ha già avviato incontri con Governo e Parlamento per  costruire le condizioni di una legge che risolva le censure della Corte, chiuda definitivamente la questione, e nello stesso tempo contrasti efficacemente l’evasione nelle locazioni.

[12  >>  
La CISL AbruzzoMolise si sta adeguando al Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali. Piu informazioni. Accetto i cookies da questo sito. Accetto