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May18

Green pass e lavoro domestico, le indicazioni per le famiglie

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Green pass e lavoro domestico, le indicazioni per le famiglie

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al nuovo decreto legge per l'estensione del Green pass a tutti i luoghi di lavoro, che avrà validità dal prossimo 15 ottobre al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato d'emergenza

Quanto previsto dalle nuove norme investe tutto il mondo lavorativo, incluso coloro che prestano la propria attività in qualità di assistenti familiari (colf, badanti, baby sitter…).

Queste le indicazioni in merito agli adempimenti in capo al datore di lavoro:

I controlli da eseguire

I datori di lavoro  sono tenuti a verificare il rispetto degli obblighi di green pass per l’ingresso al lavoro. Per le categorie degli assistenti familiari il controllo del possesso e sua validità del green pass deve essere eseguito dal datore di lavoro, da familiare o convivente o da chiunque abbia il diritto di far accedere l’assistente familiare nella dimora che corrisponde anche a luogo di lavoro. Ove non proceda direttamente al controllo il datore di lavoro, è necessario che lo stesso predisponga apposito documento di nomina di incaricato. Tale controllo deve essere eseguito ad ogni accesso al luogo di lavoro l’assistente familiare si appresti ad iniziare la prestazione lavorativa (il green pass può essere revocato).

Come eseguire i controlli:

La modalità di controllo del possesso e validità del green pass viene eseguita mediante l’apposita app messa a disposizione dal Governo (VerificaC19), l’assistente familiare dovrà esibire il certificato nel formato digitale Qrcode (preferibile) o cartaceo. Eventuali altre tipologie di certificazione attestanti la vaccinazione non hanno alcuna validità (vaccinazioni non riconosciute dagli enti preposti), pertanto l'unica certificazione valida è riferibile al green pass rilasciato dal Ministero della Salute.

Cosa non fare in sede di controllo: Il datore di lavoro non deve entrare in possesso né richiedere copia del green pass né richiedere la relativa data di scadenza ma esclusivamente procedere al controllo della sua validità.

Esenzione dal green pass: L’obbligo di green pass, non si applicherà “ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute” (Circolare n.0035309 del 04/08/2021 Ministero della Salute).

Mancata esibizione o validità del green pass

Nel caso in cui l’assistente familiare esibisca un certificato non valido o non ne fosse in possesso, non potrà eseguire la prestazione lavorativa, stesso dicasi nel caso non fosse eseguita la verifica e in fase di controllo da parte degli enti preposti scaturisca tale mancanza o invalidità, in tal caso vengono applicate sanzioni sia al datore che all’assistente familiare.

Sono previste dal decreto due tipologie di sanzioni distinte:

  • il lavoratore che entra nel luogo di lavoro non mostrando il certificato verde o omettendo i controlli è punito con sanzione da 600 a 1500 euro;
  • il datore di lavoro che non controlla i pass dei dipendenti è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a 1.000 euro.

Riflessi sul rapporto di lavoro in caso di mancanza green pass: Nel caso in cui il green pass risulti non valido o non esibito per mancanza di possesso, l’assistente familiare non potrà esercitare la propria prestazione fino al momento in cui non procederà a sanare la propria posizione entro il 31 dicembre 2021. L’assistente familiare lavoratore sarà assente ingiustificato già dal primo giorno e dopo il quinto giorno di mancata presentazione della certificazione, il datore di lavoro potrà sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabile una sola volta e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.

Verrà fatto salvo il diritto alla sola conservazione del posto di lavoro, ma non verrà corrisposta retribuzione né oneri riflessi e contribuzione. Nel caso in cui l’assistente familiare regolarizzasse la propria posizione, venendo pertanto in possesso di green pass valido, potrà rientrare in servizio immediatamente. Nel ricordarle che il controllo del green pass deve essere eseguito ogni qualvolta abbia luogo la prestazione, tuttavia nel caso in cui durante il periodo di sospensione sia presente assistente familiare in sostituzione, la ripresa del servizio potrà avvenire solamente al termine della prestazione del sostituendo (massimo 10 giorni).

Le infografiche del Ministero

Sito web con tutte le informazioni relative al Green Pass: https://www.dgc.gov.it

May06

Sospensione dei versamenti tributari per le imprese e professionisti titolari di partita IVA

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Sospensione dei versamenti tributari per le imprese e professionisti titolari di partita IVA

Sospensione dei versamenti tributari per le imprese e professionisti titolari di partita IVA

Il “Decreto Liquidità” ha introdotto la sospensione dei versamenti da autoliquidazione in scadenza  nei mesi di aprile e maggio a  favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arti o professioni con domicilio fiscale, sede legale o operatività in Italia, relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale IRPEF, all’IVA, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL.

I versamenti sospesi saranno effettuati senza sanzioni ed interessi in unica soluzione entro il 30.6.2020 o  in forma rateizzata fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal 30.6.2020.

Quali sono i requisiti per accedere?

Per accedere alla sospensione è necessario:

  • aver percepito ricavi o compensi 2019 non superiori a 50 milioni di euro ed aver subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33%, valutando in modo indipendente il fatturato, nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019;

ovvero

  • aver percepito ricavi o compensi 2019 superiori a 50 milioni di euro ed aver subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50%, valutando in modo indipendente il fatturato, nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019 .

La  verifica della contrazione del fatturato, riguarda anche i contribuenti che liquidano l’IVA con periodicità trimestrale.

Possono accedere a prescindere  dai ricavi o compensi percepiti e dalla verifica della riduzione del fatturato o dei  corrispettivi dei mesi di marzo e aprile 2020

  • gli esercenti attività d’impresa e lavoro autonomo, con domicilio fiscale, sede legale o operativa in Italia, che hanno iniziato la predetta attività dall’1.4.2019 relativamente alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale IRPEF, all’IVA, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL.
  • gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo Settore e gli enti religiosi, civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa, anche con attività commerciale non prevalente.

La sospensione si applica limitatamente alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato e alle trattenute delle addizionali regionali e comunali, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

Per assistenza contatta i nostri operatori del servizio SAPI dedicato a lavoratori autonomi e Partite IVA

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https://www.youtube.com/watch?v=1fvGdir17MI&feature=youtu.be

 

May06

Sospensione dei versamenti tributari per le imprese e professionisti titolari di partita IVA - seconda parte

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Sospensione dei versamenti tributari per le imprese e professionisti titolari di partita IVA - seconda parte

Per le imprese e professionisti residenti nei territori  più colpite dall’epidemia ci sono ulteriori agevolazioni?

Il Decreto Liquidità ha previsto il beneficio della sospensione - per i soggetti esercenti attività d’impresa e lavoro autonomo con domicilio fiscale, sede legale o operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza -  riguardante i versamenti IVA in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020, per i quali  sarà sufficiente aver subito una riduzione del fatturato o dei  corrispettivi di almeno il 33%  nel mese di marzo e nel mese di aprile 2020 rispetto agli stessi mesi nell’anno precedente, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti nell’anno precedente.

I versamenti sospesi saranno effettuati senza sanzioni ed interessi in unica soluzione entro il 30.6.2020 ovvero in forma rateizzata fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 30.6.2020

Per le imprese  che operano nei settori maggiormente interessati dall’emergenza Covid 19 quali agevolazioni?

Per le imprese turistico – ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator e  le attività di  ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub, etc. (l’elenco completo è contenuto nell’art. 61, comma 2, D.L n. 18/2020, lett. a-r), Se si riscontra una riduzione di fatturato o dei  corrispettivi dei mesi di mesi di marzo e aprile 2020 rispetto ai corrispondenti mesi del 2019 almeno pari al 33%, se con ricavi o compensi inferiori a 50 milioni di euro oppure del 50% se superiori a € 50 milioni di euro, si potrà fruire della nuova sospensione prevista dal Decreto Liquidità riguardante il versamento delle ritenute d’acconto di lavoro dipendente e assimilato, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. La sospensione opera anche con riferimento all’IVA in scadenza il 16.4 e il 18.5.2020, sarà versata senza sanzioni ed interessi in unica soluzione entro il 30.6.2020 ovvero in forma rateizzata fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 30.6.2020.

Qualora non si rientri nei suddetti requisiti, rimane confermata la “sospensione” generalizzata, cioè senza limiti “dimensionali» e verifiche di riduzioni di fatturato,  prevede la non effettuazione dal 2 marzo e fino al 30 aprile 2020 dei versamenti delle ritenute d’acconto, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

Sono sospesi anche i termini dei versamenti relativi all’Iva in scadenza nel mese di marzo 2020. I versmenti sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il prossimo 1.6.o in forma  rateizzata in un massimo di cinque rate mensili di pari importo.

 

Per assistenza contatta i nostri operatori del servizio SAPI dedicato a lavoratori autonomi e Partite IVA

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https://www.youtube.com/watch?v=nEQnUwEERG4&feature=emb_title

 

Apr27

Nuove disposizioni per la Cassa Integrazione in Deroga

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Nuove disposizioni per la Cassa Integrazione in Deroga

L' art.22 del Devreto "Cura Italia" del 17 marzo 2020 riconosce, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro.

TUTTE LE IMPRESE POSSO RICHIEDERE LA CIGD?

L'ammortizzatore della CIG in deroga interessa i datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni ovvero CIGO, Fondi Bilaterali di Solidarietà e FIS. Sono esclusi i datori di lavoro domestico.

FINO A QUANDO È POSSIBILE ACCEDERE ALLA CIGD?

Le aziende possono accedere alla CIGD dal 23 febbraio 2020 a fine Agosto 2020.

QUANTO DURA LA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA?

Il trattamento di cassa integrazione verrà corrisposto ai lavoratori per un periodo massimo di 9 settimane.

COME SI RICHIEDE LA CIG IN DEROGA?

La Cassa integrazione in Deroga è demandata alla sottoscrizione dell’accordo quadro con le Regioni e le OOSS, al decreto del Ministero del Lavoro di concerto con il MEF con cui vengono ripartite le risorse tra le Regioni, e la circolare INPS con le disposizioni applicative. Dopo che ciò è avvenuto si potrà inoltrare la richiesta.

QUALI SONO LE DEROGHE PREVISTE DAL DL 18/2020?

L’accordo può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro che occupano più di cinque dipendenti.

L’accordo non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti.

A CHI BISOGNA INVIARE LA RICHIESTA?

Le domande sono presentate alla Regione e alle province autonome, che le istruiscono secondo l’ordine cronologico di presentazione. Le Regioni e le province autonome inviano, in modalità telematica ed entro48 (quarantotto) ore dall’adozione, la lista dei beneficiari e il decreto di concessione all’ INPS, che le istruisce in ordine cronologico.

LA CIG IN DEROGA VIENE PAGATA DIRETTAMENTE DALL’ INPS?

L’ INPS provvederà al pagamento diretto della CIGD.

E' ammesso il riconoscimento della contribuzione figurativa e degli oneri accessori pari  all'80 % della propria retribuzione lorda seguendo i massimali delle tabelle INPS

Come sono conteggiate le FERIE  i Permessi la 13ESIMA E la 14ESIMA?

A zero ore: non maturano.

Riduzione oraria: maturano per la quota parte lavorata.

ANF - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE

Si,sempre

MALATTIA

Per la sospensione del lavoro a zero ore,con una malattia insorta durante questo periodo,il lavoratore continua ad usufruire dell’integrazione e non deve comunicare lo stato di malattia.

Se precedente l’inizio della sospensione e tutto il personale in forza all’ufficio o al reparto sospende l’attività,anche il lavoratore inmalattia entra in ammortizzatore dalla data di inizio dello stesso.

Nella sospensione a orario ridotto prevale l’indennità di malattia.

MATERNITÀ

Le lavoratrici già in ammortizzatore sono ammesse a godere dell’indennità giornaliera di maternità a condizione che tra la data di inizio (per es.dellaCigs)e quella di inizio presunto della maternità non siano trascorsi più di 60gg.

La lavoratrice già in maternità ovviamente prosegue con l’indennità.

TFR

Il TFR matura anche durante il trattamento in ammortizzatore.

GUARDA IL VIDEO:

https://www.youtube.com/watch?v=fj7J6Bql7vY&feature=emb_title

Apr22

L'emergenza COVID-19 sospende fino al 1 giugno le comunicazioni di variazione per RDC e REI

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L'emergenza COVID-19 sospende fino al 1 giugno le comunicazioni di variazione per RDC e REI

L'emergenza coronavirus sospende dal 23 febbraio al 1 giugno le comunicazioni che i beneficiari di Reddito e Pensione di cittadinanza e REI devono presentare quando avviene una variazione.

Per i beneficiari il cui evento da comunicare all’INPS è iniziato dal 23 febbraio al 1 giugno ovvero nel periodo di “sospensione”, il termine inizierà a decorrere al termine della sospensione (1 giugno). Qualora la variazione fosse intervenuta prima del 23 febbraio 2020, la scadenza è sospesa e riprenderà a decorrere dal 1° giugno 2020, salvo eventuali proroghe.

Ricordiamo che le variazioni da comunicare riguardano:

  • nucleo familiare: la comunicazione va fatta entro due mesi dalla variazione, con la presentazione della nuova DSU aggiornata. Se la variazione del nucleo non dipende da una nascita o un decesso, occorre anche elaborare nuova domanda RdC.
  • attività lavorativa: quando un componente del nucleo familiare beneficiario trova un lavoro, se si tratta di lavoro subordinato la comunicazione va fatta entro 30 giorni, per il lavoro autonomo il termine per la comunicazione dei redditi è fissato al quindicesimo giorno successivo alla conclusione del predetto trimestre solare. Per il primo trimestre 2020 la scadenza del 15 aprile slitta al 15 giugno, fatte salve eventuali proroghe.
  • dimissione volontarie (non per giusta causa): la comunicazione va fatta entro 30 giorni.
  • variazioni patrimoniali: le variazioni relative al patrimonio immobiliare (ad esempio, acquisto di una seconda casa) e ai beni durevoli (ad esempio, acquisto di autoveicoli e motoveicoli) devono essere comunicate entro 15 giorni.
  • stato detentivo o ricovero a totale carico dello stato: la comunicazione va fatta entro 30 giorni dall’evento, anche nel caso di cessazione dello stato detentivo o di ricovero in struttura.

Se siete beneficiari di Reddito o Pensione di Cittadinanza, avete quindi più tempo per rivolgervi alla vostra sede Caf CISL di fiducia per assistenza gratuita nella presentazione dei modelli  RDC-Com.

 
 
 
 
Apr21

Estensione Permessi L. 104 per emergenza Covid-19

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Estensione Permessi L. 104 per emergenza Covid-19

Estensione Permessi L. 104 per emergenza Covid-19

Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della Legge 104/92 è incrementato di ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020. Gli ulteriori 12 giorni, si vanno ad aggiungere ai normali 3 giorni al mese, portando quindi il numero totale di permessi fruibili a 18 giornate da godere nei 2 mesi.

Chi sono i soggetti interessati?

  • La lavoratrice madre o in alternativa il lavoratore padre anche adottivo di minore di età superiore a 3 anni con handicap in situazione di gravità
  • Colui che assiste parente o affine entro il terzo grado, convivente, con handicap in situazione di gravità

Al personale sanitario i permessi saranno riconosciuti compatibilmente con le esigenze relative all'emergenza Covid-19

Come si presenta la domanda?

  • Chi ha già un provvedimento di autorizzazione ai permessi, valida per marzo e aprile, non deve presentare una nuova domanda e può direttamente chiedere i giorni aggiuntivi
  • Chi non ha presentato la domanda di autorizzazione per usare i permessi o ne ha una non più valida, deve presentare domanda secondo l’iter “tradizionale”
  • I lavoratori dipendenti agricoli e quelli dello spettacolo a tempo determinato, per i quali è previsto il pagamento diretto dell’indennità da parte dell’Inps, devono presentare una nuova domanda -secondo le consuete modalità – solo se non è già stata presentata una richiesta per i mesi per cui è previsto l’incremento dei giorni da utilizzare
  • I dipendenti pubblici devono fare richiesta dei permessi 104 aggiuntivi alla propria amministrazione.

Per assistenza potete contattare il Patronato Inas al numero verde gratuito 800249307


 

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https://www.youtube.com/watch?v=yRXDjARl5Tc

 
 
 
 
 
Apr20

Indennità 600 euro collaboratori di federazioni sportive nazionali, enti di promozione, società e associazioni sportive dilettantistiche

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Indennità 600 euro collaboratori di federazioni sportive nazionali, enti di promozione, società e associazioni sportive dilettantistiche

Tra i beneficiari dell’indennità di 600 euro sono contemplati anche i titolari di rapporti di collaborazione (atleti, tecnici, addetti amministrativi-gestionali etc.), che lavorano presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, già in essere alla data del 23.2.2020

Il Decreto Ministeriale prevede espressamente, per il mese di marzo 2020, una priorità per i richiedenti che, nell’anno 2019, hanno percepito compensi per le collaborazioni non superiori a 10.000 euro. Le ulteriori richieste saranno evase fino al raggiungimento dei 50 milioni di euro stanziati per il mese di marzo 2020.

L’indennità è erogata dalla società Sport e Salute SPA direttamente sul conto corrente indicato dal richiedente in fase di presentazione della domanda.

Per avere diritto all’indennità le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche presso cui si presta l’attività devono essere iscritte nel Registro tenuto dal CONI. Si precisa che tale iscrizione deve sussistere alla data del 17 marzo 2020.

Nel caso di rapporto di collaborazione con un Organismo Sportivo, deve essere riconosciuto ai fini sportivi dal CONI.

Non possono richiedere tali indennità i titolari di Partita Iva, le persone iscritte alla Gestione Separata dell’INPS, i pensionati, coloro che hanno percepito il Reddito di Cittadinanza e tutti coloro che hanno redditi da lavoro autonomo , redditi di lavoro dipendente e assimilati. Inoltre non devono essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. L’indennità non è cumulabile con altre prestazioni e indennità previste dal Decreto Legge Cura Italia.

Come si presenta la domanda?

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente dal collaboratore sportivo entro il 30 aprile, attraverso la piattaforma informatica attivata sul sito di Sport e Salute  www.sportesalute.eu .

Qual è la procedura?

la procedura prevede tre fasi:

1. Nella prima fase  è necessario inviare un SMS con il proprio Codice Fiscale al numero 339 99 40 875. Dopo aver inviato l’SMS, si riceverà un codice di prenotazione e l’indicazione del giorno e della fascia oraria in cui sarà possibile compilare la domanda sulla piattaforma;

2. Nella seconda fase si procede con l’accreditamento: quindiè necessario disporre di un proprio indirizzo mail, del proprio Codice Fiscale e del codice di prenotazione ricevuto a seguito dell’invio dell’SMS;

3. Nella fase successiva all’accreditamento, sarà possibile accedere alla piattaforma, compilare la domanda, allegare i documenti e procedere con l’invio.

 Quali sono i documenti da allegare all’istanza?

  • fotocopia fronte/retro del documento di identità inserito nella domanda;
  • copia del contratto di collaborazione o della lettera di incarico;
  • solo in assenza della copia del contratto di collaborazione o della lettera di incarico, è possibile presentare la copia della quietanza relativa l’avvenuto pagamento del compenso del mese di febbraio 2020
 

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https://www.youtube.com/watch?v=qrOT1EBDw44&feature=emb_title

 
 
 
 
 
Apr17

Indennità di 600 euro per i lavoratori dello sport

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Indennità di 600 euro per i lavoratori dello sport

Chi sono i soggettiche possono richiedere l'indennità di 600 euro per il mese di marzo?

I liberi professionisti sportivi titolari di partita iva alla data del 23 febbraio e i collaboratori coordinati e continuativi sportivi e amministrativi iscritti alla gestione separata INPS, alla data del 23 febbraio non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare, invece è compatibile e cumulabile con l’indennità di disoccupazione DIS-COLL. Il decreto cura italia ha stabilito l'importo complessivo di spesa pari a 203,4 milioni di €

I lavoratori del settore sportivo iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo (Ex ENPALS), con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione.

Non hanno diritto all'indennità i lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente al 17 marzo 2020.

Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare. Prevista invece la possibilità di contemporanea fruizione della Naspi.

Il decreto cura italia ha stabilito l'importo complessivo di spesa pari a 48,6milioni di €

Come fare la domanda ?

I lavoratori interessati dovranno presentare la domanda in via telematica all’INPS utilizzando i consueti canali on line ed anche attraverso la modalità semplificata che richiede l’inserimento della sola prima parte del Pin ricevuto via sms, mail o attraverso il contact center.

Ovviamente per compilare la domanda potete contattare il patronato INAS attraverso il sito www.inas.it o al numero verde 800249307

 
 

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https://www.youtube.com/watch?v=kimoUeNtKGM&feature=emb_title

 
 
 
 
 
Apr08

Premio di 100 euro in busta paga per chi a marzo ha lavorato in sede

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Premio di 100 euro in busta paga per chi a marzo ha lavorato in sede

Il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020, "Cura Italia" ha previsto un premio di 100 euro per i lavoratori dipendenti con un reddito complessivo fino a 40.000 euro, che nel mese di marzo hanno lavorato nella propria sede di lavoro.

Il premio sarà esentasse e frazionato in base ai giorni di lavoro. Non c'è bisogno di fare richieste, il bonus arriverà direttamente in busta paga ad aprile o, al massimo, entro il termine di conguaglio di fine anno.

 
 
 
 
 
 
Apr08

Indennità di 600 euro. Chi può richiederla e come all'INPS

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Indennità di 600 euro. Chi può richiederla e come all'INPS

L'indennità prevista dal Decreto Cura Italia per il mese di marzo 2020  è di importo pari a € 600, non soggetta ad imposizione fiscale.

Le domande si potranno presentare dall'ultima settimana di marzo, on line sul sito INPS o rivolgendosi al nostro patronato INAS contattando il numero verde gratuito 800249307

Chi può richiederla:

Liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi:

  • liberi professionisti  con  partita  IVA  attiva  alla  data  del  23  febbraio 2020 compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del T.U.I.R.,iscritti alla Gestione separatadell’INPS;
  • collaboratori  coordinati  e  continuativi con  rapporto attivo alla predetta data del  23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata dell’INPS.

Non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria

Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria

  • Artigiani
  • Commercianti
  • Coltivatori diretti, coloni e mezzadri

Ai fini dell’accesso all’indennità le predette categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria ad esclusione della Gestione separata INPS.

Lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali:

  • lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato il rapporto di lavoro  dal 1° gennaio 2019 alla data del 17 marzo 2020

Ai fini dell’accesso all’indennità i predetti lavoratori non devono essere  titolari di  un  trattamento pensionistico diretto e non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.

Lavoratori agricoli

operai  agricoli  a  tempo determinato e altre  categorie  di lavoratori iscritti negli elenchi annuali purchè

  • possano  fare  valere  nell’anno  2019  almeno  50  giornate  di  effettivo  lavoro  agricolo dipendente 
  • non siano titolari di pensione

Lavoratori dello spettacolo

lavoratori  dello  spettacolo  iscritti  al  Fondo  pensioni  dello spettacolo, che abbiano i seguenti requisiti:

  • almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo
  • che abbiano prodotto nel medesimo anno un reddito non superiore a 50.000 euro
  • non siamo titolari di  un  trattamento  pensionistico  diretto né  di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020

Lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alle casse di previdenza private (ordini professionali)

  • che hanno percepito nell’anno di imposta 2018 un reddito complessivo non superiore a 35mila euro, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione cedolare secca, la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati per l’emergenza Covid-19

oppure

  • che hanno percepito nell’anno di imposta 2018 un reddito complessivo compreso tra 35mila e 50 mila, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione cedolare secca , e abbiano cessato, ridotto o sospeso la propria attività autonoma o  libero-professionale di almeno il 33% nel primo trimestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019,  a causa dell’emergenza sanitaria.

Cosa si intende per cessazione, riduzione e sospensione dell’attività?

  • per cessazione dell’attività: la chiusura della partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020;
  • per comprovata riduzione o sospensione dell’attività lavorativa di almeno il 33% nel primo trimestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019, il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività.

L’indennità non concorre alla formazione del reddito e non è cumulabile con determinati strumenti di sostegno al reddito previsti nel Decreto Cura Italia, nonché con il reddito di cittadinanza. Inoltre il soggetto richiedente  non deve essere titolare di pensione. 
La domanda andrà presentata alla propria cassa di previdenza, che ne verificherà la regolarità ai fini dell’attribuzione del beneficio, provvedendo ad erogare il bonus all’interessato.  L’istanza deve essere presentata secondo lo schema predisposto dai singoli enti previdenziali e deve essere corredata dalla dichiarazione del lavoratore, ai sensi del DPR n. 445/2000, anche in riferimento ai requisiti reddituali.

Agenti di commercio iscritti all’Enasarco:

Tale categoria di lavoratori è stata inclusa tra i soggetti beneficiari del bonus previsto nell’articolo 28 del Decreto Cura Italia.

Non è previsto nessun limite di reddito o dimostrazione di calo di fatturato.

La prestazione non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR.

Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’ assegno per il nucleo familiare.

Sono esclusi dall'indennizzo i titolari di pensioni dirette Inps ed Enasarco, nonché i possessori della cosiddetta "Ape sociale".

 

L’indennità in questione è erogata dall’Inps, previa domanda telematica a partire dal 1° aprile 2020 , nel limite di spesa complessivo di 2.160 milioni di euro per l’anno 2020.

 

Attenzione: l'indennità non viene rinconosciuta ai percettori di reddito di cittadinanza.

 
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https://www.youtube.com/watch?v=jNHsc0V1RTw

 
 
 
 
Apr15

Le agevolazioni fiscali sulle donazioni COVID-19

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Le agevolazioni fiscali sulle donazioni COVID-19

IL Decreto legge 17 marzo 2020 n.18, cd  “Cura Italia”, ha previsto delle agevolazioni fiscali  per chi effettua erogazioni liberali sia in denaro sia in natura.

In particolare, innanzitutto è stabilito che tali erogazioni liberali possono essere effettuate in favore:

  • dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali territoriali (ad es. i Comuni, le Province, Città metropolitane, ecc.);
  • di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni (ad es. le Aziende ospedaliere, le Aziende ospedaliere universitarie, le ASL, le Università pubbliche, la Protezione Civile, ecc.).;
  • di associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro (ad esempio le onlus)

Se tali erogazioni liberali in denaro o in natura sono state effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, spetta una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30% sull’ammontare versato, fino ad un importo massimo di euro 100.000. La detrazione spettante, infatti, non può essere superiore a 30.000 euro.

Se tali erogazioni liberali in denaro o in natura sono state effettuate dai soggetti titolari di reddito d'impresa: le erogazioni in denaro sono integralmente deducibili dal reddito d’impresa, le cessioni gratuite di beni (in natura) non sono considerate operazioni estranee all'esercizio d'impresa e quindi non concorrono a formare i ricavi (Tuir, art. 85).

Anche le erogazioni liberali dovranno essere effettuate con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti quali bancomat, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Dalle ricevute di versamento, poi, deve risultare il carattere di liberalità, per cui  è opportuno che il soggetto che provvede all’erogazione specifichi  quanto più possibile la finalità della donazione (ad esempio, utilizzando una chiara descrizione della causale del bonifico con riferimento specificamente all’emergenza epidemiologica da Covid-19).

Come per tutte le erogazioni liberali anche in questo caso la detrazione fiscale prevista potrà essere fruita solo da coloro che hanno redditi di importo tale da pagare Irpef. Non potranno avere il beneficio fiscale coloro che non pagano tasse (ad esempio perché hanno un reddito basso e sono incapienti). Segnaliamo, poi, che l’agevolazione fiscale spetta solo al soggetto che ha sostenuto l’onere e, quindi, non è possibile usufruire di benefici per spese sostenute direttamente da familiari che sono fiscalmente a carico.

Per le erogazioni liberali in natura  (beni di varia natura ) si applica quanto previsto dal decreto 28 novembre 2019 che definisce le modalità di calcolo del valore dei beni oggetto delle detrazioni o delle deduzioni. Fra i criteri quello del valore normale del bene (ad esempio quanto è stato pagato). Se il valore del bene è superiore a euro 30.000 o per sua natura il valore non sia determinabile con criteri oggettivi, vi è la necessità di una perizia giurata. L’erogazione liberale deve poi risultare da atto scritto contenente una dichiarazione: del donatore, relativamente al valore del bene donato e del destinatario, in merito all’utilizzo del bene ricevuto per lo svolgimento dell’attività statutaria volta al perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

  

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Apr08

Botteghe e negozi: credito d'imposta del 60% sull'affitto

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Botteghe e negozi: credito d'imposta del 60% sull'affitto

L’art.65 del Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020 riconosce uno specifico credito d’imposta, a favore degli esercenti attività d’impresa, pari al 60% del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020.
Il credito d’imposta:

  • spetta per il canone di locazione relativo agli immobili di categoria catastale C/1 (negozi e botteghe)
  • non spetta ai soggetti esercenti le attività c.d. “essenziali” di cui agli Allegati 1 e 2, DPCM 11.3.2020 (ad esempio, negozi di alimentari, farmacie, ecc.)

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24.
Il codice tributo da utilizzare - in compensazione, a decorrere dal 25 marzo 2020 - è “6914” denominato “Credito d’imposta canoni di locazione botteghe e negozi - articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18

Per informazioni e assistenza, contatta gli operatori del Servizio Sapi  dedicato all'assistenza contabile e fiscale per imprese, associazioni, lavoratori autonomi e professionisti.
 

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Apr14

Proroga rinnovo documenti in scadenza Validità estesa al 31 agosto

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Proroga rinnovo documenti in scadenza Validità estesa al 31 agosto

L'emergenza del coronavirus ha posticipato il rinnovo dei documenti d'identità, utili anche per la presentazione della dichiarazione dei redditi e dell'Isee.

Il decreto "Cura Italia" ha prorogato la validità dei documenti di identità che scadevano dopo la data del 17 marzo 2020, fino alla data del 31 agosto 2020.

La scadenza interessa tutti i documenti muniti di fotografia rilasciati da pubbliche amministrazioni, quindi rientrerebbero oltre alla carta di identità cartacea  anche la patente di guida, il passaporto e carta di identità elettronica. Ovviamente, la validità non comprende anche l'espatrio.

Per i permessi di soggiorno rilasciati a stranieri in Italia e in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, la proroga è fino al 15 giugno 2020.

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Apr08

Congedi parentali straordinari - prima parte

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Congedi parentali straordinari - prima parte

Si tratta di un congedo straordinario di massimo 15 giorni complessivi, che può essere richiesto da uno solo dei genitori per nucleo familiare con figli di età non superiore a sedici anni (anche adottivi o affidatari), per periodi che decorrono dal 5 marzo 2020 e per tutto il periodo di sospensione dei servizi scolastici.

Il limite di età non si applica se il figlio ha una disabilità grave (art 4 co. 1 Legge 104/1992) ed è iscritto ad una scuola di ogni ordine e grado o ospitato in un centro assistenziale.

Non spetta quando:

  • L’altro genitore sia beneficiario di uno strumento a sostegno del reddito (Naspi,Cig,Fis ecc.), sia disoccupato o inoccupato
  • L’altro genitore abbia richiesto l’estensione dei permessi 104
  • Il lavoratore abbia richiesto il bonus baby sitting

Durata del congedo:

  • Possono essere anche giorni non continuativi e non è possibile frazionarli ad ore.
  • Possono essere consumati alternativamente tra i genitori, anche se hanno raggiunto il massimale di congedo parentale.

 

Per i genitori con figli fino a 12 anni è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto per il congedo di maternità. I periodi di congedo sono coperti da contribuzione figurativa. I lavoratori devono presentare domanda al datore di lavoro ed all’Inps, rivolgendosi al patronato Inas al numero verde gratuito 800249307

Per i genitori con figli da 12 a 16 anni non è riconosciuta alcuna indennità e copertura figurativa. Possono assentarsi dal lavoro per il medesimo periodo di 15 giorni ed è fatto divieto di procedere al loro licenziamento garantendo la conservazione del posto di lavoro. La domanda va presentata datore di lavoro e non all’INPS.

Per i genitori di figli con disabilità grave (art 4 co. 1 Legge 104/1992) è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione e della contribuzione figurativa. La domanda va presentata mediante i canali telematici INPS.

Per i lavoratori dipendenti:

Il lavoratore che alla data del 5 marzo ha in corso un congedo parentale «ordinario» non deve presentare una nuova domanda, i giorni di congedo saranno convertiti d’ufficio dall’Inps nel congedo COVID-19. Il congedo parentale è retroattivo dal 5 marzo in poi e va richiesto con la medesima procedura del congedo parentale ordinario.

Fin tanto che la procedura INPS non sarà adeguata I datori di lavoro devono consentire la fruizione del congedo e provvedere al pagamento dell’indennità.

Per i Lavoratori dipendenti pubblici:

La fruizione dei permessi è a cura dell’amministrazione pubblica.

La domanda non deve essere presentata all’INPS, ma dai singoli dipendenti pubblici direttamente alla propria amministrazione pubblica

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https://www.cafcisl.it/schede-512-congedi_parentali_straordinari

 
 
 
 
Apr08

Congedi parentali straordinari - seconda parte

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Congedi parentali straordinari - seconda parte

Per i Lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata:

Possono richiederlo

  • i genitori con figli anche maggiori di 3 anni e fino a 12 anni di età
  • i genitori di figli con handicap in situazioni di disabilità grave (art 4 co. 1 Legge 104/1992) ed iscritti ad una scuola di ogni ordine e grado o ospitati in un centro assistenziale

Per ciascuna giornata di congedo è prevista un’indennità pari al 50% del reddito individuato come base di calcolo dell’indennità di maternità.

La domanda va presentata mediante i canali telematici dell’Inps o rivolgendosi al patronato Inas contattando il numero verde gratuito 800249307.

Per i Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni dell’INPS:

Possono richiederlo

  • i genitori con figli anche maggiori di 3 anni e fino a 12 anni di età
  • i genitori di figli con handicap in situazioni di disabilità grave (art 4 co. 1 Legge 104/1992) ed iscritti ad una scuola di ogni ordine e grado o ospitati in un centro assistenziale

E’ riconosciuta un’indennità pari al 50%della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto

La domanda va presentata mediante i canali telematici dell’Inps o rivolgendosi al patronato Inas contattando il numero verde gratuito 800249307.

Per i Lavoratori dipendenti pubblici:

La fruizione dei permessi è a cura dell’amministrazione pubblica.

La domanda non deve essere presentata all’INPS, ma dai singoli dipendenti pubblici direttamente alla propria amministrazione pubblica

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https://www.youtube.com/watch?v=dCKaDu2UpH0

 
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