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Lo statuto

Cisl AbruzzoMolise Giovedì, 31 May 2018 1703 Views

S T A T U T O

CISL ABRUZZO MOLISE

Unione Sindacale Interregionale (U.S.I.)

 

Articolo 1

È costituita la “CISL Abruzzo Molise Unione Sindacale Interregionale" (CISL Abruzzo Molise U.S.I.), con sede in Via dei Sanniti, 18 a Pescara.

Essa è l'unica articolazione orizzontale della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL) in Abruzzo e Molise e ne segue i principi esposti nell’art. 2 dello Statuto Confederale.

Articolo 2

La CISL Abruzzo Molise U.S.I. provvede a:

  • -  fissare gli indirizzi fondamentali di politica sindacale, economica, salariale ed organizzativa;

  • -  contribuire all’implementazione di ogni misura atta a garantire la salute e la sicurezza nei luoghi di

    lavoro e il rispetto della tutela ambientale;

  • -  rappresentare l’Organizzazione di fronte agli organismi regionali del pubblico potere;

  • -  promuovere e produrre direttamente o tramite le proprie strutture l’edizione di pubblicazioni,

    giornali, riviste, periodici, ... al fine di informare i propri iscritti e la pubblica opinione sulle iniziative e le attività sindacali o culturali, anche in compartecipazione con altri soggetti aventi le stesse finalità;

  • -  esercitare l’azione di coordinamento e di collegamento regionale tra le associazioni di categoria;

  • -  programmare e gestire l’attività di formazione come insostituibile strumento di politica dei quadri;

  • -  promuovere e perseguire una politica di pari opportunità tra uomini e donne al fine di garantire una

    piena partecipazione alla vita democratica dell’Organizzazione con particolare attenzione alla parte sotto rappresentata. Tale obiettivo dovrà concretizzarsi attraverso una equilibrata presenza organizzativa di entrambi i sessi a tutti i livelli e in tutti i settori;

  • -  designare gli incarichi di rappresentanza sindacale;

  • -  assistere, nel quadro degli indirizzi confederali, le organizzazioni di categoria nella azione sindacale,

    predisponendo allo scopo tutti i necessari servizi;

  • -  promuovere e sostenere, nella visione pluralistica della società, anche sperimentando forme di

    compartecipazione, la costituzione e la crescita di organismi a carattere solidaristico che tutelino il

    lavoratore nei rapporti economici e sociali esterni ai luoghi di lavoro;

  • -  realizzare per i propri iscritti e i loro familiari un sistema integrato e polivalente di servizi (vertenze

    legali, servizi previdenziali, fiscali, assicurativi, ecc.);

  • -  promuovere, coordinare e controllare la attuazione ai vari livelli della Organizzazione degli indirizzi

    confederali;

  • -  promuovere la tutela dei diritti etnici al fine di garantire piena partecipazione alla vita democratica

    della Unione Sindacale Interregionale;

  • -  regolare i rapporti tra organismi verticali e/o orizzontali e dirimerne i conflitti;

  • -  realizzare i necessari interventi sugli organismi Interregionali di categoria in caso di gravi violazioni

    dello Statuto Interregionale, di mancato rispetto delle decisioni degli organi Interregionali, di violazione delle norme contributive confederali, nonché nel caso di grave inefficienza delle strutture stesse;

  • -  rappresentare le Federazioni di categoria, o su richiesta delle medesime, ovvero quando si tratti di questione di interesse generale:

    a) dinanziaipubblicipoteri,allevarieistituzioniedorganizzazioniregionali; b) dinanzi alle organizzazioni dei datori di lavoro.

Statuto CISL ABRUZZO MOLISE (U.S.I.) – approvato dal Consiglio Generale del 21 dicembre 2022


CAPITOLO II - Le Federazioni di categoria

Articolo 3

Fanno parte della CISL Abruzzo Molise le Federazioni Interregionali di categoria le quali, sulla base dei rispettivi statuti, si possono articolare in sindacati di seconda affiliazione, in settori e/o comparti merceologici.
Le Federazioni Interregionali di categoria sono quelle riportate nel Regolamento di attuazione.
Le Federazioni Interregionali di categoria ammesse secondo le procedure di cui all’art. 5 dello Statuto Confederale, devono ispirarsi nel loro Statuto e nell’azione ai principi esposti nell’art. 2 dello stesso.

Le Federazioni interregionali di Categoria in uno con i sindacati di seconda affiliazione, con i settori e/o comparti merceologici, hanno il compito di:

a) procedere alla stipulazione di contratti, accordi, regolamenti e protocolli collettivi di lavoro, ai diversi livelli di competenza;
b) presiedere all’elaborazione ed attuazione di adeguate politiche di settore nel quadro degli indirizzi confederali;

c) esercitare tutte quelle funzioni che siano demandate alle organizzazioni di categoria in virtù di leggi, regolamenti, statuti e disposizioni degli organismi sindacali cui aderiscono, di enti o di pubblici poteri;
d) promuovere e curare l’attuazione degli indirizzi confederali ai vari livelli dell'Organizzazione e realizzare i necessari interventi verso eventuali politiche e comportamenti difformi, violazioni statutarie, inadempienze organizzative.

La partecipazione alla vita democratica interna dell'organizzazione si realizza solo con l’adesione individuale.

CAPITOLO III - Diritti e doveri degli iscritti

Articolo 4

L'iscrizione alla CISL deve costituire espressione di una scelta libera ed individuale di ciascun lavoratore che di essa condivide principi e finalità.

Gli iscritti alla CISL hanno diritto a partecipare alla elaborazione delle linee di politica sindacale, ad eleggere i propri rappresentanti sul luogo di lavoro ed i propri delegati alle successive istanze congressuali.

Essi hanno, inoltre, il diritto a ricevere tempestivamente la tessera d’iscrizione al sindacato, ad essere tutelati nei propri diritti contrattuali e ad usufruire, in modo privilegiato rispetto ai non iscritti, dei servizi dell’organizzazione.

Gli iscritti hanno diritto ad essere adeguatamente informati e coinvolti nelle decisioni che li riguardano e ad esercitare il diritto di critica nei confronti dei dirigenti sindacali, nei limiti previsti dal presente Statuto ed in termini democraticamente e civilmente corretti.

Ogni iscritto ha il dovere di essere coerente con i valori richiamati nel presente Statuto, ad operare nell’attività sindacale nel rispetto delle decisioni assunte dagli organismi statutari ed a partecipare all’attività sindacale.

Ogni iscritto ha l’obbligo di pagare i contributi d’iscrizione al sindacato con le modalità e nell’ammontare definiti dalla categoria di appartenenza.

È prevista l’intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa.

PARTE II - NORME GENERALI SUGLI ORGANISMI DIRIGENTI E COLLEGIALI

CAPITOLO IV - Il Consiglio Generale

Articolo 5

II Consiglio Generale è formato da componenti eletti dal Congresso, da componenti di diritto e designati.

 

Il Regolamento di attuazione dello Statuto definisce il numero complessivo dei componenti, il numero dei componenti da eleggere in sede congressuale, il numero e le modalità di definizione dei componenti di diritto e designati.

La componente elettiva così determinata dovrà essere almeno pari al 50% del numero complessivo dei componenti del Consiglio generale.

Gli eventuali componenti aggiuntivi derivanti dalle cooptazioni previste dall’art. 19 e dal comma quinto dell’art. 25 dello Statuto della CISL Abruzzo Molise e quelli derivanti dall’applicazione della clausola di salvaguardia prevista nel Regolamento di attuazione per la categoria dei Pensionati nel Consiglio Generale delle strutture interregionali, non vengono considerati per il conteggio del 50% di cui al precedente comma.

Articolo 6

II Consiglio Generale, prima di procedere alle votazioni per l’elezione della Segreteria, delibera, sulla base di esigenze di funzionalità, sulla sua composizione con riferimento alla presenza o meno del Segretario Generale Aggiunto ed al numero dei componenti la Segreteria, nel limite massimo definito nel Regolamento di attuazione dello Statuto.

 

CAPITOLO V - Il Collegio dei Sindaci

Articolo 7

II Collegio dei Sindaci della CISL Abruzzo Molise provvede al controllo amministrativo ed adempie alle sue funzioni, in coerenza con le norme del presente Statuto, del relativo Regolamento di attuazione e degli ulteriori regolamenti. L’attività del Collegio dei Sindaci deve essere improntata ai principi di autonomia e indipendenza. A tal fine il Regolamento di attuazione allo Statuto stabilisce le incompatibilità.

Esso partecipa alle sedute del Consiglio generale con voto consultivo; tramite il suo Presidente riferisce periodicamente sull’andamento amministrativo sia al Comitato Esecutivo, sia al Consiglio Generale della USI; risponde della sua azione dinanzi al Congresso.

Il Collegio dei Sindaci è composto da cinque componenti di cui tre effettivi e due supplenti.

Esso è eletto dal Congresso e non è revocabile nel corso del mandato congressuale. Nelle votazioni si esprimono tre preferenze.

Risultano eletti componenti effettivi del Collegio dei Sindaci i tre candidati che hanno riportato in sede congressuale il maggior numero di voti.

I due candidati che seguono immediatamente nella graduatoria dei suffragi fanno parte del Collegio quali componenti supplenti.

Qualora venga a mancare, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti effettivi, subentra il candidato che ha riportato il maggior numero di voti ed il posto di componente supplente sarà conferito al candidato non eletto che ha riportato il maggior numero dei suffragi.

Laddove non sussistano candidati non eletti, il Consiglio Generale provvede alla integrazione del Collegio e, nel caso di più candidature, risulterà eletto chi ha riportato più voti.

II Consiglio Generale, nella prima riunione dopo il Congresso, nomina il Presidente, scegliendo tra i componenti effettivi e tenuto conto dei requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

Qualora la vacanza riguardi il Presidente del Collegio dei Sindaci, il Consiglio Generale ha facoltà di nominarne uno ex novo, scegliendo tra soggetti iscritti o non iscritti alla Organizzazione che abbiano i requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

I Sindaci non possono far parte di organismi deliberanti delle strutture controllate. È inoltre incompatibile la carica di Sindaco di un organismo con quella di Sindaco di un altro organismo.

II Collegio Interregionale dei Sindaci provvede al controllo amministrativo anche degli Enti e delle Associazioni della CISL, salvo una diversa composizione per gli stessi Enti e delle Associazioni che consegua da disposizioni di legge o amministrative, secondo quanto stabilito dal Regolamento di attuazione dello Statuto.


CAPITOLO VI - Il Collegio dei Probiviri

Articolo 8

II Collegio dei Probiviri della CISL Abruzzo Molise è organismo di garanzia statutaria e di giurisdizione interna.

L’attività del Collegio dei Probiviri deve essere improntata ai principi di autonomia e indipendenza. A tal fine il Regolamento di attuazione dello Statuto stabilisce le incompatibilità.

Esso ha il compito di decidere, previe adeguate istruttorie per l'accertamento dei fatti e relative contestazioni, sui ricorsi contro presunte violazioni dello Statuto e del Regolamento e sulle vertenze elettorali, oltre che di dirimere le controversie, i conflitti tra i soci e gli organismi ai vari livelli, nei limiti stabiliti dal presente Statuto e dal Regolamento di attuazione.

Articolo 9

Sono competenti in prima istanza:

  1. per i conflitti interni alle singole categorie i Collegi dei probiviri delle Federazioni nazionali di

    categoria;

  2. per tutti gli altri casi il Collegio dei probiviri della Unione Sindacale Interregionale, salvo quelli in cui

    è competente a decidere in unica e definitiva istanza il Collegio confederale.

    Il Collegio confederale dei probiviri decide in seconda ed ultima istanza sui ricorsi contro le

deliberazioni dei Collegi di cui al primo comma.

Il Collegio confederale dei probiviri è competente a decidere, in unica e definitiva istanza, sulle sanzioni disciplinari che riguardano il segretario generale della USI.

Articolo 10

Il Collegio dei probiviri è composto da cinque componenti eletti dal Congresso e non revocabili nell'arco del mandato congressuale.

Nelle votazioni si esprimono tre preferenze.

Risultano eletti componenti il Collegio dei probiviri i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Qualora si determini una vacanza, per dimissioni o altra causa, subentrano, fino a concorrenza, i candidati non eletti che hanno riportato il maggior numero di voti.

In assenza di candidati non eletti il Consiglio generale provvede alla integrazione del Collegio e, nel caso di più candidature, risulteranno eletti coloro che hanno riportato più voti.

Il Consiglio generale nella prima riunione dopo il Congresso nomina il presidente del Collegio, scegliendo tra i componenti e tenendo conto dei requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

Il Consiglio generale approva apposito Regolamento di funzionamento a cui dovrà uniformarsi il Collegio.

Se la vacanza riguarda il presidente del Collegio, il Consiglio generale ha la facoltà di eleggerlo ex novo, anche al di fuori dei componenti in carica, tra soggetti, iscritti o non iscritti all’organizzazione, in possesso di particolari titoli e/o requisiti professionali, entro 30 giorni dal verificarsi della vacanza stessa.

Durante tale periodo, il Collegio sospende la propria attività: non sono consentite funzioni vicarie e i termini di scadenza dei procedimenti in corso sono sospesi fino ad insediamento del nuovo Presidente.

I probiviri non possono far parte di organismi deliberanti. È incompatibile anche la carica di proboviro di un organismo con quella di proboviro di un altro organismo.

Al fine di garantire la piena autonomia, anche sul piano economico, del Collegio, viene istituito, per la copertura dei relativi oneri, un separato ed autonomo capitolo di spesa.

Articolo 11

Il Collegio emette:

  1. ordinanze allo scopo di regolare l’attività istruttoria e raccogliere prove;

  2. lodi decisori del merito delle controversie.

I lodi del Collegio debbono essere motivati.
II Presidente ha l’obbligo di notificarli alle parti e assumono immediato valore nei confronti delle

strutture e dei soci cui essi si riferiscono.
Statuto CISL ABRUZZO MOLISE (U.S.I.) – approvato dal Consiglio Generale del 21 dicembre 2022 4


Il Collegio, su motivato ricorso avverso provvedimenti formali, qualora ravveda sulle questioni da decidere esigenze di urgenza e contemporaneamente il pericolo che, nelle more del normale procedimento statutario, si determinino danni irreparabili, può assumere con ordinanza i provvedimenti cautelari del caso, nel termine di 15 giorni dal ricevimento del ricorso.

Tali ordinanze non pregiudicano il merito e possono essere revocate dallo stesso Collegio che le ha emesse, previa adeguata motivazione.

Possono essere, tuttavia, reclamate davanti al Collegio confederale che decide in via definitiva nel termine di 15 giorni dal ricevimento del ricorso.

Le stesse ordinanze, sulla base delle esigenze di cui sopra, possono essere anche assunte dal Collegio confederale.

Nel caso di emissione delle ordinanze di cui al comma 1, il motivato lodo del Collegio sul ricorso dovrà essere emesso entro 30 giorni dalla decorrenza dell'ordinanza.

Articolo 12

II Collegio dei Probiviri è competente ad irrogare sanzioni di natura disciplinare a tutti i soci. Nella decisione dei lodi il Collegio dei probiviri si attiene al rispetto del principio generale della proporzionalità e gradualità della sanzione. L’eventuale annullamento definitivo del lodo di primo grado comporta la caducazione di tutti gli effetti conseguenti alla pronuncia annullata.

Le sanzioni che possono essere comminate sono:  il richiamo scritto;

 la deplorazione con diffida;
 la sospensione da 3 a 12 mesi, con decadenza da eventuali cariche ricoperte;  la destituzione dalle eventuali cariche ricoperte,
 l’espulsione.

In presenza di fatti nuovi e rilevanti debitamente provati, il Collegio dei Probiviri della USI, può riaprire il procedimento disciplinare per un’eventuale riforma del lodo emesso.

I soci sospesi sono automaticamente riammessi nell’Organizzazione al termine del periodo di sospensione. Il ripristino nelle cariche elettive potrà avvenire solo a seguito di una nuova elezione e non per cooptazione.

I soci espulsi dall’organizzazione potranno essere riammessi non prima di 5 anni dal provvedimento.

Articolo 13

Per misura cautelativa il socio sottoposto a procedimento penale, può essere, in relazione alla natura e/o particolare gravità del reato, sospeso a tempo indeterminato.
Competente a decidere la sospensione cautelativa, da effettuarsi con procedura d’urgenza, è la Segreteria USI.

La sospensione cautelativa è immediatamente esecutiva e deve essere ratificata dal Collegio dei Probiviri entro 30 giorni, pena la nullità.

La revoca della sospensione cautelativa è disposta immediatamente dalla Segreteria che l’ha stabilita al cessare delle cause che l’hanno determinata. Qualora si rendessero necessari provvedimenti ulteriori si deve seguire la normale procedura prevista dagli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e dal Regolamento di attuazione.

Articolo 14

Quando le Segreterie di Categoria e/o confederali, nell'ambito della specifica competenza, sono a conoscenza di violazioni statutarie, hanno l’obbligo di intervenire per far cessare tali violazioni e, qualora tale intervento sia inefficace, hanno l’obbligo di denunciare tali comportamenti al Collegio dei Probiviri.

L’omissione di intervento e di denuncia può essere a sua volta oggetto di ricorso ai Probiviri competenti.

CAPITOLO VII - Rotazioni e limiti di età

Articolo 15

Al fine di favorire la rotazione nelle responsabilità dirigenziali, come importante fattore di democrazia sindacale, il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la medesima carica è di tre mandati

Statuto CISL ABRUZZO MOLISE (U.S.I.) – approvato dal Consiglio Generale del 21 dicembre 2022 5

 

(12 anni) per il Segretario Generale e i Segretari Generali Aggiunti dell’USI, di Federazione di Categoria Interregionale, nonché per i componenti di Segreteria a tutti i livelli di Federazione e Confederale,

Al fine di favorire terzietà e indipendenza delle funzioni di garanzia dei Collegi di cui ai capitoli V e VI del presente Statuto, il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la carica di Presidente, all’interno della stessa struttura, è di due mandati congressuali. Con apposita norma regolamentare viene fissato, in ogni struttura, il termine massimo di durata per lo svolgimento della funzione di componente degli stessi Collegi, che non può comunque superare i tre mandati (12 anni).

Gli eletti in difformità alle norme contenute nel presente articolo decadono automaticamente dalle relative cariche.

CAPITOLO VIII - Incompatibilità

Articolo 16

Per affermare l’assoluta autonomia della CISL, sono stabilite le incompatibilità tra le cariche direttive, esecutive, di sindaco, di proboviro, di dirigenti responsabili di Enti CISL (in quanto componenti del Consiglio Generale) a qualsiasi livello e le cariche in partiti, movimenti e formazioni politiche, associazioni che svolgono attività interferenti e che si pongano in conflitto con quelle istituzionali proprie della CISL, delle assemblee elettive e dei poteri esecutivi a tutti i livelli. Restano ferme le incompatibilità perviste all’art.5 del Regolamento.

Il Comitato Esecutivo della CISL Abruzzo Molise, sentita la Segreteria Confederale, è competente a concedere ai dirigenti sindacali autorizzazione ad assumere o a conservare incarichi non derivanti da designazione sindacale.

Articolo 17

Le incompatibilità previste nel presente capitolo sono applicabili anche agli operatori che rappresentano l’organizzazione nello svolgimento di funzioni politiche.

Nei casi ove si verifichino le situazioni di cui al all’art.16 e quanto previsto dal Regolamento, gli operatori vengono collocati in aspettativa non retribuita.

CAPITOLO IX - Eleggibilità e cooptazioni

Articolo 18

I soci con requisiti previsti dallo Statuto e Regolamento, possono accedere alle cariche direttive della USR, alla sola condizione di avere una anzianità di iscrizione alla CISL di almeno 2 anni, salvo per quei soci aderenti in virtù di patti di adesione di altre associazioni.

Articolo 19

I Consigli Generali, i Comitati direttivi e gli organismi similari comunque denominati della Unione Sindacale Interregionale e delle Federazioni Interregionali di categoria, hanno facoltà di cooptare al loro interno, con deliberazione adottata a maggioranza dei 2/3 dei votanti, nuovi componenti nel limite massimo del 5% dei componenti gli organismi stessi.

A livello Interregionale la FNP designa, in ogni corrispondente Comitato Direttivo o Consiglio Generale di Categoria, un proprio rappresentante, proveniente dalla stessa, con voto consultivo.

PARTE III - GLI ORGANISMI DELLA UNIONE SINDACALE INTERREGIONALE

CAPITOLO X - Definizione degli organismi

Articolo 20

Sono organismi della CISL Abruzzo Molise Unione Sindacale Interregionale (U.S.I.): 1. IlCongressointerregionale;
2. IlConsiglioGenerale;
3. IlComitatoEsecutivo;

4. LaSegreteria;


5. IlCollegiodeiSindaci; 6. IlCollegiodeiProbiviri.

CAPITOLO XI - II Congresso Interregionale

Articolo 21

II Congresso Interregionale è l’organismo massimo deliberante della CISL. Esso si riunisce in via ordinaria ogni quattro anni salvo le convocazioni straordinarie.

La periodicità dei Congressi delle Federazioni Interregionali di categoria e le loro strutture territoriali a partire dal luogo di lavoro che costituisce prima istanza congressuale, è fissata dai rispettivi Statuti.

La convocazione straordinaria del Congresso può essere richiesta:

  1. dal Consiglio generale a maggioranza di 2/3 dei suoi componenti;

  2. da 1/3 dei soci, i quali firmano la richiesta tramite le Federazioni Interregionali di categoria che

    sono responsabili della autenticità delle firme. Le richieste di convocazione straordinarie debbono essere motivate.

Articolo 22

II Congresso Interregionale è composto per il 50% dai delegati eletti nei Congressi delle Federazioni regionali di categoria e per il restante 50% dai delegati eletti nelle assemblee congressuali delle Strutture Sindacali territoriali.

Partecipano, inoltre, con il solo diritto di parola qualora non siano delegati, i componenti uscenti e subentranti a qualsiasi titolo nel Consiglio generale.

Il Regolamento di attuazione detta le disposizioni relative alla rappresentanza di genere nelle liste dei delegati e alla partecipazione dei delegati della Federazione Interregionale Pensionati.

Articolo 23

L’ordine del giorno del Congresso regionale è fissato dal Consiglio Generale su proposta della Segreteria Interregionale e deve essere noto almeno 15 giorni prima della data di convocazione del Congresso.

Articolo 24

II Congresso Interregionale fissa l'indirizzo generale della Unione Sindacale Interregionale ed in particolare si pronuncia sulla relazione programmatica della Segreteria. Elegge a scrutinio segreto i componenti elettivi del Consiglio Generale.

Le decisioni del Congresso sono prese a maggioranza semplice (cioè con il voto favorevole del 50% più uno dei votanti) ad eccezione di quelle per le quali si prevede una maggioranza qualificata.

CAPITOLO XII - II Consiglio Generale Interregionale

Articolo 25

II Consiglio Generale è l’organismo deliberante della Unione Sindacale Interregionale tra un Congresso e l’altro; esso si riunisce almeno due volte l’anno ed ha il compito di definire gli indirizzi di massima dell’attività sindacale ed organizzativa sulla base delle deliberazioni del Congresso.

Elegge nel suo seno: prima la Segreteria Interregionale, poi il Comitato Esecutivo.

Ad esso spetta inoltre il compito di convocare il Congresso in sessione ordinaria allo scadere del quadriennio, ed in sessione straordinaria. Esamina ed approva le proposte contenute nella relazione che la Segreteria Interregionale sottoporrà al Congresso, nonché le linee di politica delle risorse della Unione Sindacale Interregionale.

Nomina, su proposta della Segreteria Interregionale, sentito il coordinamento donne, la responsabile del coordinamento stesso che entra a far parte di diritto del Consiglio Generale ove non ne sia già componente.

Le decisioni del Consiglio Generale, salvo quelle previste nel presente Statuto a maggioranza qualificata, sono prese a maggioranza semplice.
Articolo 26


II Consiglio Generale Interregionale è normalmente convocato dal Comitato Esecutivo su proposta della Segreteria e straordinariamente a richiesta di 1/3 dei suoi componenti o su deliberazione presa a maggioranza semplice dal Comitato Esecutivo.

In via eccezionale ed in casi di particolare urgenza, il Consiglio Generale può essere convocato dalla Segreteria Interregionale.

CAPITOLO XIII -- II Comitato Esecutivo Interregionale

Articolo 27

II Comitato Esecutivo è l’organismo competente per l’attuazione degli indirizzi definiti dal Consiglio Generale e dalle Commissioni in cui il Consiglio Generale stesso si articola.

La composizione del Comitato Esecutivo è stabilita dal Regolamento di attuazione. Il Comitato Esecutivo:

  1. a)  decidesuiconflittitraleStruttureInterregionalidicategoria;

  2. b)  approva il bilancio della CISL Abruzzo Molise;

  3. c)  approvaibilancipreventiviannualieconsuntividicompetenzadellaCISLAbruzzoMolise;

  4. d)  ratifica i bilanci degli Enti e delle Associazioni CISL, approva gli Statuti e la relazione morale degli

    Enti e delle Associazioni medesime;

  5. e)  convoca con deliberazione a maggioranza semplice il Consiglio Generale, fissandone l'ordine del

    giorno.

    Il Comitato Esecutivo si riunisce almeno ogni due mesi ed è convocato dalla Segreteria

Interregionale o su richiesta di almeno 1/3 dei propri componenti. Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Segretario Generale.

Le decisioni del Comitato Esecutivo, salvo quelle previste nel presente Statuto a maggioranza qualificata, sono prese a maggioranza semplice.

Articolo 28

II Comitato Esecutivo si avvale del contributo di studio, elaborazione e proposta del coordinamento femminile.

Spetta al Comitato Esecutivo stabilire i criteri di composizione e le modalità operative dello stesso coordinamento.

CAPITOLO XIV - La Segreteria Interregionale

Articolo 29

La Segreteria Interregionale è composta:

  1. a)  dalSegretarioGenerale;

  2. b)  dalSegretarioGeneraleAggiuntopreviadecisionedelConsiglioGenerale;

  3. c)  da un numero di componenti fissato dal Consiglio Generale.

    L’elezione dei componenti verrà effettuata dal Consiglio Generale, nel proprio seno, mediante

successive e separate votazioni.

Articolo 30

La Segreteria Interregionale rappresenta la Unione Sindacale Interregionale nei confronti dei terzi e delle pubbliche autorità, prende tutte le misure atte ad assicurare il normale funzionamento della Unione Sindacale Interregionale stessa, attuando le decisioni dei superiori organismi deliberanti.

Essa risponde collegialmente di fronte ai superiori organismi deliberanti della gestione del patrimonio finanziario della USI.

Costituisce un settore specifico di attività interregionale, da attribuire alla responsabilità di un Segretario Interregionale, quello relativo all'amministrazione del patrimonio della Unione Sindacale Interregionale e di ogni altra attività economica e finanziaria comunque promossa o gestita nell'interesse della USI.

La Segreteria Interregionale predispone per il Congresso la relazione programmatica ed il bilancio da sottoporre al Comitato Esecutivo secondo quanto previsto dall’art. 26.

Essa interviene a comporre ogni conflitto insorgente tra le organizzazioni aderenti.


Il Segretario Generale ha la rappresentanza legale della Unione Sindacale Interregionale; il Segretario Generale Aggiunto lo sostituisce a tutti gli effetti.

I Segretari hanno la responsabilità di settori di attività regionale.

PARTE IV- LE ARTICOLAZIONI INTERREGIONALI

CAPITOLO XV - Le Aree Sindacali Territoriali

Articolo 31

La Unione Sindacale Interregionale si articola sul territorio in strutture funzionali, organizzate in macro aree.

Le Aree Sindacali Territoriali (A.S.T.) attuano le decisioni della Unione Sindacale Interregionale e non costituiscono istanza congressuale. Sono individuate e regolamentate su delibera del Consiglio Generale dell'Unione Sindacale Interregionale.

L'Unione Sindacale Interregionale è titolare delle decisioni di politica sindacale, nell’ambito degli indirizzi fissati dalla Confederazione, sulle materie di competenza primaria della Regione Abruzzo Molise.

L'Unione Sindacale Interregionale può inoltre articolarsi in Unioni Zonali e/o Comunali (e/o disporre di sedi periferiche) quando ciò sia richiesto da esigenze di funzionalità. Le Unioni zonali e le Unioni comunali non costituiscono istanza congressuale.

Articolo 32

Sono organismi delle Aree Sindacali Territoriali:
a. il coordinamento territoriale, la cui composizione è stabilita dal Regolamento di Attuazione;
b. il Responsabile, eletto dal Consiglio generale USI, su proposta della Segreteria USI, previa

consultazione del Coordinamento di AST del territorio di riferimento.

CAPITOLO XVI - Il Coordinamento

Articolo 33

La Unione Sindacale Interregionale è competente a coordinare l'azione organizzativa e sindacale delle Federazioni Interregionali di categoria o organismi similari.

A tale scopo essa solleciterà il più ampio scambio di informazioni ed il più ampio confronto tra le varie strutture verticali e favorirà il loro incontro promuovendo riunioni settoriali o comunque intercategoriali al fine di armonizzare le singole posizioni.

Alla USI spetta in via esclusiva il potere di deliberare azioni di sciopero a livello intercategoriale, settoriale o generale.

Articolo 34

Per le azioni sindacali che riguardino anche singole categorie di settori pubblici, di servizi essenziali, di servizi previdenziali ed assistenziali e che debbano culminare in scioperi a livello regionale, territoriale, il cui svolgimento sia tale da pregiudicare il funzionamento dei servizi stessi ai fini delle necessità collettive, deve essere sentito il preventivo parere della Segreteria USI.

In caso di parere difforme la decisione in materia spetta al Comitato Esecutivo regionale che si riunirà congiuntamente alla Segreteria della categoria interessata.

Articolo 35

La Segreteria USI può assumere, d’intesa con gli organismi nazionali competenti e solo in caso di carenza locale, le necessarie iniziative di pertinenza verticale per promuovere la costituzione o ricostituzione degli organismi categoriali e deve fornire assistenza diretta laddove manchi l’apporto categoriale.

Gli organismi delle strutture orizzontali ai vari livelli, inoltre, possono procedere alla convocazione degli organismi delle strutture verticali del corrispondente livello territoriale con diritto di parola alle riunioni medesima.

 

CAPITOLO XVII - I Servizi

 

Articolo 36

Per assicurare agli iscritti ed ai lavoratori una tutela individuale, familiare e sociale più efficace ed estesa, per rafforzare il patto associativo nella CISL, la USI costituisce e coordina sul territorio, le strutture polivalenti ed integrate di servizi, sulla base degli indirizzi confederali.

Tali strutture attuano la politica dei servizi della Confederazione, delle categorie, degli Enti e delle Associazioni confederali, curando la diffusione nel territorio del sistema servizi.

 

PARTE V- GESTIONI STRAORDINARIE, FINANZE E PARTECIPAZIONI

CAPITOLO XVIII - II commissariamento delle strutture

 

Articolo 37

Nel caso di gravi violazioni dello Statuto confederale anche su scelte fondamentali di politica economica e contrattuale, di violazione delle norme contributive confederali da parte di organismi delle Federazioni nazionali di categoria, nonché nel caso di grave inefficienza delle strutture stesse, il Comitato esecutivo della Confederazione, a maggioranza dei 2/3 dei votanti, può, con provvedimento motivato e su adeguata istruttoria e contestazione, disporre lo scioglimento di tutti gli organismi e la nomina di un Commissario.

Analoghi provvedimenti motivati possono essere adottati con identica procedura dal Comitato esecutivo della Confederazione nei confronti della Unione Sindacale Interregionale.

Negli stessi casi di cui al comma 1 il Comitato esecutivo può, con la stessa procedura, disporre la sospensione delle rappresentanze delle strutture categoriali o di quella regionale dal diritto di partecipazione agli organismi confederali (ai vari livelli territoriali) di cui facciano parte.
La durata massima di sospensione è di 4 mesi.

I provvedimenti sono immediatamente esecutivi e vanno trasmessi entro tre giorni dall’adozione al Collegio confederale dei probiviri, il quale deve provvedere, entro il termine perentorio di 15 giorni, alla ratifica di legittimità. La mancata pronuncia entro tale termine equivale a ratifica.

 

CAPITOLO XIX - La reggenza

 

Articolo 38

Quando l’Unione Sindacale Interregionale risulti carente di uno o più dirigenti e ritenga di non essere in grado, temporaneamente, di dar luogo alla loro sostituzione secondo le procedure statutarie, può chiedere alla Segreteria Confederale di decidere che venga inviato un reggente che può essere estraneo all’organismo stesso.

La reggenza cessa al Congresso ordinario e può cessare precedentemente allorché l’organismo sia nelle condizioni di eleggere il dirigente secondo le procedure statutarie e comunque d’intesa con la Confederazione.

 

CAPITOLO XX - Contribuzione e tesseramento

 

Articolo 39

L’adesione alla Cisl si realizza a mezzo di una quota contributiva annua, in misura percentuale, che comprende anche il costo della tessera. Sulla base di tale quota, che viene fissata dai competenti organismi confederali, la Confederazione rilascerà la tessera che è obbligatoria per tutti gli aderenti a qualsiasi categoria o professione appartengano.

Agli aderenti attraverso i patti associativi di cui all’articolo 3 sarà rilasciata la tessera preassociativa.

 

Articolo 40

La tessera viene emessa dalla Confederazione e non è consentito ad alcuna organizzazione aderente o dipendente stamparne esemplari simili o sostitutivi, anche se provvisori. La tessera costituisce l’unico documento dell’adesione del lavoratore all’organizzazione sindacale. Il periodo di validità della

 

 

tessera è fissato dal Comitato esecutivo confederale. La tessera deve essere completata, all’atto del rilascio all’aderente, con l’emblema di categoria.

CAPITOLO XXI - Patrimonio

 

Articolo 41

II patrimonio della Unione Sindacale Interregionale è costituito dai contributi degli associati e da tutti i beni mobili ed immobili ad essa pervenuti per qualsiasi titolo o causa ed ovunque siano dislocati al centro o alla periferia (nella sede della USI, presso le Federazioni di categoria o presso le Aree sindacali territoriali).

Per tutte le strutture vi è l’obbligo statutario di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario.

Vi è inoltre il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Finché esiste la Confederazione, i singoli associati o gruppi di associati o le associazioni ad essa aderenti non possono chiedere le divisioni del fondo comune o patrimoniale né pretendere, in caso di recesso, alcuna quota per qualsiasi titolo anche sotto forma di restituzione di contributi in precedenza versati.

 

Articolo 42

La Unione Sindacale Interregionale risponde di fronte ai terzi ed all’Autorità giudiziaria unicamente delle obbligazioni economiche, finanziarie e patrimoniali assunte dal Segretario generale congiuntamente, al Segretario interregionale che presiede al settore relativo all’amministrazione.

 

Articolo 43

Le Organizzazioni categoriali, le Associazioni o Società, gli Enti costituiti o promossi dalla Cisl, o le persone che le rappresentano sono responsabili per le obbligazioni da essi direttamente assunte verso chiunque. Non potranno per qualsiasi titolo, causa o per il fatto dell’adesione o della dipendenza dalla Unione Sindacale Interregionale, chiedere di essere sollevate dalla stessa.

 

Articolo 44

Eventuali controlli di natura amministrativa o interventi di natura finanziaria disposti dalla Unione Sindacale Interregionale a favore delle organizzazioni categoriali o dei loro associati costituiscono normale attività di assistenza propria della USI senza assunzione di corresponsabilità.

 

Articolo 45

La Unione Sindacale Interregionale può costituire enti, promuovere e partecipare ad associazioni e società.

PARTE VI - SCIOGLIMENTO DELLA CONFEDERAZIONE, MODIFICHE STATUTARIE, REGOLAMENTI E NORME TRANSITORIE

CAPITOLO XXII - Procedure per lo scioglimento della Confederazione

 

Articolo 46

Lo scioglimento della Confederazione può essere pronunciato solamente dal Congresso confederale a maggioranza di 3/4 dei voti rappresentati. In caso di scioglimento, il Congresso confederale delibera la destinazione e l’impiego del patrimonio della Confederazione.

In ogni caso vi è l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

 

CAPITOLO XXIII - Procedure per le modifiche statutarie

 

Articolo 47

Le modifiche al presente Statuto possono essere proposte in occasione del Congresso della Unione sindacale regionale:

a. dalCongressosurichiestascrittadel50%+1deidelegati;
b. dalConsiglioGeneraledellaUSIamaggioranzadei2/3;
c. dalle Federazioni Interregionali di Categoria su deliberazione dei propri organismi direttivi prese a

maggioranza di 2/3 dei loro componenti.
Il Consiglio Generale Interregionale, nella riunione in cui procede alla convocazione del Congresso,

nomina una commissione consiliare delegata con lo scopo di esaminare e coordinare le proposte di modifica predisposte dagli organismi delle Federazioni Interregionali di Categoria.

Tali proposte devono essere inviate alla Commissione almeno 60 giorni prima della effettuazione del Congresso Interregionale. La commissione entro 30 giorni dalla effettuazione del congresso, porterà tutte le proposte di modifica a conoscenza delle strutture dell’Organizzazione.

Tenuto conto delle osservazioni e giudizi provenienti dalle strutture, il Consiglio Generale - convocato almeno 15 giorni prima della effettuazione del Congresso - proporrà allo stesso le modifiche che avranno ricevuto la maggioranza dei 2/3; su quelle che riceveranno soltanto la maggioranza semplice, il Consiglio Generale USI porterà il proprio parere al Congresso.

Il Congresso Interregionale si pronuncia sulle proposte di modifica a maggioranza di 2/3 dei votanti. Non è ammessa altra procedura di modifica.

CAPITOLO XXIV - Regolamenti di attuazione

 

Articolo 48

La Unione Sindacale Interregionale e le Federazioni Interregionali di Categoria devono dotarsi di un Regolamento di attuazione dei rispettivi Statuti.

 

Articolo 49

I regolamenti di attuazione degli Statuti devono essere deliberati e possono successivamente essere modificati dai rispettivi Consigli Generali esclusivamente in base alla seguente procedura.

II Consiglio Generale deve essere regolarmente convocato con uno specifico punto all’ordine del giorno, un preavviso di almeno 15 giorni e allegate alla convocazione le proposte di modifica del Regolamento.

Le decisioni di modifica vanno assunte con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto al voto.

CAPITOLO XXV - Adeguamenti statutari e norme transitorie

 

Articolo 50

Le Federazioni Regionali di Categoria dovranno attenersi alle norme contenute nel presente Statuto e nel Regolamento di attuazione e provvedere di conseguenza ad adeguare ad esso i propri Statuti e i propri Regolamenti di attuazione.

Gli adeguamenti allo Statuto Confederale e al Regolamento di attuazione devono essere assunti nella prima sessione dei Consigli Generali di tutte le strutture da convocare dopo la celebrazione del Congresso Confederale.

Le norme contrastanti sono nulle.
La competenza a dichiarare la nullità è del Collegio Interregionale dei Probiviri.

 

Articolo 51

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dello Statuto e del Regolamento Confederale.

Le norme in contrasto con quelle dello Statuto Confederale sono nulle.


Statuto CISL ABRUZZO MOLISE (U.S.I.) – approvato dal Consiglio Generale del 21 dicembre 2022 

Il Bilancio

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Gli iscritti

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