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  • Chi Siamo

    Chi siamo - Cisl Abruzzo Molise

     

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    Siamo un’associazione di persone, uomini, donne, giovani, anziani, occupati, pensionati e disoccupati che pensano, si confrontano, agiscono insieme, convinti di poter contribuire a migliorare le condizioni di lavoro e di vita nella società abruzzese e molisana.

    Crediamo nella solidarietà, che deve sempre orientare la nostra azione, soprattutto a tutela di chi sta peggio di noi, di chi è emarginato.

    Crediamo in un sindacato libero da condizionamenti, capace di determinare i propri obiettivi, le vie ed i mezzi per raggiungerli, in completa autonomia dai governi e dai partiti.

    Crediamo nella partecipazione attiva dei lavoratori alla vita delle imprese, perché siano protagonisti delle scelte e possano intervenire consapevolmente nelle decisioni che li riguardano.

    Crediamo nel confronto, nel dialogo e nella concertazione con gli imprenditori, con il governo regionale e con le istituzioni abruzzesi per definire l’impegno comune a ricercare le migliori soluzioni ai problemi della disuguaglianza sociale e della mancanza di lavoro e per garantire lo sviluppo sostenibile delle nostre Regioni.

     

     
  • Codice Etico



    CODICE ETICO E COMPORTAMENTALE DELLA CISL

    Con il Codice etico e comportamentale, tutti i/le dirigenti, gli/le operatori/trici, i/le
    attività, ad operare nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari e sulla base
    dei principi di integrità, correttezza, onestà e legalità.
    Si tratta di promuovere e affermare maggiormente un modello di relazioni tra
    strutture sindacali, dirigenti, militanti e associati/e per valorizzare espressioni
    comportamentali e relazionali intese quali cornici di riferimento della missione CISL
    finalizzata al rafforzamento del rapporto fiduciario e partecipativo dentro
    l'organizzazione e con i/le nostri/e associati/e e con tutto il mondo del lavoro.

    1. FINALITÀ E VALORI

    La CISL si richiama e si ispira, nella sua azione, a valori che pongono al centro della
    sua azione la centralità della persona, per realizzare la solidarietà e la giustizia
    sociale.
    Cosi come, la CISL è impegnata a realizzare le condizioni di uno sviluppo economico
    che permetta lo sviluppo della personalità umana attraverso la giusta soddisfazione
    dei suoi bisogni materiali, intellettuali e morali, familiari e sociali.
    La difesa e rappresentanza degli interessi dei/delle lavoratori/trici, per la CISL si
    esplicano attraverso il principio della supremazia del lavoro sul capitale, del
    privilegio della via negoziale su quella legislativa per la regolazione dei/delle
    lavoratori/trici e datori di lavoro, nell'adesione libera e spontanea dei lavoratori alla
    CISL, nel pluralismo e democrazia interna all'organizzazione.
    I valori di riferimento della CISL nello svolgimento della sua azione sindacale sono:

     la solidarietà, tra persone, gruppi o posizioni sociali diverse;
     il rispetto e la valorizzazione delle diversità culturali, etniche, religiose, in una
    prospettiva di società multiculturale e multietnica;

    1

     la mutualità, modalità che attraverso l'unione delle forze e lo scambio
    solidaristico consente di raggiungere obiettivi comuni;


     la legalità, che garantisce parità di condizione per l'insieme dei soggetti
    impegnati nei settori di riferimento e più in generale nella società.

    2. PRINCIPI ETICI E COMPORTAMENTALI GENERALI

     Rispetto della legge, correttezza ed eticità dei comportamenti
    La CISL in tutte le sue articolazioni si impegna rigorosamente al rispetto delle leggi e
    delle norme vigenti, dello Statuto e regolamenti dell'organizzazione e ad operare
    con correttezza e in coerenza con i principi etici dichiarati nel presente codice etico.
    Lo stesso impegno riguarda i/le dirigenti, operatori/trici, collaboratori/trici e
    associati/e di tutti i livelli dell'organizzazione, sia verticale che orizzontale ed inoltre,
    tutti/e coloro che operano nei servizi, enti, associazioni e società promosse dalla
    Cisl.

     - Certezza delle regole e delle sanzioni

    Diventa ineludibile per un'associazione di rappresentanza, come la CISL, riaffermare
    il "sacro principio" del rispetto delle regole e delle norme contenute nello Statuto e
    Regolamenti che liberamente l'organizzazione si è data.
    Così come il principio" di prevedere applicare sanzioni " in caso di violazione delle
    regole deve diventare la norma che regola la vita associativa.

     - Autonomia e indipendenza

    La CISL si impegna ad operare con piena autonomia ed indipendenza da qualsiasi
    influenza esterna (Stato, governi, partiti, controparti, ecc.) avendo ad esclusivo
    riferimento la tutela degli interessi dei/delle propri/e associati/e e i principi e valori
    stabiliti dal proprio Statuto.
    Ugualmente i/le dirigenti, operatori e collaboratori/trici dell'organizzazione non
    devono mai subordinare tali interessi ad interessi personali, economici e di altra
    natura.

     - Sobrietà e gestione efficiente

    Ricordando che gran parte delle risorse economiche e finanziarie utilizzate
    dall'organizzazione provengono dal contributo autonomo e volontario dei/delle
    lavoratori/trici e pensionati/e con la trattenuta sindacale mensile:

     La CISL si impegna ad adottare e promuovere comportamenti contrassegnati
    da sobrietà, nella consapevolezza che l'attuale fase sindacale e sociale
    richiede rigore e buona amministrazione, da rappresentare soprattutto ai/alle
    nostri/e associati/e;

     La CISL si impegna a usare tutte le risorse disponibili nel modo migliore,
    evitando in particolare qualunque forma di spreco.

     - Trasparenza

    Al fine di rendere trasparente la gestione delle risorse, la CISL è impegnata ad
    effettuare e rendere pubblica una rendicontazione chiara e trasparente, sia
    economica e finanziaria, che sociale.
    E proprio dal punto di vista della trasparenza la CISL adotta il sistema della firma
    congiunta per la gestione di tutti i conti correnti utilizzati dalle strutture
    dell'organizzazione.
    Tale principio di trasparenza dovrà riguardare tutti gli ambiti e i livelli
    dell'organizzazione ed Enti, società e associazioni della CISL con l'obiettivo da
    realizzarsi in tempi rapidi del bilancio aggregato per ogni livello dell'organizzazione.

     - Centralità della persona e partecipazione degli associati

    La CISL promuove il rispetto e la dignità delle persone che operano a vario titolo
    nell'organizzazione e si impegna a valorizzare il contributo di ciascuno/a, in quanto
    fonte di arricchimento ed utile all'azione sindacale.
    La CISL è impegnata a rafforzare le dinamiche di partecipazione democratica,
    informata e consapevole degli/delle associati/e alla elaborazione delle linee di
    politica sindacale e alla vita dell'associazione

     - Promozione della legalità

    La CISL è impegnata a promuovere attivamente la cultura della legalità e della
    responsabilità sociale operando in primo luogo nell'attività di contrattazione
    aziendale, territoriale e sociale per sostenere la creazione di una economia e società
    sostenibile e rispettosa della dignità e dell'integrità della persona.

    3. NORME DI COMPORTAMENTO - AMBITI SPECIFICI

     Acquisto e utilizzo di beni, strutture e servizi
    La CISL nell'acquisto e nell'utilizzo di beni, strutture, attrezzature e servizi si impegna
    a fare in modo che:

     le loro caratteristiche e dimensionamento siano strettamente
    commisurate alle reali necessità;

     possiedano caratteristiche di sobrietà;

     siano scelti sulla base di criteri di qualità tecnica e prezzo sia di natura
    etica, ambientale e sociale.

     privilegiare per la realizzazione di eventi, convegni e incontri formativi
    strutture di ospitalità gestite da soggetti dell'economia sociale,
    laddove presenti ed adeguati alla funzione;

     effettuare l'acquisto di gadget destinati al proselitismo tenendo in
    considerazione anche criteri etici, ambientali e sociali;

     dotarsi di autovetture aziendali con caratteristiche di sobrietà al ruolo
    sociale esercitato e strettamente commisurate alle esigenze operative;

     ottimizzare la gestione energetica delle sedi delle strutture;

     creazione di albi nazionali e/o regionali per la fornitura di beni,
    materiali e servizi necessari per l'attività sindacale.

     Rendicontazione economica e sociale

    La CISL è impegnata:

    a) realizzare e rendere pubblico il rendiconto annuale relativo agli aspetti
    economici-patrimoniali;

    b) realizzare e rendere pubblico l'aggregato delle risorse derivanti dai
    bilanci di tutte le strutture della CISL;

    c) realizzare e rendere pubblico ogni anno un documento di
    rendicontazione sociale relativo alle attività svolte ed ai risultati
    raggiunti nella propria missione istituzionale;

    d) rendere pubblica la lista di consulenti e fornitori;

    e) affidare alle società Caf regionali la tenuta contabile dei bilanci e delle
    buste paga dei dirigenti e operatori;

    f) certificazioni dei bilanci e dei patrimoni;

    g) realizzare il nuovo sistema contabile su piattaforma Web;

    h) pubblicizzare la situazione reddituale dei dirigenti;

    i) scelta degli Istituti di credito e degli operatori finanziari sulla base dei
    criteri di rischio-rendimento-liquidità e di qualità tecnica dei servizi
    offerti.

     - Tesseramento

    Sui temi del proselitismo e della valorizzazione del patto associativo, la CISL è
    fortemente impegnata:

    a. certificazione delle adesioni;

    b. completamento "Anagrafe unica nazionale" degli/delle iscritti/e delle
    Federazioni e degli enti e associazioni CISL;

    c. garantire la consegna, a cura delle federazioni, della tessera/Card
    entro 3 mesi dall'iscrizione;

    d. garantire un'adesione consapevole e responsabile;

    e. Rivisitare il Patto Associativo con i/le soci/e;

    f. Aggiornare costantemente, attraverso le comunicazioni delle
    Federazioni, la banca dati con disdette e nuove iscrizioni.

     - Comportamento in Enti, Associazioni, Società in cui l'Associazione riveste
    responsabilità di governo

    La CISL si impegna a far sì che le persone nominate come propri/e rappresentanti
    negli organi degli Enti, associazioni e società in cui svolge, anche se in posizione di
    minoranza, un ruolo di indirizzo, di amministrazione e/o di controllo:

    a) siano adeguatamente qualificate, in relazione all'efficace servizio
     del loro ruolo;

    b) ruotino periodicamente; il periodo di permanenza in carica dovrà
    comunque essere tale da consentire una adeguata qualificazione e
    conoscenza del funzionamento dell'Ente;

    La CISL ed i/le propri/e rappresentanti in tali Enti si impegnano ad operare
    attivamente affinché in tali Enti:

     le cariche rivestite all'interno degli Enti siano a titolo gratuito;

     la scelta del personale dipendente e dei/delle collaboratori/trici
    avvenga in modo trasparente, sulla base di criteri di professionalità e
    competenza.

     la scelta degli Istituti di credito e degli operatori finanziari avvenga in
    modo trasparente, con rispetto delle pari opportunità di tutti i
    potenziali interessati e senza che si determinino situazioni di conflitto
    d'interesse;

     eventuali regalie erogate dagli Enti, società, associazioni abbiano
    caratteristiche di sobrietà e siano di modesto valore patrimoniale e in
    ogni caso del relativo importo e destinatari se ne dia conto in modo
    puntuale nei documenti pubblici di rendicontazione degli Enti, società,
    associazioni. In ogni caso i/le rappresentanti della CISL non dovranno
    accettare regalie con diverse caratteristiche da quelle sopra indicate.

    4. PATTO DI CORRESPONSABILITÀ TRA DIRIGENTE SINDACALE E L'ASSOCIAZIONE

     Declinazione Patto di corresponsabilità

    1. Il/la dirigente sindacale CISL deve esercitare la propria attività in condizioni di
    autonomia ed indipendenza dalle controparti, dai Partiti e dai Governi avendo ad
    esclusivo riferimento l'interesse dei/delle lavoratori/trici e del mondo del lavoro;

    2. il/la dirigente sindacale CISL, non acquisisce, nello svolgimento della propria
    attività sindacale, uno "Status", ma l'esclusiva consapevolezza del sindacalismo
    come una delle massime espressioni di servizio civile di prossimità ai luoghi di
    lavoro e alle comunità locali;

    3. il/la dirigente CISL deve avere piena consapevolezza della "temporaneità" del
    proprio agire sindacale: non si sottoscrive, facendo sindacato, né un contratto a
    tempo indeterminato con esso, né si acquisisce il diritto al distacco;

    4. il/la dirigente sindacale CISL deve favorire il ricambio generazionale dentro
    l'organizzazione; a tal fine assume l'impegno "morale" di contenere al minimo
    indispensabile il numero dei mandati possibili per ricoprire la medesima carica;

    5. il/la dirigente CISL, nel rispetto delle autonomie statutarie e regolamentari, deve
    assumere come elemento valoriale e distintivo la cultura organizzativa adottata
    dalla Confederazione, mettendo in pratica comportamenti coerenti;

    6. il/la dirigente sindacale CISL deve promuovere la partecipazione degli/delle
    iscritti/e alla vita dell'organizzazione ed alla formazione dei gruppi dirigenti.
    Per favorire la piena partecipazione di tutti gli/le iscritti/e ed in particolare delle
    donne è necessario, nell'espletamento dell'attività sindacale, tenere conto degli
    orari compatibili con i tempi di vita, rispettando gli orari previsti;

    7. il/la dirigente CISL deve avere piena consapevolezza che la cultura
    dell'associazionismo della Confederazione impone la massima attenzione alla base
    associativa, che rappresenta l'unico fattore di sopravvivenza dell'organizzazione;

    8. il/la dirigente CISL ai vari livelli, deve possedere livelli di competenze e conoscenze
    adeguate alla carica ricoperta, pretendendo aggiornamenti costanti
    dall'organizzazione e con l'impegno a partecipare agli aggiornamenti proposti;

    9. il/la dirigente CISL non deve svolgere alcuna attività incompatibile con i suoi
    doveri di dirigente sindacale ovvero assumere responsabilità di direzione politica e/o
    amministrativa pubblica, o ricoprire viceversa posizioni di lavoro autonomo o
    imprenditoriale, e/o rappresentare sotto qualsiasi forma interessi delle controparti;

    10. il/la dirigente CISL deve attenersi alla riservatezza e non divulgare fatti e
    informazioni riservate della vita dell'organizzazione, delle/dei singole/i iscritte/i o
    strutture sindacali, nel rispetto dei diritti e dei doveri previsto nello Statuto;

    11. il rapporto fra i/le dirigenti CISL deve essere caratterizzato dal rispetto reciproco,
    dalla lealtà e solidarietà;

    12. il/la dirigente CISL, deve rispettare, coltivare e difendere i diritti sindacali e
    contrattuali dei/delle lavoratori/trici dei vari comparti rappresentati dalla
    Federazione. La responsabilità verso gli/le iscritti/e e verso i/le lavoratori/trici che
    rappresenta prevale sempre nei confronti di qualsiasi altra. Il/la sindacalista non può
    mai subordinarla ad interessi personali, delle imprese, di altri organismi, o dei partiti
    o di qualsiasi altro ente o associazione;

    13. il/la dirigente CISL ha il dovere di rispettare la persona, la sua dignità ed i suoi
    diritti senza alcuna discriminazione di etnia, religione, di sesso, di condizione fisiche
    e mentali;

    14. il/la dirigente CISL non può aderire ad associazioni segrete o che perseguano,
    anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare, o
    comunque a carattere antidemocratico;

    15. il/la dirigente CISL non può accettare privilegi, favori o incarichi che possano
    condizionare la sua autonomia e credibilità tra gli/le iscritti/e e i/le lavoratori/trici,
    né può sfruttare la sua posizione per ottenere vantaggi personali o per i suoi parenti
    ed affini entro il terzo grado.
    In particolare è fatto divieto al/alla dirigente CISL affidare incarichi e/o
    collaborazioni a parenti e affini entro il terzo grado.
    Posizioni già esistenti in contrasto quanto sopra menzionato devono essere rimosse;

    16. il/la dirigente CISL rifiuta pagamenti, rimborsi spese, elargizioni, vacanze
    gratuite, trasferte, inviti a viaggi, regali, promozioni, gratifiche, favori o privilegi che
    possono condizionare la sua attività o ledere la sua credibilità e quelle
    dell'organizzazione.

    17. il/la dirigente CISL non assume incarichi e responsabilità che determinino
    interessi in contrasto con quelli di chi rappresenta. E' fondamentale prevenire
    sospetti sulla autorevolezza e sulla completa autonomia di chi tratta per la CISL.
    Va perciò evitato che nelle delegazioni trattanti CISL facciano parte dirigenti
    sindacali che hanno parenti o conviventi con ruoli dirigenziali o di coordinamento
    nelle imprese o associazioni interessate alla contrattazione.

    18. Per le materie che possono comportare scambi "impropri" tra impresa e
    sindacato (promozioni, cambio mansione, assunzioni, trasferimenti, ecc.) si
    dovranno ricercare elementi il più possibile trasparenti ed oggettivi per favorire
    l'affermarsi del diritto e del merito su qualunque vantaggio compromissorio;

    19. il/la dirigente CISL ha il dovere di rispettare le regole e le procedure di
    democrazia interna prevista dalle norme, fatto salvo il diritto di esprimere sempre
    nei modi e nei luoghi statutariamente previsti le proprie opinioni, ricercando
    soluzioni le più condivise possibili. In particolare nel corso dei negoziati all'esterno,
    la CISL, deve presentarsi con una sola posizione;

    20. la CISL si impegna a salvaguardare e garantire sempre i diritti dei/delle propri/e
    iscritti/e e dei/delle propri/e dirigenti, valorizzando le loro capacità professionali
    acquisite anche con l'attività sindacali;

    21. il/la dirigente CISL, ai vari livelli, è impegnato a difendere l'organizzazione, i
    singoli/gruppi di dirigenti, attivisti/e e iscritti/e da attacchi ancorché politici,
    calunniosi, non veritieri, tendenti al discredito ed alla insinuazione personale o
    dell'organizzazione stessa.

     Obblighi specifici per i sindacalisti a tempo pieno:

    a) Per i/le sindacalisti/e che ricoprono incarichi elettivi dirigenziali è fatto
    obbligo di segnalare tempestivamente per iscritto, anche in via
    telematica, situazioni o comportamenti ritenuti non coerenti con quanto
    indicato nel Codice Etico.

    b) A partire dal compimento dal sessantesimo anno di età i/le dirigenti ed
    operatori/trici a tempo pieno devono comunicare agli uffici amministrativi
    della struttura CISL di appartenenza, i dati relativi al raggiungimento dei
    requisiti per la pensione, in modo da consentire una programmazione di
    medio-lungo periodo delle risorse umane delle strutture.

    5. ATTUAZIONE E CONTROLLO

    Spetta al Collegio dei Probiviri confederale, in stretto raccordo con i Collegi delle
    Federazioni nazionali e delle Unioni Sindacali Regionali:

    a) il compito di acquisire la raccolta delle segnalazioni su presunte
     violazioni del Codice Etico;

    b) una verifica annuale del codice etico;

    c) segnalare alle strutture interessate le comunicazioni pervenute sulle

    d) avviare istruttorie ricognitive per approfondire eventuali segnalazioni su
    presunte violazioni del Codice Etico;
    gravi irregolarità e violazioni del Codice Etico

     raccolta segnalazioni e informazione

    Tutte le strutture CISL, i/le dirigenti, gli/le operatori/trici, gli/le attivisti/e e gli/le
    associati/e possono segnalare presunte violazioni del Codice etico o anche
    suggerimenti e proposte di modifica e ampliamento del Codice.
    Le segnalazioni possono essere inviate sia in forma scritta sia tramite posta
    elettronica:

     Al Collegio nazionale dei Probiviri Confederale

     Alla struttura sindacale direttamente interessata

    Al Codice Etico deve essere data adeguata pubblicità all'interno e all'esterno
    dell'Associazione sindacale.
    In particolare dovrà essere pubblicato in versione integrale sul sito della CISL e sui
    siti delle Federazioni a tutti i livelli, sui siti delle USR/USI e delle UST.
    A tutti/e i/le nuovi/e associati/e, nell'informativa di iscrizione alla CISL, si deve citare
    l'esistenza del Codice Etico e le modalità per reperire il testo integrale.
    Il Codice Etico deve essere inserito nel processo di formazione continua dei/delle
    dirigenti e operatori/trici.

  • Codice Etico

    CODICE ETICO E COMPORTAMENTALE DELLA CISL
    (Approvato dal Consiglio generale Confederale – Roma, 11 luglio 2019)


    Con il Codice Etico e comportamentale, tutti i/le dirigenti, gli/le operatori/trici, i/le delegati/e, i/le militanti e gli/le associati/e della CISL si impegnano, nella propria attività, ad operare nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari e sulla base dei principi di integrità, correttezza, onestà e legalità.
    Si tratta di promuovere e affermare maggiormente un modello di relazioni tra strutture sindacali, dirigenti, militanti e associati/e per valorizzare espressioni comportamentali e relazionali intese quali cornici di riferimento della missione CISL finalizzata al rafforzamento del rapporto fiduciario e partecipativo dentro l'Organizzazione e con i/le nostri/e associati/e e con tutto il mondo del lavoro.
    1. FINALITÀ E VALORI
    La CISL si richiama e si ispira, nella sua azione, a valori che pongono al centro della sua azione la centralità della persona, per realizzare la solidarietà e la giustizia sociale.
    Cosi come la CISL è impegnata a realizzare le condizioni di uno sviluppo economico che permetta lo sviluppo della personalità umana attraverso la giusta soddisfazione dei suoi bisogni materiali, intellettuali e morali, familiari e sociali.
    La difesa e rappresentanza degli interessi dei/delle lavoratori/trici, per la CISL si esplicano attraverso il principio della supremazia del lavoro sul capitale, del privilegio della via negoziale su quella legislativa per la regolazione dei rapporti tra i/le lavoratori/trici e i datori di lavoro, nell'adesione libera e spontanea dei lavoratori alla CISL, nel pluralismo e democrazia interna all'Organizzazione. I valori di riferimento della CISL nello svolgimento della sua azione sindacale sono:
    • la solidarietà, tra persone, gruppi o posizioni sociali diverse;
    • il rispetto e la valorizzazione delle diversità culturali, etniche, religiose, in una prospettiva di società multiculturale e multietnica;
    • la mutualità, modalità che attraverso l'unione delle forze e lo scambio solidaristico consente di raggiungere obiettivi comuni;
    • la legalità, che garantisce parità di condizione per l'insieme dei soggetti impegnati nei settori di riferimento e più in generale nella società.

    2. PRINCIPI ETICI E COMPORTAMENTALI GENERALI
     Rispetto della legge, correttezza ed eticità dei comportamenti
    La CISL in tutte le sue articolazioni, orizzontali e verticali, si impegna rigorosamente al rispetto delle leggi e delle norme vigenti, dello Statuto e Regolamenti dell'Organizzazione e ad operare con correttezza e in coerenza con i principi etici dichiarati nel presente Codice Etico.
    Lo stesso impegno riguarda i/le dirigenti, operatori/trici, collaboratori/trici e associati/e di tutti i livelli dell'Organizzazione, sia verticale che orizzontale ed inoltre,
    tutti/e coloro che operano nei servizi, Enti, Associazioni e Società promosse dalla CISL.
     Certezza delle regole e delle sanzioni
    È ineludibile per la CISL, riaffermare il "principio" del rispetto delle regole e delle norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti.
    Al dovere di rispettare le norme che regolano la vita associativa consegue il diritto/dovere dell’Organizzazione di prevedere e applicare un sistema di sanzioni per le ipotesi di violazione delle stesse.
     Autonomia e indipendenza
    La CISL si impegna ad operare in piena autonomia ed indipendenza da qualsiasi influenza esterna (Stato, governi, partiti, controparti, ecc.) avendo ad esclusivo riferimento la tutela degli interessi dei/delle propri/e associati/e e i principi e valori stabiliti dal proprio Statuto.
    Ugualmente i/le dirigenti, operatori e collaboratori/trici dell'Organizzazione non devono mai subordinare tali interessi ad interessi personali, economici e di altra natura.
     Sobrietà e gestione efficiente
    Ricordando che gran parte delle risorse economiche e finanziarie utilizzate dall'Organizzazione provengono dal contributo autonomo e volontario dei/delle lavoratori/trici e pensionati/e con la trattenuta sindacale mensile:
    • la CISL si impegna ad adottare e promuovere comportamenti contrassegnati da sobrietà, nella consapevolezza che l'attuale fase sindacale e sociale richiede rigore e buona amministrazione;
    • la CISL si impegna ad utilizzare le risorse disponibili nel modo migliore, evitando in particolare qualunque forma di spreco.

     Trasparenza
    Tale principio dovrà riguardare tutti gli ambiti e i livelli dell'Organizzazione ivi compresi gli Enti, le Società e le Associazioni collaterali alla CISL, anche attraverso la certificazione dei bilanci e la realizzazione del bilancio aggregato per ogni livello dell'Organizzazione.
    La CISL, infatti, è impegnata ad effettuare e rendere pubblica una rendicontazione economica, finanziaria e sociale chiara e trasparente.
    Pertanto, la CISL adotta il sistema della firma congiunta per la gestione di tutti i conti correnti utilizzati dalle strutture dell'Organizzazione.
     Centralità della persona e partecipazione degli associati
    La CISL promuove il rispetto e la dignità delle persone che operano a vario titolo nell'Organizzazione e si impegna a valorizzare il contributo di ciascuno/a, in quanto fonte di arricchimento ed utile all'azione sindacale.
    La CISL è impegnata a rafforzare le dinamiche di partecipazione democratica, informata e consapevole degli/delle associati/e alla elaborazione delle linee di politica sindacale e alla vita dell'associazione.
     Promozione della legalità
    La CISL è impegnata a promuovere attivamente la cultura della legalità e della responsabilità sociale operando in primo luogo nell'attività di contrattazione aziendale, territoriale e sociale per sostenere la creazione di una economia e società sostenibile e rispettosa della dignità e dell'integrità della persona.
    3. NORME DI COMPORTAMENTO - AMBITI SPECIFICI
     Acquisto e utilizzo di beni, strutture e servizi
    La CISL nell'acquisto e nell'utilizzo di beni, strutture, attrezzature e servizi si impegna a fare in modo che:
    • le loro caratteristiche e dimensioni siano strettamente commisurate alle reali necessità;
    • possiedano caratteristiche di sobrietà;
    • siano scelti sulla base di criteri di qualità tecnica e prezzo sia di natura etica che ambientale e sociale;
    • sia privilegiata, per la realizzazione di eventi, convegni e incontri formativi, la scelta di strutture gestite da soggetti dell'economia sociale;

    • le autovetture aziendali rispondano a caratteristiche di sobrietà comunque commisurate alle reali esigenze operative così come disciplinato dal Regolamento Economico;
    • sia ottimizzata la gestione energetica delle strutture.
     Rendicontazione economica e sociale
    La CISL è impegnata a:
    a) realizzare e rendere pubblico il rendiconto annuale relativo agli aspetti economici-patrimoniali;
    b) realizzare e rendere pubblico l'aggregato delle risorse derivanti dai bilanci di tutte le strutture della CISL;
    c) realizzare e pubblicare ogni due anni un documento di rendicontazione sociale della propria missione istituzionale così come previsto dal Regolamento di attuazione dello Statuto CISL;
    d) affidare alle società Caf regionali la tenuta contabile dei bilanci e delle buste paga dei dirigenti e operatori;
    e) realizzare il nuovo sistema contabile su piattaforma Web;
    f) pubblicare la situazione reddituale dei dirigenti.
     Tesseramento
    Sui temi del proselitismo e della valorizzazione del patto associativo, la CISL è fortemente impegnata:
    a) a garantire un'adesione consapevole e responsabile;
    b) alla certificazione delle adesioni;
    c) al completamento della "Anagrafe unica nazionale" degli/delle iscritti/e delle Federazioni e degli Enti, Società e Associazioni collaterali alla CISL, secondo modalità
    adeguate alla normativa di legge in materia di protezione dei dati personali;
    d) a garantire la consegna, a cura delle Federazioni, della tessera CISL entro 3 mesi dall'iscrizione;
    e) ad aggiornare costantemente, attraverso le comunicazioni delle Federazioni, la banca dati con disdette e nuove iscrizioni.
     Comportamento in Enti, Associazioni, Società in cui l'Associazione riveste responsabilità di governo
    La CISL si impegna a far sì che le persone nominate come propri/e rappresentanti negli organi degli Enti, Associazioni e Società in cui svolge, anche se in posizione di minoranza, un ruolo di indirizzo, di amministrazione e/o di controllo:
    a) siano adeguatamente qualificate, in relazione all'efficace servizio del loro ruolo;

    b) ruotino periodicamente secondo quanto previsto dallo Statuto e dal relativo Regolamento di attuazione.
    La CISL ed i/le propri/e rappresentanti in tali Enti si impegnano ad operare attivamente affinché in tali Enti:
    • le cariche all'interno degli Enti siano conformi a quanto previsto dai Regolamenti della CISL:
    • la scelta del personale dipendente e dei/delle collaboratori/trici avvenga in modo trasparente, sulla base di criteri di professionalità e competenza;
    • la scelta degli Istituti di credito e degli operatori finanziari avvenga in modo trasparente senza che si determinino situazioni di conflitto d'interesse.
    4. PATTO DI CORRESPONSABILITÀ TRA IL DIRIGENTE SINDACALE E L'ASSOCIAZIONE
    Il/la dirigente CISL, nel rispetto delle autonomie statutarie e regolamentari, assume come elemento valoriale e distintivo la cultura organizzativa adottata dalla Confederazione mettendo in pratica comportamenti coerenti con la cultura dell’associazionismo. Ciò impegna il/la dirigente CISL alla massima attenzione nei confronti della base associativa che rappresenta l'unico fattore di sopravvivenza dell'Organizzazione.
     Declinazione Patto di corresponsabilità
    Il/la dirigente sindacale CISL:
    1. deve esercitare la propria attività in condizioni di autonomia ed indipendenza dalle controparti, dai Partiti e dai Governi avendo ad esclusivo riferimento l'interesse dei/delle lavoratori/trici e del mondo del lavoro;
    2. non acquisisce, nello svolgimento della propria attività sindacale, uno "status" ma l'esclusiva consapevolezza del sindacalismo come una delle massime espressioni di servizio civile di prossimità ai luoghi di lavoro e alle comunità locali;
    3. deve avere piena consapevolezza della "temporaneità" del proprio incarico sindacale;
    4. deve favorire il ricambio generazionale dentro l'Organizzazione;
    5. deve promuovere la partecipazione degli/delle iscritti/e alla vita dell'Organizzazione ed alla composizione dei gruppi dirigenti nel rispetto delle norme del Regolamento di attuazione dello Statuto CISL e dei Regolamenti Congressuali che garantiscono un’equilibrata presenza di genere, di immigrati e di giovani;
    6. si impegna a partecipare all’attività di formazione ed aggiornamento proposta dall’Organizzazione per assicurare livelli di competenza e conoscenze adeguate alla carica ricoperta;
    7. non deve svolgere attività incompatibile con i suoi doveri di dirigente sindacale ovvero assumere responsabilità di direzione politica e/o amministrativa pubblica, o ricoprire

    posizioni di lavoro autonomo o imprenditoriale, e/o rappresentare sotto qualsiasi forma interessi delle controparti così come previsto dallo Statuto e dal relativo Regolamento di attuazione;
    8. deve attenersi alla riservatezza e non divulgare fatti e informazioni riservate della vita dell'Organizzazione, delle/dei singole/i iscritte/i o strutture sindacali, nel rispetto dei diritti e dei doveri previsto nello Statuto nonché della normativa di legge in materia di protezione dei dati personali;
    9. deve mantenere con i propri colleghi dirigenti un rapporto caratterizzato dal rispetto reciproco, dalla lealtà e solidarietà;
    10. deve rispettare, coltivare e difendere i diritti sindacali, contrattuali e sociali degli/delle associati/e dei vari comparti rappresentati dalle Federazioni, mai subordinando la responsabilità verso questi ultimi ad interessi personali, delle imprese, di altri organismi, o dei partiti o di qualsiasi altro ente o associazione;
    11. ha il dovere di rispettare la persona, la sua dignità ed i suoi diritti senza alcuna discriminazione promuovendo anche la cultura delle pari opportunità;
    12. non può accettare privilegi, favori o incarichi, né favorire assunzioni, affidamento di incarichi e/o collaborazioni, che possano condizionare la sua autonomia e credibilità tra gli/le associati/e, o creare conflitti d’interesse, né può sfruttare la sua posizione per ottenere vantaggi personali;
    13. deve rifiutare pagamenti, elargizioni, vacanze gratuite, trasferte, inviti a viaggi, regali, promozioni, gratifiche, favori o privilegi che possano condizionare la sua attività o ledere la sua credibilità e quella dell'Organizzazione;
    14. ha il dovere di rispettare le regole e le procedure di democrazia interna prevista dalle norme, fatto salvo il diritto di esprimere sempre nei modi e nei luoghi statutariamente previsti le proprie opinioni, ricercando soluzioni le più condivise possibili che permettano all’Organizzazione di essere rappresentata all’esterno in coerenza con le proprie linee strategiche, programmatiche e statutarie nonché con il principio democratico che è posto a fondamento dello Statuto CISL;
    15. è impegnato, ai vari livelli, a difendere l'Organizzazione, i singoli/gruppi di dirigenti, attivisti/e e iscritti/e da attacchi che, ancorché politici, risultino calunniosi, non veritieri, tendenti al discredito ed all’insinuazione personale o dell'Organizzazione stessa;
    16. è tenuto, a partire dal compimento dal sessantesimo anno di età, a comunicare agli uffici amministrativi della struttura CISL di appartenenza, i dati relativi al raggiungimento dei requisiti per la pensione, in modo da consentire una programmazione di medio-lungo periodo delle risorse umane delle strutture.
    5. ATTUAZIONE E CONTROLLO
    Al fine di garantire il rispetto del Codice Etico e la necessaria tutela delle situazioni giuridiche soggettive che possano risultare interessate dalle segnalazioni di presunte
    violazione del Codice Etico, spetta ai Collegi dei Probiviri competenti, secondo quanto previsto dall’art. 11 dello Statuto confederale:
    a) il compito di acquisire le segnalazioni o denunzie su presunte violazioni del Codice Etico;
    b) avviare, secondo quanto previsto dagli articoli 10 e seguenti dello Statuto e 26 e seguenti del Regolamento di attuazione dello Statuto, le necessarie istruttorie per l’accertamento della fondatezza delle segnalate violazioni del Codice Etico;
    c) operare una verifica annuale sullo stato di attuazione del Codice Etico.
    Le segnalazioni o denunzie di possibili violazioni del Codice Etico dovranno essere proposte nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dall’art. 26 del Regolamento di attuazione dello Statuto Confederale.
    Le segnalazioni possono essere inviate sia in forma scritta sia tramite posta elettronica certificata ai Collegi dei Probiviri competenti secondo quanto previsto dall’art. 11 dello Statuto Confederale della CISL.
    Al Codice Etico deve essere data adeguata pubblicità all'interno e all'esterno dell'Associazione sindacale.
    In particolare dovrà essere pubblicato in versione integrale sul sito della CISL e sui siti delle Federazioni a tutti i livelli, sui siti delle USR/USI e delle UST.
    A tutti/e i/le nuovi/e associati/e, nell'informativa di iscrizione alla CISL, si deve citare l'esistenza del Codice Etico e le modalità per reperire il testo integrale.
    Il Codice Etico deve essere inserito nel processo di formazione continua dei/delle dirigenti e operatori/trici.

  • Comitato Esecutivo

     

    Comitato Esecutivo 2022
    ANGELUCCI AMELIO  
    BENINTENDI FABIO  
    BIONDI GIAMPAOLO  
    BISCOTTI PRIMIANO  
    BOLOGNA DOMENICO  
    CAPPARUCCIA CARLO  
    COLICCHIO SILVIO  
    D'ALESSANDRO ANTONIO  
    DE SANCTIS GIANCARLO  
    DE SIMONE ANTONIO  
    DESIATI DAVIDE  
    DI CRESCENZO STEFANO  
    DI DOMENICO STEFANO  
    DI MILIA VITO  
    DI NATALE PIETRO  
    DI NIZIO FRANCESCO  
    FAELLA COSIMO  
    FRIGELLI DAVIDE  
    GATTI MARIO  
    GENTILE RICCARDO  
    GHIZZONI ANTONELLO  
    MACCIONI ALBERICO  
    IALLONARDI CESARE  
    LANCI LUCIANO  
    LICURSI DAVIDE GABRIELE  
    MASCI SERAFINO  
    MENNUCCI VINCENZO  
    MONTICELLI DANIELA  
    MURAZZO STEFANO  
    NOTARO GIOVANNI  
    OLIVIERI GIULIO  
    PALLOTTA MARIA  
    PESCARA FRANCO  
    PETRONGOLO LUCIO  
    PRIMAVERA BENIAMINO  
    PUGLIELLI LUCA  
    REALE GIANFRANCO  
    SANGERMANO PAOLO  
    TOCCO BARBARA  
    VALENTINI GAETANO  
    Enti ed Associazioni
    PORRARI GIANFRANCO Inas Abruzzo
    IANERA FABIO Inas  Molise
    CORRARO ALBERTO  Sicet Abruzzo
    PIETROSIMONE LUIGI Anteas  Molise
    DI NIZIO FRANCESCO Anteas Abruzzo
    COLOZZA TONINO CAF
    SANTOMIERI MIRCO CAF
    MACCIONI ALBERICO ISCOS
    ZANGARDI VINCENZO Adiconsum Abruzzo
    PRIMAVERA BENIAMINO Anolf
    TESTA GIOVANNA Adiconsum Molise
    PASSERINI ENRICO IAL

     

     

  • Gli iscritti

  • Gli iscritti

     

     

     

     

     

  • Il Bilancio

  • Il Bilancio

     

  • Il Regolamento

  • Lo statuto

    S T A T U T O

    CISL ABRUZZO MOLISE

    Unione Sindacale Interregionale (U.S.I.)

     

    Articolo 1

    È costituita la “CISL Abruzzo Molise Unione Sindacale Interregionale" (CISL Abruzzo Molise U.S.I.), con sede in Via dei Sanniti, 18 a Pescara.

    Essa è l'unica articolazione orizzontale della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL) in Abruzzo e Molise e ne segue i principi esposti nell’art. 2 dello Statuto Confederale.

    Articolo 2

    La CISL Abruzzo Molise U.S.I. provvede a:

    • -  fissare gli indirizzi fondamentali di politica sindacale, economica, salariale ed organizzativa;

    • -  contribuire all’implementazione di ogni misura atta a garantire la salute e la sicurezza nei luoghi di

      lavoro e il rispetto della tutela ambientale;

    • -  rappresentare l’Organizzazione di fronte agli organismi regionali del pubblico potere;

    • -  promuovere e produrre direttamente o tramite le proprie strutture l’edizione di pubblicazioni,

      giornali, riviste, periodici,... al fine di informare i propri iscritti e la pubblica opinione sulle iniziative e le attività sindacali o culturali, anche in compartecipazione con altri soggetti aventi le stesse finalità;

    • -  esercitare l’azione di coordinamento e di collegamento regionale tra le associazioni di categoria;

    • -  programmare e gestire l’attività di formazione come insostituibile strumento di politica dei quadri;

    • -  promuovere e perseguire una politica di pari opportunità tra uomini e donne al fine di garantire una

      piena partecipazione alla vita democratica dell’Organizzazione con particolare attenzione alla parte sotto rappresentata. Tale obiettivo dovrà concretizzarsi attraverso una equilibrata presenza organizzativa di entrambi i sessi a tutti i livelli e in tutti i settori;

    • -  designare gli incarichi di rappresentanza sindacale;

    • -  assistere, nel quadro degli indirizzi confederali, le organizzazioni di categoria nella azione sindacale,

      predisponendo allo scopo tutti i necessari servizi;

    • -  promuovere e sostenere, nella visione pluralistica della società, anche sperimentando forme di

      compartecipazione, la costituzione e la crescita di organismi a carattere solidaristico che tutelino il

      lavoratore nei rapporti economici e sociali esterni ai luoghi di lavoro;

    • -  realizzare per i propri iscritti e i loro familiari un sistema integrato e polivalente di servizi (vertenze

      legali, servizi previdenziali, fiscali, assicurativi, ecc.);

    • -  promuovere, coordinare e controllare la attuazione ai vari livelli della Organizzazione degli indirizzi

      confederali;

    • -  promuovere la tutela dei diritti etnici al fine di garantire piena partecipazione alla vita democratica

      della Unione Sindacale Interregionale;

    • -  regolare i rapporti tra organismi verticali e/o orizzontali e dirimerne i conflitti;

    • -  realizzare i necessari interventi sugli organismi Interregionali di categoria in caso di gravi violazioni

      dello Statuto Interregionale, di mancato rispetto delle decisioni degli organi Interregionali, di violazione delle norme contributive confederali, nonché nel caso di grave inefficienza delle strutture stesse;

    • -  rappresentare le Federazioni di categoria, o su richiesta delle medesime, ovvero quando si tratti di questione di interesse generale:

      a) dinanziaipubblicipoteri,allevarieistituzioniedorganizzazioniregionali; b) dinanzi alle organizzazioni dei datori di lavoro.

    Statuto CISL ABRUZZO MOLISE (U.S.I.) – approvato dal Consiglio Generale del 21 dicembre 2022


    CAPITOLO II - Le Federazioni di categoria

    Articolo 3

    Fanno parte della CISL Abruzzo Molise le Federazioni Interregionali di categoria le quali, sulla base dei rispettivi statuti, si possono articolare in sindacati di seconda affiliazione, in settori e/o comparti merceologici.
    Le Federazioni Interregionali di categoria sono quelle riportate nel Regolamento di attuazione.
    Le Federazioni Interregionali di categoria ammesse secondo le procedure di cui all’art. 5 dello Statuto Confederale, devono ispirarsi nel loro Statuto e nell’azione ai principi esposti nell’art. 2 dello stesso.

    Le Federazioni interregionali di Categoria in uno con i sindacati di seconda affiliazione, con i settori e/o comparti merceologici, hanno il compito di:

    a) procedere alla stipulazione di contratti, accordi, regolamenti e protocolli collettivi di lavoro, ai diversi livelli di competenza;
    b) presiedere all’elaborazione ed attuazione di adeguate politiche di settore nel quadro degli indirizzi confederali;

    c) esercitare tutte quelle funzioni che siano demandate alle organizzazioni di categoria in virtù di leggi, regolamenti, statuti e disposizioni degli organismi sindacali cui aderiscono, di enti o di pubblici poteri;
    d) promuovere e curare l’attuazione degli indirizzi confederali ai vari livelli dell'Organizzazione e realizzare i necessari interventi verso eventuali politiche e comportamenti difformi, violazioni statutarie, inadempienze organizzative.

    La partecipazione alla vita democratica interna dell'organizzazione si realizza solo con l’adesione individuale.

    CAPITOLO III - Diritti e doveri degli iscritti

    Articolo 4

    L'iscrizione alla CISL deve costituire espressione di una scelta libera ed individuale di ciascun lavoratore che di essa condivide principi e finalità.

    Gli iscritti alla CISL hanno diritto a partecipare alla elaborazione delle linee di politica sindacale, ad eleggere i propri rappresentanti sul luogo di lavoro ed i propri delegati alle successive istanze congressuali.

    Essi hanno, inoltre, il diritto a ricevere tempestivamente la tessera d’iscrizione al sindacato, ad essere tutelati nei propri diritti contrattuali e ad usufruire, in modo privilegiato rispetto ai non iscritti, dei servizi dell’organizzazione.

    Gli iscritti hanno diritto ad essere adeguatamente informati e coinvolti nelle decisioni che li riguardano e ad esercitare il diritto di critica nei confronti dei dirigenti sindacali, nei limiti previsti dal presente Statuto ed in termini democraticamente e civilmente corretti.

    Ogni iscritto ha il dovere di essere coerente con i valori richiamati nel presente Statuto, ad operare nell’attività sindacale nel rispetto delle decisioni assunte dagli organismi statutari ed a partecipare all’attività sindacale.

    Ogni iscritto ha l’obbligo di pagare i contributi d’iscrizione al sindacato con le modalità e nell’ammontare definiti dalla categoria di appartenenza.

    È prevista l’intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa.

    PARTE II - NORME GENERALI SUGLI ORGANISMI DIRIGENTI E COLLEGIALI

    CAPITOLO IV - Il Consiglio Generale

    Articolo 5

    II Consiglio Generale è formato da componenti eletti dal Congresso, da componenti di diritto e designati.

     

    Il Regolamento di attuazione dello Statuto definisce il numero complessivo dei componenti, il numero dei componenti da eleggere in sede congressuale, il numero e le modalità di definizione dei componenti di diritto e designati.

    La componente elettiva così determinata dovrà essere almeno pari al 50% del numero complessivo dei componenti del Consiglio generale.

    Gli eventuali componenti aggiuntivi derivanti dalle cooptazioni previste dall’art. 19 e dal comma quinto dell’art. 25 dello Statuto della CISL Abruzzo Molise e quelli derivanti dall’applicazione della clausola di salvaguardia prevista nel Regolamento di attuazione per la categoria dei Pensionati nel Consiglio Generale delle strutture interregionali, non vengono considerati per il conteggio del 50% di cui al precedente comma.

    Articolo 6

    II Consiglio Generale, prima di procedere alle votazioni per l’elezione della Segreteria, delibera, sulla base di esigenze di funzionalità, sulla sua composizione con riferimento alla presenza o meno del Segretario Generale Aggiunto ed al numero dei componenti la Segreteria, nel limite massimo definito nel Regolamento di attuazione dello Statuto.

     

    CAPITOLO V - Il Collegio dei Sindaci

    Articolo 7

    II Collegio dei Sindaci della CISL Abruzzo Molise provvede al controllo amministrativo ed adempie alle sue funzioni, in coerenza con le norme del presente Statuto, del relativo Regolamento di attuazione e degli ulteriori regolamenti. L’attività del Collegio dei Sindaci deve essere improntata ai principi di autonomia e indipendenza. A tal fine il Regolamento di attuazione allo Statuto stabilisce le incompatibilità.

    Esso partecipa alle sedute del Consiglio generale con voto consultivo; tramite il suo Presidente riferisce periodicamente sull’andamento amministrativo sia al Comitato Esecutivo, sia al Consiglio Generale della USI; risponde della sua azione dinanzi al Congresso.

    Il Collegio dei Sindaci è composto da cinque componenti di cui tre effettivi e due supplenti.

    Esso è eletto dal Congresso e non è revocabile nel corso del mandato congressuale. Nelle votazioni si esprimono tre preferenze.

    Risultano eletti componenti effettivi del Collegio dei Sindaci i tre candidati che hanno riportato in sede congressuale il maggior numero di voti.

    I due candidati che seguono immediatamente nella graduatoria dei suffragi fanno parte del Collegio quali componenti supplenti.

    Qualora venga a mancare, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti effettivi, subentra il candidato che ha riportato il maggior numero di voti ed il posto di componente supplente sarà conferito al candidato non eletto che ha riportato il maggior numero dei suffragi.

    Laddove non sussistano candidati non eletti, il Consiglio Generale provvede alla integrazione del Collegio e, nel caso di più candidature, risulterà eletto chi ha riportato più voti.

    II Consiglio Generale, nella prima riunione dopo il Congresso, nomina il Presidente, scegliendo tra i componenti effettivi e tenuto conto dei requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

    Qualora la vacanza riguardi il Presidente del Collegio dei Sindaci, il Consiglio Generale ha facoltà di nominarne uno ex novo, scegliendo tra soggetti iscritti o non iscritti alla Organizzazione che abbiano i requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

    I Sindaci non possono far parte di organismi deliberanti delle strutture controllate. È inoltre incompatibile la carica di Sindaco di un organismo con quella di Sindaco di un altro organismo.

    II Collegio Interregionale dei Sindaci provvede al controllo amministrativo anche degli Enti e delle Associazioni della CISL, salvo una diversa composizione per gli stessi Enti e delle Associazioni che consegua da disposizioni di legge o amministrative, secondo quanto stabilito dal Regolamento di attuazione dello Statuto.


    CAPITOLO VI - Il Collegio dei Probiviri

    Articolo 8

    II Collegio dei Probiviri della CISL Abruzzo Molise è organismo di garanzia statutaria e di giurisdizione interna.

    L’attività del Collegio dei Probiviri deve essere improntata ai principi di autonomia e indipendenza. A tal fine il Regolamento di attuazione dello Statuto stabilisce le incompatibilità.

    Esso ha il compito di decidere, previe adeguate istruttorie per l'accertamento dei fatti e relative contestazioni, sui ricorsi contro presunte violazioni dello Statuto e del Regolamento e sulle vertenze elettorali, oltre che di dirimere le controversie, i conflitti tra i soci e gli organismi ai vari livelli, nei limiti stabiliti dal presente Statuto e dal Regolamento di attuazione.

    Articolo 9

    Sono competenti in prima istanza:

    1. per i conflitti interni alle singole categorie i Collegi dei probiviri delle Federazioni nazionali di

      categoria;

    2. per tutti gli altri casi il Collegio dei probiviri della Unione Sindacale Interregionale, salvo quelli in cui

      è competente a decidere in unica e definitiva istanza il Collegio confederale.

      Il Collegio confederale dei probiviri decide in seconda ed ultima istanza sui ricorsi contro le

    deliberazioni dei Collegi di cui al primo comma.

    Il Collegio confederale dei probiviri è competente a decidere, in unica e definitiva istanza, sulle sanzioni disciplinari che riguardano il segretario generale della USI.

    Articolo 10

    Il Collegio dei probiviri è composto da cinque componenti eletti dal Congresso e non revocabili nell'arco del mandato congressuale.

    Nelle votazioni si esprimono tre preferenze.

    Risultano eletti componenti il Collegio dei probiviri i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

    Qualora si determini una vacanza, per dimissioni o altra causa, subentrano, fino a concorrenza, i candidati non eletti che hanno riportato il maggior numero di voti.

    In assenza di candidati non eletti il Consiglio generale provvede alla integrazione del Collegio e, nel caso di più candidature, risulteranno eletti coloro che hanno riportato più voti.

    Il Consiglio generale nella prima riunione dopo il Congresso nomina il presidente del Collegio, scegliendo tra i componenti e tenendo conto dei requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

    Il Consiglio generale approva apposito Regolamento di funzionamento a cui dovrà uniformarsi il Collegio.

    Se la vacanza riguarda il presidente del Collegio, il Consiglio generale ha la facoltà di eleggerlo ex novo, anche al di fuori dei componenti in carica, tra soggetti, iscritti o non iscritti all’organizzazione, in possesso di particolari titoli e/o requisiti professionali, entro 30 giorni dal verificarsi della vacanza stessa.

    Durante tale periodo, il Collegio sospende la propria attività: non sono consentite funzioni vicarie e i termini di scadenza dei procedimenti in corso sono sospesi fino ad insediamento del nuovo Presidente.

    I probiviri non possono far parte di organismi deliberanti. È incompatibile anche la carica di proboviro di un organismo con quella di proboviro di un altro organismo.

    Al fine di garantire la piena autonomia, anche sul piano economico, del Collegio, viene istituito, per la copertura dei relativi oneri, un separato ed autonomo capitolo di spesa.

    Articolo 11

    Il Collegio emette:

    1. ordinanze allo scopo di regolare l’attività istruttoria e raccogliere prove;

    2. lodi decisori del merito delle controversie.

    I lodi del Collegio debbono essere motivati.
    II Presidente ha l’obbligo di notificarli alle parti e assumono immediato valore nei confronti delle

    strutture e dei soci cui essi si riferiscono.
    Statuto CISL ABRUZZO MOLISE (U.S.I.) – approvato dal Consiglio Generale del 21 dicembre 2022 4


    Il Collegio, su motivato ricorso avverso provvedimenti formali, qualora ravveda sulle questioni da decidere esigenze di urgenza e contemporaneamente il pericolo che, nelle more del normale procedimento statutario, si determinino danni irreparabili, può assumere con ordinanza i provvedimenti cautelari del caso, nel termine di 15 giorni dal ricevimento del ricorso.

    Tali ordinanze non pregiudicano il merito e possono essere revocate dallo stesso Collegio che le ha emesse, previa adeguata motivazione.

    Possono essere, tuttavia, reclamate davanti al Collegio confederale che decide in via definitiva nel termine di 15 giorni dal ricevimento del ricorso.

    Le stesse ordinanze, sulla base delle esigenze di cui sopra, possono essere anche assunte dal Collegio confederale.

    Nel caso di emissione delle ordinanze di cui al comma 1, il motivato lodo del Collegio sul ricorso dovrà essere emesso entro 30 giorni dalla decorrenza dell'ordinanza.

    Articolo 12

    II Collegio dei Probiviri è competente ad irrogare sanzioni di natura disciplinare a tutti i soci. Nella decisione dei lodi il Collegio dei probiviri si attiene al rispetto del principio generale della proporzionalità e gradualità della sanzione. L’eventuale annullamento definitivo del lodo di primo grado comporta la caducazione di tutti gli effetti conseguenti alla pronuncia annullata.

    Le sanzioni che possono essere comminate sono:  il richiamo scritto;

     la deplorazione con diffida;
     la sospensione da 3 a 12 mesi, con decadenza da eventuali cariche ricoperte;  la destituzione dalle eventuali cariche ricoperte,
     l’espulsione.

    In presenza di fatti nuovi e rilevanti debitamente provati, il Collegio dei Probiviri della USI, può riaprire il procedimento disciplinare per un’eventuale riforma del lodo emesso.

    I soci sospesi sono automaticamente riammessi nell’Organizzazione al termine del periodo di sospensione. Il ripristino nelle cariche elettive potrà avvenire solo a seguito di una nuova elezione e non per cooptazione.

    I soci espulsi dall’organizzazione potranno essere riammessi non prima di 5 anni dal provvedimento.

    Articolo 13

    Per misura cautelativa il socio sottoposto a procedimento penale, può essere, in relazione alla natura e/o particolare gravità del reato, sospeso a tempo indeterminato.
    Competente a decidere la sospensione cautelativa, da effettuarsi con procedura d’urgenza, è la Segreteria USI.

    La sospensione cautelativa è immediatamente esecutiva e deve essere ratificata dal Collegio dei Probiviri entro 30 giorni, pena la nullità.

    La revoca della sospensione cautelativa è disposta immediatamente dalla Segreteria che l’ha stabilita al cessare delle cause che l’hanno determinata. Qualora si rendessero necessari provvedimenti ulteriori si deve seguire la normale procedura prevista dagli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e dal Regolamento di attuazione.

    Articolo 14

    Quando le Segreterie di Categoria e/o confederali, nell'ambito della specifica competenza, sono a conoscenza di violazioni statutarie, hanno l’obbligo di intervenire per far cessare tali violazioni e, qualora tale intervento sia inefficace, hanno l’obbligo di denunciare tali comportamenti al Collegio dei Probiviri.

    L’omissione di intervento e di denuncia può essere a sua volta oggetto di ricorso ai Probiviri competenti.

    CAPITOLO VII - Rotazioni e limiti di età

    Articolo 15

    Al fine di favorire la rotazione nelle responsabilità dirigenziali, come importante fattore di democrazia sindacale, il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la medesima carica è di tre mandati

    Statuto CISL ABRUZZO MOLISE (U.S.I.) – approvato dal Consiglio Generale del 21 dicembre 2022 5

     

    (12 anni) per il Segretario Generale e i Segretari Generali Aggiunti dell’USI, di Federazione di Categoria Interregionale, nonché per i componenti di Segreteria a tutti i livelli di Federazione e Confederale,

    Al fine di favorire terzietà e indipendenza delle funzioni di garanzia dei Collegi di cui ai capitoli V e VI del presente Statuto, il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la carica di Presidente, all’interno della stessa struttura, è di due mandati congressuali. Con apposita norma regolamentare viene fissato, in ogni struttura, il termine massimo di durata per lo svolgimento della funzione di componente degli stessi Collegi, che non può comunque superare i tre mandati (12 anni).

    Gli eletti in difformità alle norme contenute nel presente articolo decadono automaticamente dalle relative cariche.

    CAPITOLO VIII - Incompatibilità

    Articolo 16

    Per affermare l’assoluta autonomia della CISL, sono stabilite le incompatibilità tra le cariche direttive, esecutive, di sindaco, di proboviro, di dirigenti responsabili di Enti CISL (in quanto componenti del Consiglio Generale) a qualsiasi livello e le cariche in partiti, movimenti e formazioni politiche, associazioni che svolgono attività interferenti e che si pongano in conflitto con quelle istituzionali proprie della CISL, delle assemblee elettive e dei poteri esecutivi a tutti i livelli. Restano ferme le incompatibilità perviste all’art.5 del Regolamento.

    Il Comitato Esecutivo della CISL Abruzzo Molise, sentita la Segreteria Confederale, è competente a concedere ai dirigenti sindacali autorizzazione ad assumere o a conservare incarichi non derivanti da designazione sindacale.

    Articolo 17

    Le incompatibilità previste nel presente capitolo sono applicabili anche agli operatori che rappresentano l’organizzazione nello svolgimento di funzioni politiche.

    Nei casi ove si verifichino le situazioni di cui al all’art.16 e quanto previsto dal Regolamento, gli operatori vengono collocati in aspettativa non retribuita.

    CAPITOLO IX - Eleggibilità e cooptazioni

    Articolo 18

    I soci con requisiti previsti dallo Statuto e Regolamento, possono accedere alle cariche direttive della USR, alla sola condizione di avere una anzianità di iscrizione alla CISL di almeno 2 anni, salvo per quei soci aderenti in virtù di patti di adesione di altre associazioni.

    Articolo 19

    I Consigli Generali, i Comitati direttivi e gli organismi similari comunque denominati della Unione Sindacale Interregionale e delle Federazioni Interregionali di categoria, hanno facoltà di cooptare al loro interno, con deliberazione adottata a maggioranza dei 2/3 dei votanti, nuovi componenti nel limite massimo del 5% dei componenti gli organismi stessi.

    A livello Interregionale la FNP designa, in ogni corrispondente Comitato Direttivo o Consiglio Generale di Categoria, un proprio rappresentante, proveniente dalla stessa, con voto consultivo.

    PARTE III - GLI ORGANISMI DELLA UNIONE SINDACALE INTERREGIONALE

    CAPITOLO X - Definizione degli organismi

    Articolo 20

    Sono organismi della CISL Abruzzo Molise Unione Sindacale Interregionale (U.S.I.): 1. IlCongressointerregionale;
    2. IlConsiglioGenerale;
    3. IlComitatoEsecutivo;

    4. LaSegreteria;


    5. IlCollegiodeiSindaci; 6. IlCollegiodeiProbiviri.

    CAPITOLO XI - II Congresso Interregionale

    Articolo 21

    II Congresso Interregionale è l’organismo massimo deliberante della CISL. Esso si riunisce in via ordinaria ogni quattro anni salvo le convocazioni straordinarie.

    La periodicità dei Congressi delle Federazioni Interregionali di categoria e le loro strutture territoriali a partire dal luogo di lavoro che costituisce prima istanza congressuale, è fissata dai rispettivi Statuti.

    La convocazione straordinaria del Congresso può essere richiesta:

    1. dal Consiglio generale a maggioranza di 2/3 dei suoi componenti;

    2. da 1/3 dei soci, i quali firmano la richiesta tramite le Federazioni Interregionali di categoria che

      sono responsabili della autenticità delle firme. Le richieste di convocazione straordinarie debbono essere motivate.

    Articolo 22

    II Congresso Interregionale è composto per il 50% dai delegati eletti nei Congressi delle Federazioni regionali di categoria e per il restante 50% dai delegati eletti nelle assemblee congressuali delle Strutture Sindacali territoriali.

    Partecipano, inoltre, con il solo diritto di parola qualora non siano delegati, i componenti uscenti e subentranti a qualsiasi titolo nel Consiglio generale.

    Il Regolamento di attuazione detta le disposizioni relative alla rappresentanza di genere nelle liste dei delegati e alla partecipazione dei delegati della Federazione Interregionale Pensionati.

    Articolo 23

    L’ordine del giorno del Congresso regionale è fissato dal Consiglio Generale su proposta della Segreteria Interregionale e deve essere noto almeno 15 giorni prima della data di convocazione del Congresso.

    Articolo 24

    II Congresso Interregionale fissa l'indirizzo generale della Unione Sindacale Interregionale ed in particolare si pronuncia sulla relazione programmatica della Segreteria. Elegge a scrutinio segreto i componenti elettivi del Consiglio Generale.

    Le decisioni del Congresso sono prese a maggioranza semplice (cioè con il voto favorevole del 50% più uno dei votanti) ad eccezione di quelle per le quali si prevede una maggioranza qualificata.

    CAPITOLO XII - II Consiglio Generale Interregionale

    Articolo 25

    II Consiglio Generale è l’organismo deliberante della Unione Sindacale Interregionale tra un Congresso e l’altro; esso si riunisce almeno due volte l’anno ed ha il compito di definire gli indirizzi di massima dell’attività sindacale ed organizzativa sulla base delle deliberazioni del Congresso.

    Elegge nel suo seno: prima la Segreteria Interregionale, poi il Comitato Esecutivo.

    Ad esso spetta inoltre il compito di convocare il Congresso in sessione ordinaria allo scadere del quadriennio, ed in sessione straordinaria. Esamina ed approva le proposte contenute nella relazione che la Segreteria Interregionale sottoporrà al Congresso, nonché le linee di politica delle risorse della Unione Sindacale Interregionale.

    Nomina, su proposta della Segreteria Interregionale, sentito il coordinamento donne, la responsabile del coordinamento stesso che entra a far parte di diritto del Consiglio Generale ove non ne sia già componente.

    Le decisioni del Consiglio Generale, salvo quelle previste nel presente Statuto a maggioranza qualificata, sono prese a maggioranza semplice.
    Articolo 26


    II Consiglio Generale Interregionale è normalmente convocato dal Comitato Esecutivo su proposta della Segreteria e straordinariamente a richiesta di 1/3 dei suoi componenti o su deliberazione presa a maggioranza semplice dal Comitato Esecutivo.

    In via eccezionale ed in casi di particolare urgenza, il Consiglio Generale può essere convocato dalla Segreteria Interregionale.

    CAPITOLO XIII -- II Comitato Esecutivo Interregionale

    Articolo 27

    II Comitato Esecutivo è l’organismo competente per l’attuazione degli indirizzi definiti dal Consiglio Generale e dalle Commissioni in cui il Consiglio Generale stesso si articola.

    La composizione del Comitato Esecutivo è stabilita dal Regolamento di attuazione. Il Comitato Esecutivo:

    1. a)  decidesuiconflittitraleStruttureInterregionalidicategoria;

    2. b)  approva il bilancio della CISL Abruzzo Molise;

    3. c)  approvaibilancipreventiviannualieconsuntividicompetenzadellaCISLAbruzzoMolise;

    4. d)  ratifica i bilanci degli Enti e delle Associazioni CISL, approva gli Statuti e la relazione morale degli

      Enti e delle Associazioni medesime;

    5. e)  convoca con deliberazione a maggioranza semplice il Consiglio Generale, fissandone l'ordine del

      giorno.

      Il Comitato Esecutivo si riunisce almeno ogni due mesi ed è convocato dalla Segreteria

    Interregionale o su richiesta di almeno 1/3 dei propri componenti. Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Segretario Generale.

    Le decisioni del Comitato Esecutivo, salvo quelle previste nel presente Statuto a maggioranza qualificata, sono prese a maggioranza semplice.

    Articolo 28

    II Comitato Esecutivo si avvale del contributo di studio, elaborazione e proposta del coordinamento femminile.

    Spetta al Comitato Esecutivo stabilire i criteri di composizione e le modalità operative dello stesso coordinamento.

    CAPITOLO XIV - La Segreteria Interregionale

    Articolo 29

    La Segreteria Interregionale è composta:

    1. a)  dalSegretarioGenerale;

    2. b)  dalSegretarioGeneraleAggiuntopreviadecisionedelConsiglioGenerale;

    3. c)  da un numero di componenti fissato dal Consiglio Generale.

      L’elezione dei componenti verrà effettuata dal Consiglio Generale, nel proprio seno, mediante

    successive e separate votazioni.

    Articolo 30

    La Segreteria Interregionale rappresenta la Unione Sindacale Interregionale nei confronti dei terzi e delle pubbliche autorità, prende tutte le misure atte ad assicurare il normale funzionamento della Unione Sindacale Interregionale stessa, attuando le decisioni dei superiori organismi deliberanti.

    Essa risponde collegialmente di fronte ai superiori organismi deliberanti della gestione del patrimonio finanziario della USI.

    Costituisce un settore specifico di attività interregionale, da attribuire alla responsabilità di un Segretario Interregionale, quello relativo all'amministrazione del patrimonio della Unione Sindacale Interregionale e di ogni altra attività economica e finanziaria comunque promossa o gestita nell'interesse della USI.

    La Segreteria Interregionale predispone per il Congresso la relazione programmatica ed il bilancio da sottoporre al Comitato Esecutivo secondo quanto previsto dall’art. 26.

    Essa interviene a comporre ogni conflitto insorgente tra le organizzazioni aderenti.


    Il Segretario Generale ha la rappresentanza legale della Unione Sindacale Interregionale; il Segretario Generale Aggiunto lo sostituisce a tutti gli effetti.

    I Segretari hanno la responsabilità di settori di attività regionale.

    PARTE IV- LE ARTICOLAZIONI INTERREGIONALI

    CAPITOLO XV - Le Aree Sindacali Territoriali

    Articolo 31

    La Unione Sindacale Interregionale si articola sul territorio in strutture funzionali, organizzate in macro aree.

    Le Aree Sindacali Territoriali (A.S.T.) attuano le decisioni della Unione Sindacale Interregionale e non costituiscono istanza congressuale. Sono individuate e regolamentate su delibera del Consiglio Generale dell'Unione Sindacale Interregionale.

    L'Unione Sindacale Interregionale è titolare delle decisioni di politica sindacale, nell’ambito degli indirizzi fissati dalla Confederazione, sulle materie di competenza primaria della Regione Abruzzo Molise.

    L'Unione Sindacale Interregionale può inoltre articolarsi in Unioni Zonali e/o Comunali (e/o disporre di sedi periferiche) quando ciò sia richiesto da esigenze di funzionalità. Le Unioni zonali e le Unioni comunali non costituiscono istanza congressuale.

    Articolo 32

    Sono organismi delle Aree Sindacali Territoriali:
    a. il coordinamento territoriale, la cui composizione è stabilita dal Regolamento di Attuazione;
    b. il Responsabile, eletto dal Consiglio generale USI, su proposta della Segreteria USI, previa

    consultazione del Coordinamento di AST del territorio di riferimento.

    CAPITOLO XVI - Il Coordinamento

    Articolo 33

    La Unione Sindacale Interregionale è competente a coordinare l'azione organizzativa e sindacale delle Federazioni Interregionali di categoria o organismi similari.

    A tale scopo essa solleciterà il più ampio scambio di informazioni ed il più ampio confronto tra le varie strutture verticali e favorirà il loro incontro promuovendo riunioni settoriali o comunque intercategoriali al fine di armonizzare le singole posizioni.

    Alla USI spetta in via esclusiva il potere di deliberare azioni di sciopero a livello intercategoriale, settoriale o generale.

    Articolo 34

    Per le azioni sindacali che riguardino anche singole categorie di settori pubblici, di servizi essenziali, di servizi previdenziali ed assistenziali e che debbano culminare in scioperi a livello regionale, territoriale, il cui svolgimento sia tale da pregiudicare il funzionamento dei servizi stessi ai fini delle necessità collettive, deve essere sentito il preventivo parere della Segreteria USI.

    In caso di parere difforme la decisione in materia spetta al Comitato Esecutivo regionale che si riunirà congiuntamente alla Segreteria della categoria interessata.

    Articolo 35

    La Segreteria USI può assumere, d’intesa con gli organismi nazionali competenti e solo in caso di carenza locale, le necessarie iniziative di pertinenza verticale per promuovere la costituzione o ricostituzione degli organismi categoriali e deve fornire assistenza diretta laddove manchi l’apporto categoriale.

    Gli organismi delle strutture orizzontali ai vari livelli, inoltre, possono procedere alla convocazione degli organismi delle strutture verticali del corrispondente livello territoriale con diritto di parola alle riunioni medesima.

     

    CAPITOLO XVII - I Servizi

     

    Articolo 36

    Per assicurare agli iscritti ed ai lavoratori una tutela individuale, familiare e sociale più efficace ed estesa, per rafforzare il patto associativo nella CISL, la USI costituisce e coordina sul territorio, le strutture polivalenti ed integrate di servizi, sulla base degli indirizzi confederali.

    Tali strutture attuano la politica dei servizi della Confederazione, delle categorie, degli Enti e delle Associazioni confederali, curando la diffusione nel territorio del sistema servizi.

     

    PARTE V- GESTIONI STRAORDINARIE, FINANZE E PARTECIPAZIONI

    CAPITOLO XVIII - II commissariamento delle strutture

     

    Articolo 37

    Nel caso di gravi violazioni dello Statuto confederale anche su scelte fondamentali di politica economica e contrattuale, di violazione delle norme contributive confederali da parte di organismi delle Federazioni nazionali di categoria, nonché nel caso di grave inefficienza delle strutture stesse, il Comitato esecutivo della Confederazione, a maggioranza dei 2/3 dei votanti, può, con provvedimento motivato e su adeguata istruttoria e contestazione, disporre lo scioglimento di tutti gli organismi e la nomina di un Commissario.

    Analoghi provvedimenti motivati possono essere adottati con identica procedura dal Comitato esecutivo della Confederazione nei confronti della Unione Sindacale Interregionale.

    Negli stessi casi di cui al comma 1 il Comitato esecutivo può, con la stessa procedura, disporre la sospensione delle rappresentanze delle strutture categoriali o di quella regionale dal diritto di partecipazione agli organismi confederali (ai vari livelli territoriali) di cui facciano parte.
    La durata massima di sospensione è di 4 mesi.

    I provvedimenti sono immediatamente esecutivi e vanno trasmessi entro tre giorni dall’adozione al Collegio confederale dei probiviri, il quale deve provvedere, entro il termine perentorio di 15 giorni, alla ratifica di legittimità. La mancata pronuncia entro tale termine equivale a ratifica.

     

    CAPITOLO XIX - La reggenza

     

    Articolo 38

    Quando l’Unione Sindacale Interregionale risulti carente di uno o più dirigenti e ritenga di non essere in grado, temporaneamente, di dar luogo alla loro sostituzione secondo le procedure statutarie, può chiedere alla Segreteria Confederale di decidere che venga inviato un reggente che può essere estraneo all’organismo stesso.

    La reggenza cessa al Congresso ordinario e può cessare precedentemente allorché l’organismo sia nelle condizioni di eleggere il dirigente secondo le procedure statutarie e comunque d’intesa con la Confederazione.

     

    CAPITOLO XX - Contribuzione e tesseramento

     

    Articolo 39

    L’adesione alla Cisl si realizza a mezzo di una quota contributiva annua, in misura percentuale, che comprende anche il costo della tessera. Sulla base di tale quota, che viene fissata dai competenti organismi confederali, la Confederazione rilascerà la tessera che è obbligatoria per tutti gli aderenti a qualsiasi categoria o professione appartengano.

    Agli aderenti attraverso i patti associativi di cui all’articolo 3 sarà rilasciata la tessera preassociativa.

     

    Articolo 40

    La tessera viene emessa dalla Confederazione e non è consentito ad alcuna organizzazione aderente o dipendente stamparne esemplari simili o sostitutivi, anche se provvisori. La tessera costituisce l’unico documento dell’adesione del lavoratore all’organizzazione sindacale. Il periodo di validità della

     

     

    tessera è fissato dal Comitato esecutivo confederale. La tessera deve essere completata, all’atto del rilascio all’aderente, con l’emblema di categoria.

    CAPITOLO XXI - Patrimonio

     

    Articolo 41

    II patrimonio della Unione Sindacale Interregionale è costituito dai contributi degli associati e da tutti i beni mobili ed immobili ad essa pervenuti per qualsiasi titolo o causa ed ovunque siano dislocati al centro o alla periferia (nella sede della USI, presso le Federazioni di categoria o presso le Aree sindacali territoriali).

    Per tutte le strutture vi è l’obbligo statutario di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario.

    Vi è inoltre il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

    Finché esiste la Confederazione, i singoli associati o gruppi di associati o le associazioni ad essa aderenti non possono chiedere le divisioni del fondo comune o patrimoniale né pretendere, in caso di recesso, alcuna quota per qualsiasi titolo anche sotto forma di restituzione di contributi in precedenza versati.

     

    Articolo 42

    La Unione Sindacale Interregionale risponde di fronte ai terzi ed all’Autorità giudiziaria unicamente delle obbligazioni economiche, finanziarie e patrimoniali assunte dal Segretario generale congiuntamente, al Segretario interregionale che presiede al settore relativo all’amministrazione.

     

    Articolo 43

    Le Organizzazioni categoriali, le Associazioni o Società, gli Enti costituiti o promossi dalla Cisl, o le persone che le rappresentano sono responsabili per le obbligazioni da essi direttamente assunte verso chiunque. Non potranno per qualsiasi titolo, causa o per il fatto dell’adesione o della dipendenza dalla Unione Sindacale Interregionale, chiedere di essere sollevate dalla stessa.

     

    Articolo 44

    Eventuali controlli di natura amministrativa o interventi di natura finanziaria disposti dalla Unione Sindacale Interregionale a favore delle organizzazioni categoriali o dei loro associati costituiscono normale attività di assistenza propria della USI senza assunzione di corresponsabilità.

     

    Articolo 45

    La Unione Sindacale Interregionale può costituire enti, promuovere e partecipare ad associazioni e società.

    PARTE VI - SCIOGLIMENTO DELLA CONFEDERAZIONE, MODIFICHE STATUTARIE, REGOLAMENTI E NORME TRANSITORIE

    CAPITOLO XXII - Procedure per lo scioglimento della Confederazione

     

    Articolo 46

    Lo scioglimento della Confederazione può essere pronunciato solamente dal Congresso confederale a maggioranza di 3/4 dei voti rappresentati. In caso di scioglimento, il Congresso confederale delibera la destinazione e l’impiego del patrimonio della Confederazione.

    In ogni caso vi è l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

     

     

    CAPITOLO XXIII - Procedure per le modifiche statutarie

     

    Articolo 47

    Le modifiche al presente Statuto possono essere proposte in occasione del Congresso della Unione sindacale regionale:

    a. dalCongressosurichiestascrittadel50%+1deidelegati;
    b. dalConsiglioGeneraledellaUSIamaggioranzadei2/3;
    c. dalle Federazioni Interregionali di Categoria su deliberazione dei propri organismi direttivi prese a

    maggioranza di 2/3 dei loro componenti.
    Il Consiglio Generale Interregionale, nella riunione in cui procede alla convocazione del Congresso,

    nomina una commissione consiliare delegata con lo scopo di esaminare e coordinare le proposte di modifica predisposte dagli organismi delle Federazioni Interregionali di Categoria.

    Tali proposte devono essere inviate alla Commissione almeno 60 giorni prima della effettuazione del Congresso Interregionale. La commissione entro 30 giorni dalla effettuazione del congresso, porterà tutte le proposte di modifica a conoscenza delle strutture dell’Organizzazione.

    Tenuto conto delle osservazioni e giudizi provenienti dalle strutture, il Consiglio Generale - convocato almeno 15 giorni prima della effettuazione del Congresso - proporrà allo stesso le modifiche che avranno ricevuto la maggioranza dei 2/3; su quelle che riceveranno soltanto la maggioranza semplice, il Consiglio Generale USI porterà il proprio parere al Congresso.

    Il Congresso Interregionale si pronuncia sulle proposte di modifica a maggioranza di 2/3 dei votanti. Non è ammessa altra procedura di modifica.

    CAPITOLO XXIV - Regolamenti di attuazione

     

    Articolo 48

    La Unione Sindacale Interregionale e le Federazioni Interregionali di Categoria devono dotarsi di un Regolamento di attuazione dei rispettivi Statuti.

     

    Articolo 49

    I regolamenti di attuazione degli Statuti devono essere deliberati e possono successivamente essere modificati dai rispettivi Consigli Generali esclusivamente in base alla seguente procedura.

    II Consiglio Generale deve essere regolarmente convocato con uno specifico punto all’ordine del giorno, un preavviso di almeno 15 giorni e allegate alla convocazione le proposte di modifica del Regolamento.

    Le decisioni di modifica vanno assunte con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto al voto.

    CAPITOLO XXV - Adeguamenti statutari e norme transitorie

     

    Articolo 50

    Le Federazioni Regionali di Categoria dovranno attenersi alle norme contenute nel presente Statuto e nel Regolamento di attuazione e provvedere di conseguenza ad adeguare ad esso i propri Statuti e i propri Regolamenti di attuazione.

    Gli adeguamenti allo Statuto Confederale e al Regolamento di attuazione devono essere assunti nella prima sessione dei Consigli Generali di tutte le strutture da convocare dopo la celebrazione del Congresso Confederale.

    Le norme contrastanti sono nulle.
    La competenza a dichiarare la nullità è del Collegio Interregionale dei Probiviri.

     

    Articolo 51

    Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dello Statuto e del Regolamento Confederale.

    Le norme in contrasto con quelle dello Statuto Confederale sono nulle.


    Statuto CISL ABRUZZO MOLISE (U.S.I.) – approvato dal Consiglio Generale del 21 dicembre 2022 

  • Redditi

     Segreteria CISL Abruzzo Molise

     

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