Notizie - CAF

Oct01

RED 2016, l'INPS non invia più la richiesta, chi deve presentarlo?

Categoria: Notizie - CAF

RED 2016, l'INPS non invia più la richiesta, chi deve presentarlo?

Ormai (quasi) tutti i pensionati sanno che non devono aspettare la lettera dell'Inps con la richiesta di presentazione del modello RED, ma visto che il rischio è di avere una pensione "ridotta" o addirittura revocata, ricordiamo a tutti i pensionati che percepiscono prestazioni di sostegno al reddito ad integrazione della pensione (integrazioni al minimo, invalidità, reversibilità ecc), che basta una telefonata al Caf a voi più comodo per poter stare tranquilli.

Per chi invece è meno esperto, partiamo dall'inizio: il RED è una dichiarazione, prevista dalla legge, che deve essere presentata dai pensionati che usufruiscono di alcune prestazioni il cui diritto e misura è collegato alla situazione reddituale del cittadino. Per garantire la correttezza delle prestazioni erogate viene effettuata una verifica annuale che, attraverso l'indicazione dei redditi posseduti, serve a determinare il diritto del pensionato ad usufruire di queste prestazioni e il loro importo.
Se fino al 2014 era l'Inps a scrivere al cittadino indicando di rivolgersi al Caf per elaborare e trasmettere il modello, dal 2015 questo adempimento rimane in carico al pensionato che è tenuto a presentare il Red attraverso un Caf anche senza ricevere alcuna esplicita richiesta da parte dell'Istututo.

Per capire chi deve presentarlo, le cose si fanno più complicate: iniziamo da chi non lo deve presentare: i pensionati residenti in Italia che abbiano già dichiarato integralmente tutti i redditi tramite il modello 730 o Unico e non abbiano quindi redditi esenti o esclusi dalla dichiarazione, propri e, se previsto, dei familiari.

Quindi, presenteranno invece il RED i pensionati che non comunicano integralmente al Fisco la situazione reddituale: perché non hanno presentato la dichiarazione o perché hanno delle tipologie di reddito influenti sulle prestazioni come quelli assoggettati ad imposta sostitutiva, redditi da lavoro autonomo o prestazione di collaborazione, redditi da lavoro o da pensione erogati all'estero, redditi di capitale (interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e altri titoli di Stato o altri proventi di quote di investimento) e infine prestazioni assistenziali in danaro erogate dallo Stato o altri Enti Pubblici.

Il RED si presenta gratuitamente attraverso i Centri autorizzati di assistenza fiscale (CAF), i quali non solo trasmettono all'INPS i dati delle dichiarazioni rese dai pensionati, ma soprattutto aiutano questi ultimi nella compilazione, piuttosto complessa, dei modelli.

Infine, i documenti necessari per l'esatta compilazione del RED sono:
• il CUD rilasciato dal datore di lavoro se sono stati erogati arretrati di lavoro dipendente o trattamenti di fine rapporto (liquidazione, buonuscita);
• arretrati di lavoro dipendente o trattamenti di fine rapporto (liquidazione, buonuscita);
• la documentazione relativa a interessi bancari, postali, di BOT, CCT o altri titoli di Stato;
• la documentazione di eventuali redditi esenti (pensioni di invalidità civile, di guerra, redditi esteri, ecc.);
• la documentazione relativa ai redditi prodotti all'estero;
• la documentazione relativa a terreni e fabbricati.

La stessa documentazione deve essere presentata, in alcuni casi, per il coniuge e per gli altri familiari.
Il modello RED ed i documenti di supporto alla dichiarazione devono essere conservati dal cittadino per 10 anni.

Attenzione: se il titolare della prestazione che non ha presentato la dichiarazione dei redditi non presenta nemmeno il modello Red, l'Inps potrebbe sospendere/revocare la prestazione.

Per semplificarvi la vita e sapere con certezza se dovete elaborare il modello RED e/o Invalidi civili e per essere sicuri di fare tutto bene, la cosa migliore è rivolgersi al Caf Cisl entro la fine dell'anno e gratuitamente vi assisteremo per la presentazione del modello, evitando le brutte sorprese.

Sep27

Rimborso Canone Rai non dovuto: le domande dal 15 settembre

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Rimborso Canone Rai non dovuto: le domande dal 15 settembre

Chi ha pagato il canone in bolletta anche se non doveva pagarlo ha ora a disposizione il modello per chiedere il rimborso, disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate e quello della Rai.
Due i canali per comunicare la richiesta: un'applicazione web che sarà disponibile da domani, 15 settembre (data utile per rivolgersi anche ai Caf per ricevere assistenza nell'invio) o la tradizionale raccomandata da inviare a Agenzia delle Entrate
Direzione provinciale 1 di Torino
Ufficio di Torino 1
S.A.T. – Sportello Abbonamenti Tv
Casella Postale 22
10121 Torino
allegando al modello compilato un documento di riconoscimento.

Il rimborso avverrà di nuovo in bolletta entro 45 giorno da quando l'Agenzia delle Entrate effettuerà le verifiche e accoglierà l'istanza di rimborso.
Potranno chiedere il rimborso del Canone, indicandolo con l'apposito codice nel modulo di richiesta, i contribuenti che:
• Hanno presentato la dichiarazione di esenzione legata a età e reddito (più di 75 anni e reddito familiare inferiore a 6.713,98 euro) devono indicare il codice 1
• Hanno presentato la dichiarazione di esenzione in base a convenzioni internazionali devono indicare il codice 2
• Hanno già pagato il canone con altre modalità ad esempio con addebito sulla pensione devono indicare il codice 3
• Hanno pagato il canone anche su un'altra utenza elettrica intestata a un componente dello stesso nucleo familiare devono indicare il codice 4 e l'istanza di rimborso vale anche come dichiarazione sostitutiva per l'esenzione
• Per casi diversi dai precedenti , si utilizza il codice 5 indicando brevemente la motivazione.

Sep01

Sostegno Inclusione Attiva: via alle domande da settembre per circa 200.000 famiglie

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Sostegno Inclusione Attiva: via alle domande da settembre per circa 200.000 famiglie

 Sarà operativo dal 2 settembre con la presentazione delle domande il "Sostegno per l'Inclusione Attiva": la nuova misura di contrasto alla povertà che prevede l'erogazione di un sussidio economico fino a 400 euro mensili per circa 200 mila famiglie italiane.
Cos'è?
Il contributo economico è calcolato in base una serie di indicatori economici e patrimoniali riferiti al nucleo famigliare. Erogato per 12 mesi, viene quantificato su base di 80 euro mensili a componente del nucleo familiare e va da un minimo di 160 euro per un nucleo familiare formato da due componenti, fino a raggiungere un massimo di 400 euro mensili per un nucleo familiare formato da cinque o più membri. La modalità di erogazione è la carta prepagata ricaricabile, come la "vecchia" social card/carta acquisti", che verrà ricaricata ogni 2 mesi.
Chi ne ha diritto?
Hanno diritto al SIA i cittadini italiani o comunitari, i loro familiari e i cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo (residenza in Italia da almeno due anni). Per richiederla i requisiti fondamentali sono che tra i componenti del nucleo familiare vi sia almeno un minorenne, un disabile o una donna in stato di gravidanza e che l'ISEE sia inferiore o uguale a 3mila euro.
Nessun membro del nucleo familiare dovrà inoltre essere in possesso di autoveicoli immatricolati nei dodici mesi antecedenti la richiesta (o addirittura nei 3 anni precedenti, in caso di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.300 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc).
Per avere diritto al sussidio è necessario aderire a un progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa predisposto dal Comune di residenza. Si tratta di un "progetto personalizzato di presa in carico" finalizzato al "superamento della condizione di povertà, al reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale".
La concessione del SIA è subordinata infine alla valutazione multidimensionale del bisogno, un punteggio assegnato a ogni famiglia sulla base delle sue necessità: questa valutazione tiene conto dei carichi familiari, della situazione economica e della situazione lavorativa, favorendo le famiglie con il maggior numero di figli minorenni, specie se piccoli (età 0-3); in cui vi è un genitore solo; in cui sono presenti persone con disabilità grave o non autosufficienti.
La gestione operativa del sussidio è affidata ai Comuni, che analizzano le domande pervenute, e all'INPS, che effettua i controlli delle posizioni dei soggetti richiedenti.
In attesa dell'avvio previsto per il 2 settembre consigliamo alle famiglie potenzialmente interessate rivolgersi al Caf Cisl per elaborare l'Isee (se non se ha uno in corso di validità) al fine di verificare il primo requisito economico (valore Isee inferiore ai 3000 euro). In molti casi la gestione delle domande avverrà direttamente tramite Caf in collaborazione con i Comuni, vi invitiamo comunque ad informarvi sulle modalità presso il comune di residenza. 

Lug27

RED 2016, l'INPS non invia più la richiesta, chi deve presentarlo?

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RED 2016, l'INPS non invia più la richiesta, chi deve presentarlo?

 

Ormai (quasi) tutti i pensionati sanno che non devono aspettare la lettera dell'Inps con la richiesta di presentazione del modello RED, ma visto che il rischio è di arrivare una pensione "tagliata" ricordiamo a tutti i pensionati che percepiscono prestazioni di sostegno al reddito ad integrazione della pensione (assegno familiari, d'invalidità, integrazioni al minimo ecc), che basta una telefonata al Caf a voi più comodo per poter stare tranquilli.
Per chi invece è meno esperto, partiamo dall'inizio: il RED è una dichiarazione, prevista dalla legge, che deve essere presentata dai pensionati che usufruiscono di alcune prestazioni il cui diritto e misura è collegato alla situazione reddituale del cittadino. Considerato che il reddito costituisce, in genere, un dato variabile nel corso degli anni, per garantire la correttezza delle prestazioni erogate, viene effettuata una verifica annuale che, attraverso l'indicazione dei redditi posseduti, serve a determinare il diritto del pensionato ad usufruire di queste prestazioni e il loro importo.
Per capire chi deve presentarlo, le cose si fanno più complicate: iniziamo da chi non lo deve presentare: i pensionati residenti in Italia che abbiano già dichiarato integralmente tutti i redditi tramite il modello 730 o Unico e non abbiano quindi redditi esenti o esclusi dalla dichiarazione, propri e, se previsto, dei familiari..
Quindi, presenteranno invece il RED i pensionati che non comunicano integralmente al Fisco la situazione reddituale: perché non hanno presentato la dichiarazione o perché perché hanno delle tipologie di reddito influenti sulle prestazioni come quelli assoggettati ad imposta sostitutiva, redditi da lavoro autonomo o prestazione di collaborazione, redditi da lavoro o da pensione erogati all'estero, redditi di capitale (interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e altri titoli di Stato o altri proventi di quote di investimento) e infine prestazioni assistenziali in danaro erogate dallo Stato o altri Enti Pubblici.
Il RED si presenta gratuitamente attraverso i Centri autorizzati di assistenza fiscale (CAF), i quali non solo trasmettono all'INPS i dati delle dichiarazioni rese dai pensionati, ma soprattutto aiutano questi ultimi nella compilazione, piuttosto complessa, dei modelli, certificando l'entità del reddito dichiarato.
Infine, i documenti necessari per l'esatta compilazione del RED sono:
• la dichiarazione dei redditi del pensionato con tutta la documentazione relativa;
• il CUD rilasciato dal datore di lavoro se sono stati erogati arretrati di lavoro dipendente o trattamenti di fine rapporto (liquidazione, buonuscita);
• arretrati di lavoro dipendente o trattamenti di fine rapporto (liquidazione, buonuscita);
• la documentazione relativa a interessi bancari, postali, di BOT, CCT o altri titoli di Stato;
• la documentazione di eventuali redditi esenti (pensioni di invalidità civile, di guerra, redditi esteri, ecc.).
La stessa documentazione deve essere presentata, in alcuni casi, per il coniuge e per gli altri familiari. Il modello RED ed i documenti di supporto alla dichiarazione devono essere conservati dal cittadino per 10 anni.

Attenzione: se il titolare della prestazione che non ha presentato la dichiarazione dei redditi non presenta nemmeno il modello Red, l'Inps sospende la prestazione: trascorsi 60 giorni dalla sospensione, qualora il modello Red non sia ancora pervenuto, la prestazione è revocata definitivamente, e si procede al recupero di quanto erogato nell'anno in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere resa.
Se, invece, il Red perviene entro i 60 giorni dal provvedimento di sospensione, l'Ente ripristina integralmente la prestazione, se dovuta.

Insomma, già capire se si deve presentare il modello o no, ora che non arriva più l'esplicita richiesta dell'Inps, non è poi così semplice. Per essere sicuri di fare tutto bene, la cosa migliore è rivolgersi al Caf Cisl entro la fine dell'anno e eviteremo le brutte sorprese.

 

 

 

Lug07

Le scadenze fiscali dell'estate: 730, Unico e conguagli

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Le scadenze fiscali dell'estate: 730, Unico e conguagli

Prima delle vacanze riepiloghiamo gli adempimenti che concludono la campagna fiscale 2016 per lavoratori e pensionati. Con la proroga stabilita anche per il 2016 l'ultimo giorno utile per presentare il modello 730 è il 22 luglio prossimo. Se c'è ancora qualche settimana di tempo per gli ultimi ritardatari, la maggior parte dei contribuenti ha già presentato la dichiarazione e quindi per loro la prossima tappa è il conguaglio.
Ricordiamo allora che per i lavoratori il rimborso Irpef avverrà con la busta paga relativa al mese di luglio e per i pensionati con la pensione di agosto, ma slitterà al mese successivo per chi ha presentato la dichiarazione tra fine giugno e nel mese di luglio. Entro fine novembre arriverà il rimborso Irpef anche a chi non ha il sostituto d'imposta e riceve il rimborso direttamene dell'Agenzia delle Entrate e chi ha presentato da sé il 730 diritto ad un credito superiore a 4.000 euro e vedrà la sua dichiarazione dei redditi sottoposta a controllo preventivo da parte dell'Agenzia prima dell'erogazione. Nel caso in cui la dichiarazione sia invece stata presentata tramite il Caf il conguaglio avverrà nei tempi normali, perché è lo stesso Caf ad effettuare il primo controllo della correttezza della dichiarazione.
Tempo invece fino al 30 settembre per chi utilizza il Modello Unico. Attenzione però all'acconto Irpef: per gli importi superiori a 257,52 euro la prima rata pari al 40% dell'importo, andava versata entro il 16 giugno. La prossima data da tenere a mente è quella del 16 luglio per poter beneficiare della maggiorazione "minima" pari allo 0,40 delle imposte per i ritardi che non superano i 30 giorni. L'altra scadenza per Unico è il 30 novembre e riguarda esclusivamente i pagamenti: andrà alla cassa chi versa l' acconto IRPEF unica soluzione (per importi inferiori a 257,52 euro) e chi dopo l'acconto di giugno deve versare la seconda rata pari al restante 60% dell'importo dovuto.
Chi infine non si è ancora messo in regola per Imu e Tasi, ricordiamo che entro il 16 luglio il ravvedimento prevede la sanzione dell'1,5% che sale all'1,67%per chi verserà tra il 17 luglio e il 14 settembre e ancora al 3,75% dal 15 settembre in poi.

May31

Imu e Tasi: chi pagherà l'acconto il 16 giugno e chi non lo paga più

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Imu e Tasi: chi pagherà l'acconto il 16 giugno e chi non lo paga più

Il 16 giugno scadono i termini per versare l'acconto Tasi ed Imu 2016. Sono circa 20 milioni gli immobili che a differenza del 2015 non sono più soggetti al pagamento dell'imposta: le abitazioni principali e relative pertinenze.
Per tutti gli altri, la prima rata prevede il versamento, tramite F24, del 50% dell'imposta annua, calcolata sulle aliquote ed evantuali detrazioni deliberate dai comuni nel 2015.

Iniziamo subito a chiarire le eccezioni: gli immobili cosiddetti di lusso (accatastati come A1, A8 e A9) continuano a pagare sia la Tasi che l'Imu.

Veniamo ora alle pertinenze dell'abitazione principale, quindi box, cantine e soffitte: non si pagano Imu e Tasi ma solo per una "pertinenza" per tipo. Ad esempio chi ha un box e una cantina non versa nulla, ma se si tratta di due box uno dei due sarà soggetto sia a Tasi che Imu.

Una importante novità per il 2016 riguarda gli immobili concessi in uso gratuito tra genitori e figli (parenti in linea retta di primo grado) per i quali la base imponibile Tasi e Imu è ridotta del 50% .
Questa agevolazione stabilita a livello nazionale, supera le precedenti delibere dei Comuni: anche dove nel 2015 questi immobili erano assimilati all'abitazione principale nel 2016 si verseranno Tasi e Imu, ma a metà.
Attenzione però alle condizioni per godere della riduzione d'imposta: innanzitutto il comodato deve essere stato registrato presso l'Agenzia delle Entrate, chi concede l'abitazione oltre all'immobile dato in comodato deve risiedere nello stesso comune e può possedere al massimo un'altra abitazione che deve essere nello stesso comune, adibita ad abitazione principale e non di lusso. Quindi non si applicherà la riduzione se il comodante possiede 3 o più immobili (anche in percentuale), se i 2 immobili si trovano in comuni diversi, se si risiede in un comune diverso da quello dell'immobile e infine se l'abitazione data in comodato non è abitazione principale del comodante.
Il comodatario però non verserà più la Tasi per gli inquilini, se si tratta di abitazione principale.

Infine, chi possiede abitazioni date in locazione è ovviamente soggetto al pagamento di Imu e Tasi, ma se sono affittate a canone concordato è prevista una riduzione del 25% della base imponibile.

Veniamo ora agli inquilini, che continuano a non pagare l'IMU ma per la prima volta lo scorso anno sono stati interessati dall'imposta sui servizi indivisibili (Tasi): se si tratta di abitazione principale non pagheranno più la Tasi, come tutti i proprietari, altrimenti pagheranno una versione light, che va dal 10% al 30%.

Parliamo infine dei terreni: pagano Imu e Tasi le aree fabbricabili, i terreni agricoli e incolti pagheranno l'Imu ma non la Tasi, mentre non versano nulla i terreni ubicati in zone montane, quelli posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli.

May20

Valvole termostatiche e detrazioni

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Valvole termostatiche e detrazioni

Chi ha il riscaldamento centralizzato è stato o è ancora alle prese con l'installazione di valvole termostatiche e i contabilizzatori di calore su ciascun termosifone, da realizzarsi entro fine 2016 come previsto dalla Direttiva Europea 27 sul risparmio energetico del 2012.
La buona notizia è questa spesa si può detrarre, vediamo insieme quanto.
Con la circolare 18/E del 6 maggio, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che solo nel caso in cui insieme all'istallazione dei misuratori individuali di calore si sostituisca – integralmente o parzialmente – l'impianto di riscaldamento con impianto dotato di caldaia a condensazione o con pome di calore ad alta efficienza o ancora impianti geotermici a bassa entalpia la detrazione sarà del 65% (per un valore massimo della detrazione pari a 30.000 euro). In questo caso infatti l'intervento rientra tra quelli che possono beneficiare della detrazione per riqualificazione energetica dei fabbricati.
In ogni caso, senza ulteriori lavori sull'impianto di riscaldamento le spese sono comunque detraibili con una agevolazione del 50%, fino a un importo massimo di spesa di 96.000 euro.

May13

Detrazione spese universitarie, il Ministero fissa i limiti per le Università non statali

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Detrazione spese universitarie, il Ministero fissa i limiti per le Università non statali

E' stato emanato il Decreto Ministeriale (29/04/2016 n. 288 ) che stabilisce il limite massimo detraibile in dichiarazione dei redditi delle spese sostenute per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso le Università non statali nel corso del 2015.
Ricordiamo che mentre è possibile detrarre il 19% dell'intera spesa sostenuta nell'anno 2015 per la frequenza di università statali, per le università non statali la spesa massima detraibile è quella indicata dal Decreto.
La spesa massima è differenziata per tipologia di corso di laurea e per zona geografica (la regione in cui ha sede l'Università):
- per l'area disciplinare "Medica" gli importi sono di 3.700 euro al nord, 2.900 euro al centro e 1.800 euro per sud e isole;
- per l'area disciplinare "Sanitaria" gli importi sono di 2.600 euro al nord, 2.200 euro al centro e 1.600 euro per sud e isole;
- per l'area disciplinare "Scientifico - Tecnologica" gli importi sono di 3.500 euro al nord, 2.400 euro al centro e 1.600 euro per sud e isole;
- per l'area disciplinare "Umanistico-sociale" gli importi sono di 2.800 euro al nord, 2.300 euro al centro e 1.500 euro per sud e isole;
- per gli iscritti a corsi di dottorato, si specializzazione e master univerisitari di I e II livello gli importi sono di 3.700 euro al nord, 2.900 euro al centro e 1.800 euro per sud e isole;

Infine, per quanto riguarda le spese di frequenza di università non statali estere e i corsi di laurea in teologia, su specifico quesito dei Caf all'Agenzia delle Entrate, con la circolare 18/e del 6 maggio, ha chiarito
- per i corsi universitari frequentati all'estero si utilizzerà l'area disciplinare di riferimento e la zona geografica del domicilio fiscale del contribuente
- per i corsi di laurea in teologia presso le univeristà pontificie l'area disciplinare è quella "Umanistico-sociale" e la zona geografica è quella della regione in cui si svolge il corso (per lo Stato città del Vaticano sarà quindi il Lazio)
- per la frequenza delle università on line, gli importi sno equiparati a quelle previste per gli atenei non statali.
Segnaliamo che a questi limiti vanno sommate le tasse regionali per il diritto allo studio.

May09

Cessazione beneficio pensionati ENEL: dal 2016 arriva il rimborso una tantum

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Cessazione beneficio pensionati ENEL: dal 2016 arriva il rimborso una tantum

Fino al 31 dicembre 2015, Enel riconosceva a tutti i dipendenti Enel, in servizio e non (pensionati, ex dipendenti Enel e superstiti) un uno sconto sulla tariffa dell'energia elettrica in bolletta. Lo "sconto tariffario" è stato sostituito, dal 1 gennaio 2016, con un importo forfettario erogato "una tantum", di importo variabile (dai 1.800€ ai 6.000€) in base all'età del beneficiario, con la possibilità per l'ex lavoratore Enel o superstite di aderire entro fine 2016 facendone apposita richiesta.

La stessa Enel ha provveduto ad informare via lettera i beneficiari, in modo che possano sottoscrivere un apposito verbale di conciliazione entro il 31 dicembre 2016.
Ricordiamo chi sono gli interessati al Bonus Enel 2016:
- Tutti i pensionati dell'Enel (Ente Pubblico) e delle diverse Società del Gruppo Enel (a seguito della privatizzazione)
- I pensionati delle ex Società del Gruppo Enel andati pensione prima della cessione di dette Società
- Le vedove o i superstiti di ex dipendenti Enel che fruiscono della la tariffa scontata.

Sono invece esclusi i pensionati, ed i loro superstiti, andati in pensione successivamente all'accordo di trasformazione dell'agevolazione tariffaria per i lavoratori dipendenti.

Vi segnaliamo i documenti da portare per la compilazione:
- Copia bolletta relativa alla fornitura di energia elettrica;
- Copia documento di riconoscimento e codice fiscale;
- Codice IBAN.

Per maggiori informazioni potete rivolgervi agli operatori del Caf, della Federazione dei Pensionati e della Federazione dei lavoratori delle aziende elettriche (Flaei) che potranno per assistervi gratuitamente nella presentazione della domanda.

Apr29

Esenzione canone rai: Prorogata la scadenza, dichiarazione entro il 16 maggio

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Esenzione canone rai: Prorogata la scadenza, dichiarazione entro il 16 maggio

Sia per chi la presenta on line sia per chi preferisce inviare la classica raccomandata e anche per chi preferisce rivolgersi alla sua sede Caf Cisl di fiducia, è il 16 maggio la nuova scadenza per trasemettere all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione di non detenzione di apparecchi televisivi.

Con un provvedimento del 21 aprile, l'Agenzia delle Entrate modifica quindi le prime indicazioni per l'esenzione 2016 e lascia più tempo ai contribuenti per l'invio.
Il provvedimento recepisce inoltre i chierimenti forniti dal Ministero delle Sviluppo Economico su cosa deve intendere per "apparecchio televisivo": un apparecchio in grado di ricevere, decodificare e visualizzare il segnale digitale terrestre o satellitare, direttamente o tramite decoder o sintonizzatore esterno, specificando altresì che non sono da ricomprendere in tale categoria computer, smartphone, tablet ed ogni altro dispositivo se privi del sintonizzatore per il segnale digitale terrestre o satellitare.
Ricordiamo infine che gli apparecchi radiofonici collocati in abitazioni private sono esonerati dal pagamento del Canone Rai.

Apr11

Condomini minimi senza codice fiscale: sui bonus l'Agenzia delle Entrate ci ripensa!

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Condomini minimi senza codice fiscale: sui bonus l'Agenzia delle Entrate ci ripensa!

Rivolgiti al Caf Cisl per recuperare la detrazione con la dichiarazione di quest'anno.

Con la recente Circolare 2 marzo 2016, n. 3, l'Agenzia delle Entrate ha rivisto la propria posizione in merito alla possibilità di detrarre gli interventi di recupero edilizio e risparmio energico dei condomini minimi (con meno di 8 condòmini) senza amministratore e sprovvisti di codice fiscale.
Molti contribuenti negli anni passati si sono visti negare l'agevolazione ma con questa Circolare l'Agenzia ammette la detraibilità degli interventi su parti comuni anche se le spese sono state pagate da uno dei condòmini e non dal condominio.
Le sedi Caf Cisl sono a tua disposizione per fornirti tutte le informazioni sulla detrazione e assisterti nella presentazione della dichiarazione dei redditi!

Apr07

Esenzione Canone RAI: rivolgiti al Caf Cisl entro il 10 maggio per la dichiarazione!

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Esenzione Canone RAI: rivolgiti al Caf Cisl entro il 10 maggio per la dichiarazione!

Dal 2016 il canone Rai non si paga più con il solito bollettino postale, ma verrà addebitato direttamente nella bolletta dell'utenza elettrica. Altra novità, si paga meno e si paga a rate: l'importo dovuto scende dai 113,50 euro a 100 euro, che verranno versati in 10 rate da 10 euro l'una. Quest'anno però, la prima rata slitta a luglio e recupererà anche i mesi precedenti. Mancava però ancora l'ultima informazione fondamentale per i contribuenti che hanno diritto all'esonero dal pagamento: come comunicare il diritto a non vedersi addebitato automaticamente il canone?
Con un apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate (24/03/2016 prot. N. 45059) sono state fornite le indicazioni operative e approvato il modello che deve essere utilizzato esclusivamente dai contribuenti titolari di utenza di fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale (gli intestatari del contratto e delle bollette elettriche).
La dichiarazione sostitutiva si può presentare mediante una specifica applicazione web disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, inviando il modello compilato e la fotocopia di un documento di identità del dichiarante ( indirizzata a Agenzia delle entrate - Ufficio Torino 1 - Sportello abbonamenti TV Casella postale 22 - 10121 – Torino), o semplicemente rivolgendosi al Caf Cisl.
Fondamentale la scadenza, in particolare per questo primo anno: in via transitoria per l'anno 2016, la dichiarazione sostitutiva presentata a mezzo del servizio postale entro il 30 aprile 2016 e in via telematica entro il 10 maggio 2016, ha effetto per l'intero canone dovuto per l'anno 2016.
Se invece si ritarda e si presenta la dichiarazione con raccomandata dal 01 maggio 2016 ed entro il 30 giugno 2016 e in via telematica dall'11 maggio 2016 al 30 giugno 2016, ha effetto per il canone dovuto per il secondo semestre solare del 2016 (quindi si dovrà pagare metà canone Rai per i mesi da gennaio a giungo, per un costo di 50 euro).
Infine, la dichiarazione presentata dal 01 luglio 2016 ed entro il 31 gennaio 2017 ha effetto per l'intero canone dovuto per l'anno 2017. Ricordiamo infatti che la dichiarazione non è una tantum ma va presentata ogni anno.
Ricordiamo infine le tipologie di esenzione indicate nel modello:
- non detenzione di un apparecchio TV, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica, in alcuna delle abitazioni in cui il dichiarante è titolare di utenza elettrica;
- non detenzione di un ulteriore apparecchio televisivo oltre a quello per il quale è stata precedentemente presentata una denunzia di cessazione dell'abbonamento per suggellamento, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica, in alcuna delle abitazioni in cui il dichiarante è titolare di utenza elettrica;
- il canone non deve essere addebitato in alcuna delle utenze elettriche intestate al dichiarante in quanto il canone è dovuto in relazione all'utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica;
- del venir meno dei presupposti di una dichiarazione sostitutiva precedentemente presentata. Tale dichiarazione deve essere tempestivamente effettuata qualora vengano meno i presupposti di una dichiarazione sostitutiva precedentemente resa, ad esempio nel caso di successivo acquisto di un apparecchio televisivo.

Rimane invariata la richiesta di esenzione per i contribuenti ultrasettantacinquenni con reddito inferiore a 6.713 euro. Dalle FAQ presenti sul sito della RAI sembra che tale limite venga portato a 8.000 ma manca ancora l'apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, che confermi l'innalzamento del reddito per godere dell'esenzione.

 

Mar24

730 2016, cosa c'è di nuovo?

Categoria: Notizie - CAF

730 2016, cosa c'è di nuovo?

730 2016, tra novità e proroghe tutto quello che c'è da sapere sulla dichiarazione di quest'anno

Redditi:
Conferma per il bonus Irpef, i famosi 80 euro, che è stato e reso strutturale. Per l'anno 2015 l'importo del credito è di 960 euro per i possessori di reddito complessivo non superiore a 24.000 euro; in caso di superamento del predetto limite, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 26.000 euro.
Ricordiamo che Colf, badanti e assistenti familiari che nel 2015 hanno avuto un reddito imponibile complessivo compreso tra 8.000 e 26.000 euro, hanno diritto a ricevere il bonus di 80 euro mensili. Come? Esclusivamente presentando il modello 730, ma attenzione, questi soggetti devono obbligatoriamente presentarlo tramite Caf: sono infatti esclusi dalla presentazione del modello 730 precompilato.

Invece, per il 2015 non è riconosciuta la tassazione agevolata per "Somme per incremento della produttività".

Detrazioni
Spese scolastiche e universitarie
La legge 13 luglio 2015 n. 107, cosiddetta "La buona scuola", ha introdotto una detrazione per le spese per la frequenza delle scuole di ogni ordine e grado, dalle scuole per l'infanzia alle superiori, sia pubbliche che paritarie private. La nuova detrazione IRPEF è pari al 19% e si applica su una spesa annua non superiore ai 400,00 euro per alunno o studente. Il risparmio massimo è quindi di 76,00 euro (19% di 400,00).
Per l'Università, è' riconosciuta una detrazione del 19 % delle spese per la frequenza di corsi presso università statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con un apposito decreto del Ministero dell'istruzione.

Novità anche sulla detrazione per le spese funebri: non è più richiesta la relazione di parentela con la persona per la quale si sono sostenute le spese del funerale. Ricordiamo che la detrazione è pari al 19% per un importo massimo di 1.550 euro.

Risparmio con il 730 anche per chi nel 2015 ha sostenuto un arbitrato: per il compenso corrisposto all'avvocato potrà godere di un credito d'imposta per un massimo di 250 euro.

Anche quest'anno, chi vive in un appartamento di Edilizia Residenziale Pubblica e ha un reddito inferiore a 30.987,41 euro può avere un bonus presentando il modello 730. Per usufruire dell'agevolazione che verrà riconosciuta direttamente in busta paga o pensione a luglio/agosto 2016 si dovrà presentare al Caf l'attestazione dell'Ente proprietario dell'alloggio che specifichi che l'immobile possiede i requisiti previsti dal decreto del 22 aprile 2008.

Mar24

Red, tempo fino a fine marzo per presentare quello del 2015.

Categoria: Notizie - CAF

Red, tempo fino a fine marzo per presentare quello del 2015.

 

Basta rivolgersi al Caf Cisl per assistenza gratuita per la compilazione e trasmissione del modello all'INPS.

 

Red, tempo fino a fine marzo per presentare quello del 2015.

Si conclude il 31 marzo la campagna RED 2015 relativa ai redditi 2014, entro quella data, i pensionati che devono presentare il modello sui redditi relativi al 2014 possono rivolgersi al Caf Cisl per ricevere assistenza gratuitamente.

Attenzione, i pensionati che non invieranno il modello, rischiano la sospensione dell'erogazione delle prestazioni come assegno familiari, d'invalidità, integrazioni al minimo ecc). Lo annuncia l'Inps nella circolare 125/2015. La stessa circolare precisa inoltre che non è più l'Istituto a inviare la richiesta al pensionato per la presentazione del modello, ma è lo stesso pensionato a doversi attivare per la presentazione.
Ricordiamo quindi chi è tenuto a presentare il RED: innanzitutto chi non ha presentato la dichiarazione dei redditi deve inviare il RED, ma per alcune tipologie di reddito va fatto il RED anche se si presenta la dichiarazione. Si tratta di redditi da lavoro autonomo anche occasionale, collaborazioni coordinate e continuative, indennità di funzione e gettoni di presenza e pensioni e rendite estere.

Insomma, già capire se si deve presentare il modello o no, ora che non arriva più l'esplicita richiesta dell'Inps, non è poi così semplice. Per essere sicuri di fare tutto bene, la cosa migliore è rivolgersi al Caf Cisl e potremo darvi tutte le risposte gratuitamente.

 

Gen21

CAF: Legge di Stabilità: le novità fiscali del 2016 in sintesi!

Categoria: Notizie - CAF

CAF: Legge di Stabilità: le novità fiscali del 2016 in sintesi!

La legge di Stabilità 2016 contiene numerose novità fiscali di sicuro interesse per le famiglie, i lavoratori dipendenti e i pensionati. Prima di ricordarle, va sicuramente sottolineato che un primo significativo intervento, presente nella legge appena approvata, consiste nella eliminazione delle cosiddette clausole di salvaguardia che dovevano scattare dal 2016 con l'aumento dell'IVA, delle Accise e con la riduzione delle agevolazioni fiscali. In assenza di tale provvedimento, infatti, anche le novità che andiamo ad esaminare avrebbero perso parte del loro peso e della loro efficacia.

IMU E TASI
Indubbiamente, uno dei punti più rilevanti e maggiormente discussi in questi ultimi mesi, riguarda la revisione della normativa relativa all'IMU e alla TASI.
Infatti, dal 2016, non si pagherà più la TASI sugli immobili adibiti ad abitazione principale dal possessore o dall'utilizzatore (inquilino) fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (immobili di lusso).
Altra novità riguarda gli immobili dati in comodato d'uso ai parenti in linea retta (figli o genitori) a patto che non rientrino fra quelli definiti di lusso, li utilizzino come abitazione principale e che il contratto di comodato sia registrato; in tale caso la base imponibile di IMU e TASI viene ridotta del 50%.
Il beneficio si applica, in generale, qualora il comodante possieda un solo immobile in Italia, risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; l'agevolazione, tuttavia, spetta anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale.
Una riduzione del 25% di IMU e TASI è prevista, poi, in presenza di immobili ad uso abitativo affittati a canone concordato.
Infine, è stata introdotta l'esenzione per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione.

BONUS CASA
Venendo poi ad esaminare le agevolazioni fiscali, si osserva la proroga fino al 31 dicembre 2016 delle detrazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (50%), per il risparmio energetico e per le misure antisismiche (65%).
Ulteriore proroga è fissata anche per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici in presenza di spese di ristrutturazione e nel limite di 10.000 euro di spesa.
Inoltre, per il 2016, la legge di stabilità introduce una nuova detrazione ai fini IRPEF destinata alle giovani coppie per le spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili (sono esclusi i grandi elettrodomestici) adibiti ad arredo dell'abitazione principale per un ammontare complessivo di spesa non superiore ad 16.000 euro. Tale detrazione viene concessa alle giovani coppie che acquistano l'abitazione principale, hanno costituito il proprio nucleo familiare da almeno 3 anni e in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni di età. La detrazione spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute nell'anno 2016 da ripartire in 10 quote annuali di pari importo, ma non è cumulabile con quella appena ricordata.

ACQUISTO ABITAZIONE PRINCIPALE
Ulteriore novità è rappresentata dalla introduzione di una detrazione dall'imposta lorda, del 50 per cento (da ripartire in 10 quote costanti) dell'importo corrisposto per il pagamento dell'IVA in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2016, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse.

Infine viene introdotta una nuova agevolazione in favore dei giovani (di età inferiore a 35 anni e con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro) per l'acquisto, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020, dell'abitazione principale mediante lo strumento della locazione finanziaria (leasing).
L'agevolazione consiste nel riconoscimento di una detrazione del 19% per le spese relative ai canoni e i relativi oneri accessori, derivanti da contratti di locazione finanziaria su unità immobiliare, anche da costruire, da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna e per un importo non superiore a 8.000 euro nonché di una detrazione sempre pari al 19% del costo di acquisto a fronte dell'esercizio dell'opzione finale, per un importo non superiore a 20.000 euro.
La medesima agevolazione è prevista nella misura del 50%, anche nei confronti di soggetti di età superiore a 35 anni, privi di abitazione principale, con reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all'atto della stipula del contratto.

PREMIO DI PRODUTTIVITA'
Passando ad esaminare le novità che interessano i lavoratori dipendenti, si evidenzia che la legge di stabilità reintroduce, a decorrere dal 2016, la detassazione delle somme erogate in relazione ad incrementi di produttività, prevedendo l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali con aliquota del 10%, per i lavoratori del settore privato che hanno percepito un reddito di lavoro dipendente non superiore a 50.000 euro nell'anno precedente.
Il limite massimo di somma agevolabile è pari a 2.000 euro aumentato fino ad un importo non superiore a 2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro.

DETRAZIONE PER PENSIONATI
Per i pensionati si nota un lieve aumento delle detrazioni riferite al reddito da pensione che, a decorrere dal 2016, per i soggetti di età inferiore a 75 anni, passano da 1.725 euro a 1.783 se il reddito complessivo non supera 7.750 euro e per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni, da1.783 euro a 1.880 euro se il reddito complessivo non supera 8.000 euro.

CARTA FAMIGLIA
la Carta della famiglia è rivolta alle famiglie costituite da cittadini italiani o stranieri regolarmente residenti in Italia con almeno tre figli di età fino a 26 anni che ne fanno richiesta.
La carta, emessa dai Comuni, viene erogata in base all'ISEE e consente l'accesso a sconti o tariffe agevolate per l'acquisto di beni e servizi pubblici e privati quali biglietti famiglia ed abbonamenti famiglia per servizi di trasporto, culturali, sportivi, ludici, turistici ed altro.

ABBONAMENTO RAI
La disposizione prevede per l'anno 2016 la riduzione del canone RAI da 113,50 a 100 euro rispetto all'importo dovuto per l'anno 2015.
Per i titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica, il pagamento del canone avviene previo addebito del medesimo sulle relative fatture emesse dalle aziende di distribuzione di energia elettrica.
Tale addebito avviene in forma rateizzata: sono previste dieci rate mensili, scadenti nei primi 10 mesi dell'anno.

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